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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09587/2025 del 12/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Un avvocato aveva ottenuto in primo e secondo grado l’accertamento dell’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata e della pretesa contributiva INPS per l’anno 2010, sul presupposto che il credito contributivo fosse prescritto. L’INPS, anche quale mandatario della società di cartolarizzazione, ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell’art. 2, commi 26-31, L. 335/1995, dell’art. 18 d.lgs. 241/1997, dell’art. 17 d.P.R. 435/2001 e del D.P.C.M. 12/05/2011. Sosteneva che la Corte territoriale avesse erroneamente individuato la decorrenza della prescrizione nel 16/06/2011, senza considerare il differimento del termine di pagamento al 06/07/2011 previsto dal D.P.C.M. 12/05/2011; poiché l’atto interruttivo era stato ricevuto il 04/07/2011, esso avrebbe interrotto utilmente la prescrizione prima della maturazione del quinquennio.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha confermato il principio secondo cui la prescrizione dei contributi alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento, ma ha rilevato che la sentenza impugnata aveva omesso di considerare il differimento stabilito dal D.P.C.M. 12/05/2011, applicabile al caso concreto. Poiché il pagamento era differito al 06/07/2011 e l’atto di messa in mora era stato notificato il 04/07/2011, la prescrizione era stata validamente interrotta. Ne è seguito l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno e il rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione, per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè alla scadenza del termine di pagamento del contributo.

  • art. 2941 c.c.

    Richiamato nel ricorso come norma violata, ma non oggetto di autonoma elaborazione decisoria nel testo.

  • art. 2, commi 26-31, L. 335/1995

    Norma istitutiva della contribuzione alla Gestione separata, richiamata quale base della pretesa contributiva INPS.

  • art. 18 d.lgs. 241/1997

    Richiamato nel ricorso; la Corte ne valorizza il sistema in collegamento con il potere di differimento dei termini previsto dalla normativa attuativa.

  • art. 17 d.P.R. 435/2001

    Richiamato nel ricorso come disciplina dei termini di versamento, in rapporto al calcolo della prescrizione.

  • art. 1, comma 1, D.P.C.M. 12 maggio 2011

    Ha disposto il differimento del termine di pagamento dei contributi al 6 luglio 2011; tale differimento deve essere considerato nel calcolo della decorrenza della prescrizione.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. 241/1997

    Attribuisce al D.P.C.M. il potere di modificare i termini degli adempimenti dei contribuenti; il decreto così adottato ha natura regolamentare e rileva ai fini della decorrenza della prescrizione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS decorre dalla scadenza del termine di pagamento e, nel calcolo di tale termine, deve essere considerato anche l’eventuale differimento previsto da un D.P.C.M. applicabile ratione temporis.
  • Il differimento dei termini di versamento disposto dai D.P.C.M. emanati in attuazione dell’art. 12, comma 5, d.lgs. 241/1997 ha efficacia normativa e incide sulla individuazione del dies a quo della prescrizione contributiva.
  • Ai fini dell’applicazione del differimento per i contribuenti che esercitano attività economiche soggette a studi di settore, rileva il dato oggettivo dell’attività svolta e non la concreta adesione del singolo al regime fiscale derivante dagli studi stessi.
  • Un atto interruttivo della prescrizione è tempestivo se notificato prima della maturazione del termine quinquennale computato tenendo conto del differimento legale del pagamento.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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