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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05033/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal percorso di un operatore di equipe socio-psico-pedagogiche che, dopo avere lavorato in regime convenzionale presso un ente locale, era stato trasformato ope legis in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e poi inquadrato dalla Regione in una posizione non dirigenziale all'esito di una procedura concorsuale riservata. Successivamente era transitato presso una azienda sanitaria provinciale in forza di un piano di trasferimento del personale socio-psico-pedagogico. In giudizio chiedeva l'accertamento del diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con l'azienda sanitaria, con decorrenza dal 20 aprile 2008, e l'inquadramento nel profilo di pedagogista dell'area dirigenziale sanitaria, oltre alla regolarizzazione previdenziale e assicurativa, al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno da dequalificazione. La corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che il lavoratore fosse già stato trasferito nei ruoli dell'azienda sanitaria con mantenimento dell'inquadramento riconosciuto dalla Regione, e che non avesse né titolo per ottenere l'inquadramento nella diversa area rivendicata, mancando il superamento del relativo concorso, né prova di un profilo professionale più elevato. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti quattro motivi: violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale per asserito travisamento dei fatti e omessa pronuncia sulle differenze retributive; ulteriore violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata valorizzazione della documentazione e della mancata contestazione dei fatti allegati; violazione dell'art. 2909 c.c. per l'asserita irrilevanza del precedente giudicato sull'inquadramento regionale; violazione di norme regionali e dell'art. 30, comma 2 quinquies, d.lgs. 165/2001 per l'asserito scostamento del piano di trasferimento dalle regole procedurali e per l'omessa previsione di tabelle di equiparazione e di un effettivo inserimento nei ruoli dell'azienda sanitaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale si fondava sull'interpretazione della domanda come diretta a ottenere un superiore inquadramento nell'area dirigenziale sanitaria e sulla sua infondatezza alla luce del principio per cui, nel pubblico impiego privatizzato, il passaggio a fascia superiore richiede il concorso pubblico, non essendo sufficiente lo svolgimento di mansioni superiori o il possesso di titoli di studio. La Corte ha inoltre valorizzato il precedente giudicato di legittimità che aveva già riconosciuto la legittimità dell'inquadramento regionale originario e ha osservato che il ricorrente non aveva neppure allegato la spettanza di un profilo più elevato nel sistema classificatorio applicabile. Le censure di merito e quelle che richiedevano l'esame diretto degli atti sono state reputate inammissibili in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come norma asseritamente violata per omessa pronuncia e mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata ritenuta non pertinente rispetto alla ratio decidendi

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per travisamento dei fatti e mancata considerazione delle prove, ma le doglianze sono state considerate inammissibili perché dirette a rivalutare il merito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per presunta errata valutazione delle risultanze istruttorie, senza però incidere sulla ratio della decisione impugnata

  • art. 2909 c.c.

    invocato per sostenere l'irrilevanza di un precedente giudicato, ma la Corte ha richiamato il giudicato contrario che aveva già confermato la legittimità dell'inquadramento originario

  • art. 97 Cost.

    richiamato nel principio secondo cui, nel pubblico impiego privatizzato, anche il passaggio a una fascia superiore richiede il concorso pubblico

  • art. 30, comma 2 quinquies, d.lgs. 165/2001

    citato dal ricorrente a sostegno dell'illegittimità del trasferimento, ma la censura è stata giudicata non decisiva rispetto al decisum

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • l. R. Calabria n. 57/1990

    indicata come base della trasformazione ope legis del rapporto convenzionale in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

  • l. R. Calabria n. 34/2002

    richiamata dal ricorrente tra le norme del piano di trasferimento contestato

  • l. R. Calabria n. 2/1997

    richiamata dal ricorrente tra le norme del piano di trasferimento contestato

  • l. R. Calabria n. 23/2003

    richiamata dal ricorrente tra le norme del piano di trasferimento contestato

  • Cass. n. 19489/2009

    richiamata come precedente giudicato che aveva già ritenuto legittimo l'inquadramento riconosciuto dalla Regione Calabria

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, il passaggio a una fascia o area superiore non può essere ottenuto per il solo fatto dello svolgimento di mansioni superiori o del possesso di titoli di studio, essendo necessario il rispetto del concorso pubblico quando richiesto dall'ordinamento.
  • In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile se le censure non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitano a contrapporre una diversa lettura dei fatti o delle prove.
  • È inammissibile in cassazione la doglianza che chieda una nuova valutazione diretta del materiale istruttorio e documentale, trattandosi di apprezzamento riservato al giudice di merito.
  • Il giudicato formatosi sulla legittimità di un determinato inquadramento preclude la riproposizione di una domanda che presupponga l'illegittimità di quel medesimo assetto, salvo che sia dedotto e provato un diverso e autonomo titolo di inquadramento.
  • Se il lavoratore non allega e prova la spettanza di un profilo professionale più elevato secondo la disciplina applicabile, non può essere esaminata la conseguente domanda di differenze retributive, contributive e di risarcimento da dequalificazione.

Come è indicizzato

MateriePubblico impiegoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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