L.R. Calabria 34/2002
Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge definisce il riparto delle funzioni amministrative tra Regione Calabria, Province, Comuni e altri enti, secondo sussidiarietà e unità regionale, con regole su conferimenti, risorse, personale e poteri sostitutivi. Disciplina inoltre numerosi settori materiali. Molte disposizioni di parte speciale risultano oggi superate o abrogate, ma il testo consolidato mantiene ancora alcune norme residue applicabili.
Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali in Calabria
Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali in Calabria
La legge regionale della Calabria disciplina il conferimento e il riordino delle funzioni amministrative tra Regione, Province, Comuni, altri enti locali e autonomie funzionali. Il modello è improntato a sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, con concentrazione in capo alla Regione delle sole funzioni che richiedono esercizio unitario a livello regionale.
Principi generali e riparto delle competenze
La disciplina stabilisce che, nelle materie di competenza regionale, la generalità delle funzioni amministrative è esercitata dai Comuni, salvo quelle attribuite alle Province, ad altri enti locali o riservate alla Regione. Le Province svolgono in particolare le funzioni relative ad aree vaste o all’intero territorio provinciale, oltre a compiti di programmazione, coordinamento, assistenza tecnica e pianificazione territoriale. Comuni e Province hanno potestà regolamentare sull’organizzazione e sullo svolgimento delle funzioni loro attribuite.
La Regione mantiene funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, nonché il concorso alle politiche comunitarie e nazionali, la concertazione con lo Stato e la collaborazione con autorità nazionali e sovraregionali. È inoltre previsto il potere sostitutivo regionale in caso di inerzia degli enti locali.
Esercizio associato delle funzioni, livelli ottimali e forme di cooperazione
Per favorire l’esercizio associato delle funzioni dei Comuni minori, la legge prevede la determinazione dei livelli ottimali di esercizio mediante deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta. I Comuni interessati devono individuare entro 60 giorni strumenti, forme e metodologie per l’esercizio associato e comunicarli alla Giunta regionale. In caso di inadempienza, le funzioni possono essere conferite alla Provincia competente e, successivamente, la Regione può esercitare il potere sostitutivo.
La Regione promuove le Unioni di Comuni e, in caso di fusione, richiede comunque il referendum consultivo delle popolazioni interessate. Le Province possono articolare il proprio territorio in circondari con assemblea dei sindaci, organo decentrato con funzioni consultive, propositive e di coordinamento.
Conferenza Regione-Autonomie locali
La legge istituisce la Conferenza Regione-Autonomie locali come strumento di raccordo tra Giunta regionale ed esecutivi degli enti locali. La Conferenza è composta da Presidente della Regione, assessore competente, Presidenti delle Province, Sindaci dei capoluoghi e 13 Sindaci di Comuni non capoluogo eletti secondo procedura apposita. Il testo coordinato riporta anche regole su elezione, durata, convocazione, pareri, intese e spese di partecipazione, ma tali articoli risultano poi abrogati nel testo consolidato richiamato.
Trasferimento di risorse, personale e beni
Il conferimento delle funzioni è accompagnato dal trasferimento delle necessarie risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali. La Regione deve trasferire annualmente le risorse finanziarie agli enti locali secondo criteri che tengano conto di perequazione, capacità di autofinanziamento, fabbisogno di spesa e promozione dell’esercizio associato.
Per il personale regionale impiegato nelle funzioni trasferite è previsto il distacco funzionale presso gli enti locali, con conservazione del trattamento economico-giuridico. Il trasferimento definitivo deve avvenire entro i termini stabiliti dalla legge, con inquadramento nei ruoli degli enti locali secondo tabelle di equiparazione. È istituito un comitato per le politiche del personale con funzioni di indirizzo e parere obbligatorio sulla mobilità.
Le attività di passaggio delle funzioni e delle risorse sono soggette a termini stringenti e, in via transitoria, i Comuni in difficoltà possono rinviare l’esercizio di talune funzioni per non oltre 24 mesi dall’entrata in vigore.
Controllo, informazione, monitoraggio e poteri sostitutivi
La Regione esercita il controllo sulle funzioni e sui compiti conferiti. Gli enti si devono scambiare informazioni, dati statistici e banche dati. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l’Osservatorio sulla riforma amministrativa, con compiti di monitoraggio delle fasi di attuazione e con relazione annuale al Consiglio.
In caso di inerzia degli enti locali, è previsto il potere sostitutivo regionale con assegnazione di un termine di 90 giorni e, se necessario, nomina di un commissario ad acta. In alcune materie specifiche la legge prevede anche termini e poteri sostitutivi per Province e Comuni.
Sviluppo economico e attività produttive
Nel settore dello sviluppo economico la legge disciplina artigianato, agricoltura, industria, sportello unico, energia, miniere e risorse geotermiche, commercio, turismo, fiere e mercati, cooperazione e camere di commercio. Lo sportello unico per le attività produttive è istituito dai Comuni, che gestiscono i procedimenti relativi agli impianti produttivi e alle aree industriali; le Province assicurano assistenza, formazione, informatizzazione e monitoraggio.
In materia industriale è istituito un Fondo unico regionale per le attività produttive, alimentato dalle risorse statali e da ulteriori risorse destinate al sostegno dell’industria. La programmazione degli interventi deve essere disciplinata con legge regionale e coordinata con i livelli locale, statale ed europeo.
Agricoltura, artigianato, cooperative, commercio, turismo e fiere
In agricoltura la Regione mantiene la programmazione e l’approvazione dei piani di settore; alle Province sono attribuite numerose funzioni istruttorie e amministrative, oltre a specifici compiti su patti agrari, calamità naturali, formazione della proprietà contadina, orientamento agroalimentare, meccanizzazione agricola, qualifica IAP e altre materie settoriali.
Per l’artigianato, la Regione conserva programmazione, indirizzo, controllo, disciplina dell’albo e dei rapporti creditizi; alle Province spettano programmi provinciali, criteri per contributi e sostegno a progetti speciali. I Comuni curano la promozione locale e le aree attrezzate. La tenuta degli albi è delegata alle Camere di commercio.
In materia di cooperative, la Regione promuove il settore e istituisce l’osservatorio regionale; le Province gestiscono agevolazioni, capitalizzazione e accesso al credito; i Comuni concedono contributi e agevolazioni.
Per il commercio la legge rinvia alle leggi regionali del 1999 e attribuisce alla Regione la programmazione generale e l’osservatorio regionale; alle Province competono indirizzi per i pubblici esercizi, criteri sui Comuni a vocazione turistica e contributi; ai Comuni spettano le funzioni operative previste dalla normativa di settore.
In materia turistica la Regione cura programmazione, promozione, finanziamenti, classificazione e criteri per i contributi provinciali; le Province esercitano la maggior parte delle funzioni amministrative operative, avvalendosi delle APT, che vengono conferite alle Province e poi liquidate entro il 31 marzo 2006.
Per fiere e mercati, la Regione gestisce il riconoscimento delle manifestazioni di rilievo nazionale, internazionale e regionale e l’organizzazione promozionale, mentre i Comuni curano le manifestazioni di rilevanza locale.
Territorio, ambiente e infrastrutture: quadro generale
Il titolo dedicato a territorio, ambiente e infrastrutture disciplina urbanistica, protezione della natura, tutela dall’inquinamento, rifiuti, risorse idriche, difesa del suolo, opere pubbliche, viabilità, trasporti e protezione civile. La Regione mantiene funzioni di coordinamento, pianificazione e definizione degli standard, mentre Province e Comuni svolgono funzioni autorizzative, gestionali e di controllo a livello territoriale.
Urbanistica, edilizia residenziale pubblica e opere pubbliche
Per l’urbanistica il testo rinvia alla legge regionale n. 19/2002 e attribuisce a Comuni e Province anche il rilascio delle autorizzazioni paesistiche. In edilizia residenziale pubblica la Regione programma e distribuisce le risorse, verifica i programmi e definisce gli indirizzi per assegnazione e canoni; le Province gestiscono il fabbisogno, la localizzazione, i soggetti attuatori e vari contributi; i Comuni assegnano gli alloggi, verificano i requisiti e curano le graduatorie.
In materia di opere pubbliche la Regione conserva gli immobili destinati ai propri uffici, la zonizzazione sismica e gli interventi di edilizia ospedaliera. Le funzioni di progettazione ed esecuzione di alcune opere pubbliche sono trasferite ai Comuni capoluogo e alle Province secondo il territorio interessato. È prevista una disciplina specifica sugli accordi di programma per opere pubbliche che comportino varianti urbanistiche, con effetti di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza.
Ambiente, rifiuti, acque, costa e demanio marittimo
La Regione mantiene le competenze di indirizzo e pianificazione ambientale, incluse qualità dell’aria, rischio ambientale, V.I.A. per le opere riservate, rischio di incidente rilevante, aree protette regionali, pianificazione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo. Le Province e i Comuni operano su autorizzazioni, controlli, piani locali, bonifiche, tutela delle acque e gestione di specifiche emergenze.
Per i rifiuti la Regione approva il piano regionale di gestione, istituisce un fondo per bonifiche e messa in sicurezza e coordina gli interventi di riduzione e recupero; le Province individuano aree idonee agli impianti, approvano progetti e autorizzazioni e gestiscono l’anagrafe dei siti contaminati; i Comuni curano la bonifica locale e i primi rilevamenti dei siti contaminati.
Per il demanio marittimo e la protezione della costa la Regione definisce criteri, linee guida, pianifica e approva gli interventi di difesa costiera, il piano di utilizzazione del demanio marittimo e la classificazione turistica delle aree; le Province partecipano al coordinamento; i Comuni approvano gli interventi stagionali di ripascimento, gestiscono la pulizia delle spiagge, rilasciano concessioni a fini turistico-ricreativi e vigilano sulle aree demaniali.
Viabilità, trasporti e trasporto eccezionale
La Regione pianifica la viabilità nell’ambito del Piano regionale dei trasporti, definisce la rete di interesse regionale, programma gli interventi triennali e coordina le Province. Le strade non ricomprese nella rete nazionale sono trasferite al demanio delle Province, che ne gestiscono manutenzione, vigilanza, tariffe e nuovi interventi; la Regione approva il programma triennale e gestisce un fondo unico per la viabilità di interesse regionale.
Per i trasporti eccezionali le Province sono delegate al rilascio delle autorizzazioni, con un’unica autorizzazione valida sull’intero percorso regionale. È prevista una commissione tecnico-amministrativa regionale di coordinamento, nonché regole sul catasto delle strade percorribili e sugli indennizzi per usura della strada.
Protezione civile e volontariato
La Regione programma la previsione e prevenzione dei rischi, emana indirizzi per i piani di emergenza, coordina gli interventi e attua gli interventi urgenti e di soccorso. Le Province predispongono i piani provinciali, vigilano sul volontariato e sui servizi urgenti, realizzano sistemi di allarme e raccolgono dati territoriali. I Comuni attuano la prevenzione e i primi soccorsi, adottano i piani comunali o intercomunali di emergenza, coordinano il volontariato locale e gestiscono l’albo dei volontari.
La Regione può sostenere economicamente le organizzazioni di volontariato e, dichiarato lo stato di crisi, individuare quelle più idonee agli interventi di prevenzione o soccorso.
Servizi alla persona e alla comunità
La materia comprende salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali. Il riparto delle competenze è articolato tra Regione, Province, Comuni, ASL e, per talune attività, altri enti pubblici.
Tutela della salute
La Regione approva i piani e programmi di settore, adotta i provvedimenti per l’erogazione delle prestazioni, gestisce le emergenze sanitarie sovracomunali, verifica i requisiti di attività e strutture, disciplina l’accreditamento, stabilisce tariffe e standard di qualità e controlla gli organismi operanti a livello infraregionale. Le Province curano farmacie, dispensari, concorsi e assegnazioni di sedi farmaceutiche. I Comuni autorizzano pubblicità sanitaria, depositi di medicinali e strutture ambulatoriali private; le ASL sono delegate per alcune funzioni di pubblicità sanitaria e per talune apparecchiature diagnostiche.
Servizi sociali e terzo settore
La Regione approva il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, costruisce il sistema informativo regionale, definisce criteri di autorizzazione, accreditamento, vigilanza e qualità, istituisce il registro dei soggetti autorizzati e esercita poteri sostitutivi verso gli enti inadempienti. Le Province raccolgono dati, coordinano i servizi, promuovono formazione, tengono sezioni provinciali di albi e registri, gestiscono contributi e parti del fondo nazionale per le politiche sociali. I Comuni, singoli o associati, sono titolari del sistema locale dei servizi, delle autorizzazioni, dell’accreditamento, dei piani di zona, della carta dei servizi e della consultazione dei soggetti del terzo settore.
La legge valorizza il ruolo del terzo settore, imponendo a Regione, Province e Comuni di promuoverne il sostegno, la qualificazione, la trasparenza nelle procedure di affidamento e la partecipazione alla rete dei servizi.
Istruzione, formazione professionale e diritto allo studio
Il testo consolidato riporta ancora alcune norme su integrazione tra scuola, formazione e lavoro, ma le disposizioni di questa sezione risultano abrogate nel testo coordinato richiamato. In origine la Regione svolgeva indirizzo e coordinamento dell’offerta formativa e dei contributi alle scuole non statali, mentre Province e Comuni gestivano rete scolastica, orientamento, diritto allo studio, edilizia scolastica e formazione professionale.
Beni, attività culturali, spettacolo e sport
La Regione conserva la tutela e valorizzazione dei beni culturali di propria proprietà o presenti sul territorio per interessi unitari, oltre alla tutela del patrimonio bibliografico e alla cooperazione tecnico-scientifica con lo Stato. Le Province curano beni culturali di area vasta, attività culturali provinciali, biblioteche di interesse provinciale e proposte allo Stato; i Comuni gestiscono i beni culturali locali e tutte le promozioni culturali del territorio.
Per lo spettacolo la Regione collabora con Stato ed enti locali sulla programmazione e circolazione delle attività; le Province sostengono la rete teatrale e i piani regionali; i Comuni promuovono le attività e gestiscono i servizi teatrali.
Per lo sport la Regione programma strutture e servizi, sostiene manifestazioni di rilievo e stipula convenzioni con l’Istituto per il credito sportivo; le Province promuovono impianti e attività sportive, formazione degli operatori e iniziative per disabili e terza età.
Polizia amministrativa regionale e locale
La legge disciplina la polizia amministrativa collegata alle funzioni materiali nei diversi settori e il relativo regime autorizzatorio. I Comuni esercitano le funzioni di polizia amministrativa connesse alle funzioni loro attribuite e organizzano il servizio di polizia municipale. Le Province esercitano funzioni analoghe per le materie conferite e possono istituire servizi di polizia locale. La Regione esercita la polizia amministrativa nelle materie di propria competenza e conserva il rilascio di alcune autorizzazioni speciali, compreso lo svolgimento di gare con autoveicoli o motoveicoli su strade ordinarie di interesse di più Province.
Riordino della legislazione regionale e norme transitorie
Il titolo finale prevede la redazione di testi unici per materie omogenee, affidata a un gruppo di lavoro interdipartimentale. Sono fissati criteri di coordinamento, abrogazione delle norme incompatibili e coordinamento automatico con la normativa successiva.
Per la prima applicazione, la legge stabilisce termini per il trasferimento delle funzioni, delle strutture e delle risorse; prevede una disciplina transitoria che mantiene in vigore le norme settoriali fino all’adozione delle nuove leggi di riordino e, in via generale, abroga le norme contrastanti con la nuova disciplina.
Regime di attualità del testo
Il testo consolidato mostra un impianto originariamente molto ampio, ma molte sezioni risultano oggi superate o espressamente abrogate, in particolare intere parti della disciplina della Conferenza Regione-Autonomie locali e diversi articoli del settore istruzione/formazione. Restano soprattutto rilevanti le norme di principio e alcune discipline settoriali, ma il provvedimento, nel suo complesso, appare in larga misura storico e solo parzialmente attuale.
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