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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33680/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l'anno 2016 emesso con riferimento ad alcune aree site nel Comune di Guidonia Montecelio, in particolare la particella 12 e le particelle 14 e 616 del foglio 7. La società concessionaria, soccombente in appello, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo ha dedotto la violazione del divieto di nova in appello, sostenendo che la CTR avrebbe rideterminato il tributo sulle particelle 14 e 616 sulla base del valore indicato nella delibera di Giunta n. 174/2008, nonostante la contestazione della correttezza dei valori fosse stata proposta solo in appello. Con il secondo ha denunciato la violazione della disciplina sull'IMU/ICI e delle norme processuali e probatorie, assumendo che la delibera n. 174/2008 non fosse mai entrata in vigore né ratificata dal Consiglio comunale, sicché non poteva essere utilizzata per determinare la base imponibile. Con il terzo ha prospettato analoghe violazioni, contestando che l'abbattimento dei valori contenuto nella delibera di Giunta fosse frutto di una scelta politica non approvata dall'organo consiliare. La CTR aveva ritenuto che la particella 12, cessata l'attività estrattiva per esaurimento della cava, fosse ormai assoggettata alla sottozona agricola E/2, escludendo la pretesa impositiva; per le particelle 14 e 616, ancora interessate dall'attività estrattiva, aveva invece ridotto il valore imponibile assumendo come parametro quello di 7,82 euro al mq indicato nella delibera di Giunta n. 174/2008, considerandolo un elemento rilevante ai fini della corretta determinazione della base imponibile, indipendentemente dal successivo iter di approvazione della delibera.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva dato atto che la contestazione sulla sopravvalutazione delle aree e sui valori della delibera n. 174/2008 era già contenuta nel ricorso introduttivo, sicché non vi era stata introduzione di un tema nuovo in appello. Ha respinto congiuntamente il secondo e il terzo motivo osservando che, pur non costituendo la delibera di Giunta n. 174/2008 un atto immediatamente dispositivo idoneo da solo a determinare il valore imponibile, i valori in essa indicati potevano essere valorizzati dal giudice di merito come elemento di valutazione, alla stregua di una stima o di un indice presuntivo idoneo a superare la presunzione derivante dalle delibere comunali ex art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997. La CTR, infatti, non aveva applicato la delibera come fonte normativa vincolante, ma solo come supporto razionale per la determinazione equitativa della base imponibile. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto. Il Comune, rimasto intimato, non ha ricevuto condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente per denunciare la pretesa introduzione in appello di una questione nuova; la Corte ha escluso la violazione perché la contestazione sulla sopravvalutazione era già stata proposta in primo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per vizio di ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non ha ravvisato la violazione.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato a sostegno del divieto di nuove eccezioni o domande in appello; il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla ricorrente in relazione al preteso ampliamento del thema decidendum in appello; la Corte non ne ha riscontrato lesione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato unitamente alle altre norme processuali; non è stata accolta la censura.

  • art. 13, comma 3, d.l. 201/2011

    Richiamato dalla ricorrente nella censura sulla determinazione del valore imponibile delle aree.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992

    Richiamato dalla ricorrente quale norma sulla base imponibile ICI per le aree edificabili.

  • art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 446/1997

    i comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili

    Le delibere comunali adottate ex art. 59 costituiscono fonti di presunzioni e indici di valutazione idonei a orientare il giudice, ma non vincolano in modo assoluto la decisione sulla base imponibile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in punto onere della prova e dimostrazione del valore delle aree; la Corte non ha accolto la doglianza.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Invocati per contestare la valutazione delle prove e l'utilizzo della delibera di Giunta; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo con riferimento ai criteri di decisione secondo diritto e alla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per la struttura presuntiva del ragionamento decisorio; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso dei valori della delibera come indice valutativo.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per le presunzioni semplici; la Corte ha confermato che i valori deliberati possono assumere valore indiziario.

  • art. 62 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali del giudizio tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato in combinato con il comma 1-quater per la regolazione del contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Le delibere comunali che determinano i valori venali delle aree fabbricabili ex art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 446/1997 non hanno valore normativo assoluto, ma costituiscono elementi presuntivi e indici di valutazione che il giudice può utilizzare nella ricostruzione della base imponibile.
  • In materia tributaria, non integra violazione del divieto di nova in appello la decisione che si fondi su una contestazione già proposta nell'atto introduttivo, anche se il giudice di secondo grado valorizza diversamente i medesimi fatti o documenti.
  • La delibera di Giunta non ratificata dal Consiglio comunale può comunque essere considerata dal giudice come elemento di stima o dato di comune esperienza, senza essere applicata come fonte direttamente vincolante del valore imponibile.
  • Nel giudizio di accertamento del valore delle aree ai fini IMU/ICI, il giudice di merito può fondare la propria valutazione anche su presunzioni semplici e su parametri amministrativi, purché non li assuma come automaticamente decisivi e resti ferma la necessità di una valutazione complessiva della base imponibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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