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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10553/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso, espresso e/o formatosi per silenzio-rifiuto, sulle istanze presentate da tre dipendenti ministeriali per ottenere la restituzione delle ritenute alla fonte Irpef operate dal datore di lavoro pubblico sulle somme percepite per ispezioni ordinarie presso cooperative negli anni dal 1992 al 2004. I contribuenti sostenevano che tali somme avessero natura risarcitoria e non retributiva, richiamando una precedente sentenza definitiva della CTP di Roma che, per annualità fino al 1999, aveva riconosciuto la natura non imponibile di quelle erogazioni. In appello la CTR aveva rigettato la domanda ritenendo: che la pretesa di rimborso per gli anni 2000-2004 fosse tardiva rispetto al termine decadenziale di 48 mesi di cui all’art. 38 d.P.R. 602/1973; che l’effetto del giudicato invocato non trasformasse la domanda in actio iudicati soggetta a prescrizione decennale; e che la domanda fosse comunque generica perché priva della quantificazione delle somme richieste. In cassazione i ricorrenti deducevano: violazione degli artt. 37 e 38 d.P.R. 602/1973 e degli artt. 2033, 2935, 2946 e 2953 c.c., sostenendo che la domanda fosse actio iudicati non soggetta a decadenza; illegittimità costituzionale della disciplina ove applicata anche a somme non dovute per effetto di giudicato; violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sul presupposto che le precedenti istanze e la diffida del 2004 bastassero a evitare decadenza e a interrompere la prescrizione; violazione degli artt. 99, 115, 116 c.p.c. e 2033, 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto generica la domanda nonostante la presenza degli elementi per la quantificazione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che la pretesa potesse essere qualificata come actio iudicati, osservando che il giudizio odierno riguardava il rimborso di ritenute relative ad anni diversi e successivi rispetto a quelli oggetto del precedente giudicato, sicché il precedente poteva operare solo come giudicato esterno sulla qualificazione giuridica della pretesa, ma non esonerava dal rispetto del termine decadenziale di 48 mesi per il rimborso. Ha quindi respinto anche la censura di illegittimità costituzionale. Quanto al terzo motivo, ha ritenuto corretto il rilievo di decadenza e, inoltre, ha osservato che il ricorso era comunque inammissibile nella parte in cui investiva il diniego di autotutela, poiché il sindacato sul diniego di annullamento in autotutela è limitato alla presenza di ragioni di interesse generale dell’Amministrazione. Ha poi dichiarato inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. per effetto della doppia conforme, rilevando che i giudici di merito avevano deciso sulla base delle medesime ragioni fattuali. Infine ha respinto il quarto motivo, ritenendo la domanda di rimborso generica e priva degli elementi essenziali per valutarne la fondatezza, in particolare importi versati, epoca delle ritenute e quantificazione delle somme chieste in restituzione. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973

    termine di quarantotto mesi

    Il termine decadenziale per chiedere il rimborso delle imposte indebitamente versate si applica alla pretesa restitutoria; il giudicato esterno non lo trasforma in actio iudicati.

  • art. 37 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato unitamente all’art. 38 nella disciplina del rimborso e della relativa decadenza.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di ripetizione dell’indebito, ma ritenuto non idoneo a mutare il regime decadenziale speciale del rimborso tributario.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti sul dies a quo della prescrizione, ma non decisivo nella qualificazione della domanda come actio iudicati.

  • art. 2946 c.c.

    Invocato per sostenere la prescrizione ordinaria decennale; la Corte ne esclude l’applicazione quale regime esclusivo della domanda.

  • art. 2953 c.c.

    La Corte ne esclude l’applicabilità perché manca un’actio iudicati, essendo la controversia diversa da quella definita dal precedente giudicato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametri dedotti per denunciare violazioni di legge nei primi, terzo e quarto motivi.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per la censura di omesso esame, ma dichiarato inammissibile nel contesto della doppia conforme.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove e della documentazione ai fini della quantificazione e della decadenza.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare l’apprezzamento del materiale probatorio da parte del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell’onere della prova, ma la Corte ritiene generiche e non sufficientemente determinate le domande restitutorie.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dai ricorrenti nel terzo motivo in tema di processo tributario.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo per sostenere la sufficienza della domanda di rimborso.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Nella ipotesi di doppia conforme, limita la proponibilità della censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. se non si indicano ragioni di fatto diverse nei due gradi.

  • art. 54, commi 2 e 3, d.l. n. 83 del 2012

    Individuato come disciplina applicabile al nuovo testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c. e alla doppia conforme.

  • art. 374, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti come eventuale base per il rinvio alle Sezioni Unite, ma la Corte non accoglie l’istanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La domanda di rimborso di imposte indebitamente versate resta soggetta al termine decadenziale speciale previsto dalla disciplina tributaria, anche quando il contribuente invochi un precedente giudicato favorevole su annualità diverse: il giudicato esterno può incidere sulla qualificazione giuridica della pretesa, ma non trasforma automaticamente la domanda in actio iudicati soggetta a prescrizione decennale.
  • Per poter ottenere il rimborso, la domanda deve essere specifica e autosufficiente: devono risultare almeno gli estremi dei versamenti, l’epoca e l’ammontare delle ritenute, l’imposta applicata e la somma chiesta in restituzione; una domanda generica non è idonea a fondare un valido silenzio-rifiuto impugnabile.
  • Nel giudizio tributario avente a oggetto il diniego di autotutela, il sindacato del giudice è limitato alla verifica della sussistenza di ragioni di rilevante interesse generale che giustifichino l’annullamento dell’atto d’ufficio; non è ammessa l’impugnazione diretta del diniego quando il contribuente miri solo a far valere vizi dell’atto impositivo nel proprio esclusivo interesse.
  • In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito siano diverse.
  • La mera deduzione, in cassazione, di un preteso effetto interruttivo di diffide o istanze pregresse non basta se la domanda originaria o successiva difetta degli elementi essenziali per una valida pretesa restitutoria e se la decadenza speciale è ormai maturata.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoDecadenza

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