Cassazione Civile, Ordinanza n. 11792/2026 del 29/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Agenzia delle Entrate, a seguito di sopralluogo e di presentazione di DOCFA per frazionamento e cambio di destinazione, aveva rettificato la rendita proposta dalla società contribuente per un immobile sito in Crotone, aggiungendo al valore unitario indicato dal contribuente il valore dell'area di pertinenza e dell'area sistemata di pertinenza. La CTP aveva annullato l'atto per difetto di motivazione; la CTR, in appello dell'Ufficio, aveva invece ritenuto l'avviso motivato ma aveva anche affermato che l'Amministrazione avesse confuso la procedura DOCFA con quella di revisione d'ufficio del classamento, reputando la procedura seguita errata e il provvedimento nullo. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per ultrapetizione, perché il giudice di merito avrebbe pronunciato su vizi della procedura accertativa mai dedotti dalla contribuente; secondo, violazione dell'art. 3, comma 58, l. 662/1996, dell'art. 2 d.l. 16/1993 e dell'art. 1, comma 3, d.m. 701/1994, per avere la CTR erroneamente ritenuto che per il classamento dovesse applicarsi la diversa procedura di revisione d'ufficio, anziché quella DOCFA. È stato inoltre dedotto il vizio di motivazione dell'avviso ai sensi dell'art. 7 l. 212/2000 e dell'art. 3 l. 241/1990, sostenendo che, nel caso DOCFA, basti l'indicazione dei dati amministrativo-censuari e che la stima diretta per gli immobili dei gruppi D ed E non debba essere allegata o riprodotta nell'atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché la CTR aveva deciso oltre i limiti del devoluto, introducendo d'ufficio un tema di illegittimità della procedura accertativa mai contestato dalla contribuente. Ha accolto anche il secondo e il terzo motivo, chiarendo che la procedura DOCFA è distinta dalle ipotesi di revisione d'ufficio del classamento previste dall'ordinamento catastale e che, in caso di classamento conseguente a DOCFA, l'avviso è sufficientemente motivato se riporta i dati catastali essenziali quando i dati del contribuente non siano stati disattesi ma solo rivalutati tecnicamente; inoltre la mancata allegazione della stima diretta non integra di per sé difetto di motivazione, trattandosi di atto conosciuto o facilmente conoscibile dal contribuente in un procedimento partecipato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
il giudice non può pronunciare su questioni o vizi non devoluti dalle parti, pena ultrapetizione e nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge è dedotta come motivo di ricorso per cassazione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la sentenza è censurabile per nullità processuale, anche per ultrapetizione
art. 3, comma 58, della legge n. 662/1996
prevede una ipotesi di revisione del classamento su iniziativa comunale quando il classamento sia non aggiornato o palesemente incongruo rispetto a fabbricati similari
è richiamato come base normativa del procedimento catastale collegato al DOCFA
art. 1, comma 3, del d.m. n. 701/1994
disciplina il procedimento DOCFA e la presentazione della dichiarazione catastale
art. 7 della legge n. 212/2000
la motivazione dell'atto tributario deve essere sufficiente e consentire la difesa del contribuente
art. 3 della legge n. 241/1990
gli atti amministrativi devono essere motivati
art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004
prevede la revisione catastale per immobili non dichiarati o per variazioni edilizie non denunciate
art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004
prevede la revisione dei parametri catastali della microzona in presenza di significativo scostamento tra valori di mercato e catastali
art. 56 del d.P.R. n. 1142/1949
richiamato quale presupposto della dichiarazione di nuova costruzione nel procedimento DOCFA
art. 20 del r.d.l. n. 652/1939
impone l'obbligo di denunciare le variazioni nello stato e nel possesso degli immobili
art. 17 del r.d.l. n. 652/1939
richiamato per le mutazioni catastali rilevanti ai fini della variazione
art. 3 della legge n. 662/1996
viene richiamata la disciplina generale della revisione del classamento catastale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale usata per denunciare la violazione delle disposizioni catastali e sulla motivazione
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione di un avviso di accertamento catastale il giudice non può dichiarare la nullità dell'atto per vizi della procedura amministrativa che non siano stati specificamente dedotti dal contribuente, altrimenti incorre in ultrapetizione.
- La procedura DOCFA, attivata dalla dichiarazione del contribuente, è distinta dalle ipotesi di revisione d'ufficio del classamento previste dalle norme sulla revisione catastale; non possono essere sovrapposti i rispettivi presupposti e regimi motivazionali.
- Quando la rendita è attribuita a seguito di DOCFA e l'Ufficio non disattende i fatti dichiarati dal contribuente ma procede a una diversa valutazione tecnica degli stessi, l'avviso è adeguatamente motivato con l'indicazione dei dati catastali essenziali e della rendita attribuita.
- Se la differenza tra rendita proposta e rendita accertata deriva da una stima tecnica dell'Ufficio, l'omessa riproduzione o allegazione della stima nell'avviso non integra di per sé difetto di motivazione, poiché la stima è atto conoscibile dal contribuente nell'ambito di un procedimento partecipato.
- La motivazione dell'avviso catastale deve invece essere più specifica solo quando l'Amministrazione contesti o disattenda gli elementi di fatto forniti dal contribuente, dovendo indicare puntualmente le difformità rilevate.
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