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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16094/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La contribuente era destinataria di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per l'anno d'imposta 2010. La pretesa derivava dal fatto che il sistema aveva scartato la dichiarazione 2009 per irregolarità, qualificandola come omessa; il credito d'imposta ivi indicato non veniva quindi riconosciuto e, poiché lo stesso credito era stato riportato anche nella dichiarazione 2010, l'Ufficio procedeva alla ripresa a tassazione mediante cartella ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973. La contribuente aveva contestato l'atto nei gradi di merito senza successo e ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 54-bis e 54 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 24 Cost., sostenendo che il controllo automatizzato avrebbe compresso il diritto di difesa perché il credito indicato nel 2010 dipendeva da una dichiarazione 2009 scartata a sua insaputa; inoltre lamentava la mancata attivazione di un contraddittorio endoprocedimentale e l'erroneo richiamo all'art. 36-ter, che prevede invece un previo invito a chiarimenti in un diverso tipo di controllo; (2) violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 55, comma 1, d.P.R. n. 633/1972, assumendo che la sentenza d'appello non avesse attribuito valore alla documentazione difensiva prodotta ai fini dell'accertamento induttivo con riferimento all'annualità omessa 2009, e in sostanza chiedendo una diversa valutazione delle prove.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Sul primo motivo ha escluso la violazione del diritto di difesa e la necessità di un contraddittorio preventivo, osservando che il controllo automatizzato riguardava un credito esposto in una dichiarazione 2009 scartata dal sistema e quindi qualificata come omessa; in tale ipotesi non opera l'obbligo di comunicazione di irregolarità previsto per i casi di incertezze rilevanti nella dichiarazione, né può derivarne la riduzione o la non debenza di sanzioni e interessi. Sul secondo motivo ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa in cassazione, e ha ricordato che il giudice di merito è libero di scegliere le prove ritenute più attendibili senza dover confutare espressamente quelle non accolte; ha inoltre escluso un vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., richiamando il paradigma del "minimo costituzionale". Il ricorso è stato quindi rigettato. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell'Agenzia delle entrate. È stato inoltre posto a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge richiede un'erronea ricognizione della norma astratta, non una diversa lettura dei fatti di causa.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Nel testo riformulato è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, nei limiti del "minimo costituzionale".

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Il controllo automatizzato consente la cartolarizzazione della pretesa in presenza di irregolarità o incongruenze riscontrabili sui dati dichiarati, senza necessità del contraddittorio previsto per altre ipotesi di controllo.

  • art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973

    È disciplina diversa dal controllo automatizzato e prevede un previo invito a fornire chiarimenti; non si applica alla fattispecie decisa.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato quale norma sul controllo automatizzato IVA, non ritenuta violata nel caso concreto.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato insieme all'art. 54-bis, senza che la Corte ravvisasse una sua violazione nel caso.

  • art. 24 Cost.

    Non è leso il diritto di difesa quando la cartella derivi da controllo automatizzato su dati dichiarativi e non ricorra una situazione di incertezze rilevanti che imponga contraddittorio.

  • art. 6, comma 5, L. n. 212/2000

    L'obbligo di comunicazione preventiva sussiste solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non quando la cartella derivi dal mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997

    L'omessa comunicazione di irregolarità, nelle ipotesi non soggette a previo contraddittorio, non comporta la non debenza o la riduzione di sanzioni e interessi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere una diversa distribuzione dell'onere probatorio, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a rivalutare il merito.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle presunzioni, senza accoglimento della censura.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice di merito resta libero nella valutazione delle prove, salvo i casi tassativi previsti dalla legge.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può tradursi in una richiesta di nuovo apprezzamento del materiale probatorio da parte della Cassazione.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato con riferimento all'accertamento induttivo, ma il motivo è stato respinto perché volto a rivalutare prove e fatti.

  • art. 55, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato con riferimento all'accertamento induttivo IVA, senza che la Corte ne ravvisasse violazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    Poiché il ricorso è stato rigettato, è stato posto a carico della ricorrente l'ulteriore importo, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 non è configurabile un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo: esso opera solo nelle diverse ipotesi in cui la legge lo preveda espressamente o quando vi siano incertezze rilevanti sulla dichiarazione.
  • La comunicazione di irregolarità non è dovuta quando la cartella deriva dal mero riscontro automatico di dati dichiarativi e, in tale ipotesi, la sua omissione non determina la non debenza o la riduzione di sanzioni e interessi.
  • Se una dichiarazione viene scartata dal sistema, essa può essere qualificata come omessa; i dati in essa contenuti non possono essere opposti per fondare un credito non riscontrato nelle dichiarazioni successive.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove: la censura è ammissibile solo se denuncia un errore nell'interpretazione della norma o un vizio motivazionale nei limiti del minimo costituzionale.
  • Il giudice di merito può selezionare le prove ritenute più convincenti senza dover confutare puntualmente ogni elemento istruttorio non accolto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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