Cassazione Civile, Ordinanza n. 17934/2026 del 04/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento per parziale versamento dell’IMU 2014 relativo a più immobili di proprietà del contribuente. In appello il giudice tributario ha accolto il gravame del Comune, ritenendo dovuta l’IMU sull’immobile sito in Napoli, Via Carlo Poerio n. 89/A, perché non ricorrevano i presupposti dell’esenzione per abitazione principale: dai dati anagrafici e tributari risultava che il nucleo familiare aveva residenza storica presso l’immobile di Via Ponti Rossi n. 104, e non era stata fornita prova che la dimora abituale fosse altrove. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c. per omessa pronuncia/motivazione della sentenza di appello sulla dedotta carenza di motivazione dell’avviso e sull’esenzione relativa a un immobile censito in categoria B/7; 2) omessa motivazione dell’atto impugnato, con censura ex art. 360, n. 5 c.p.c., ma senza trascrivere nel ricorso il contenuto dell’avviso; 3) violazione degli artt. 9, comma 8, d.lgs. 23/2011 e 7, comma 1, lett. d), d.lgs. 504/1992 per non avere esaminato l’eccezione sull’immobile catastalmente in categoria B/7, ritenuto esente come cappella privata; 4) violazione dell’art. 13, comma 2, d.l. 201/2011 per avere negato l’esenzione IMU per abitazione principale sull’immobile di Via Carlo Poerio valorizzando la dimora del nucleo familiare in altro immobile, nonostante la rilevanza del possesso e della residenza/dimora del contribuente stesso. La Corte ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo, accolto il terzo e il quarto, cassando la sentenza e decidendo nel merito con riconoscimento delle esenzioni IMU per entrambi gli immobili indicati.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, ha rigettato il primo e dichiarato inammissibile il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo in parte il ricorso originario del contribuente: ha riconosciuto l’esenzione IMU per l’immobile di Via Carlo Poerio n. 89/A quale abitazione principale del possessore e per l’immobile di Via Ponti Rossi n. 104 quale cappella privata censita in categoria B/7. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
la doglianza di omessa o insufficiente motivazione è stata esclusa perché la sentenza di appello, decidendo nel merito in senso sfavorevole al contribuente, ha implicitamente respinto le questioni preliminari svolte contro l’avviso.
richiamato insieme all’art. 36 d.lgs. 546/1992 per dedurre il vizio di motivazione, ma la censura è stata respinta per rigetto implicito e assenza di omessa pronuncia.
l’omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata, incompatibile con la domanda o eccezione, ne comporta il rigetto implicito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il motivo è stato ritenuto inammissibile perché usato impropriamente per contestare la motivazione dell’avviso e perché mancava la trascrizione del contenuto essenziale dell’atto impugnato.
nel giudizio di cassazione tributario è necessario riportare nel ricorso il contenuto rilevante dell’avviso di accertamento, essendo l’atto amministrativo e non processuale.
art. 9, comma 8, d.lgs. 23/2011
la norma IMU richiama le esenzioni previste per l’ICI dall’art. 7 d.lgs. 504/1992, tra cui quella per fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto.
art. 7, comma 1, lett. d), d.lgs. 504/1992
"i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze"
l’esenzione spetta anche ai locali destinati esclusivamente al culto privato; la classificazione catastale in categoria B/7 costituisce indice presuntivo di tale destinazione.
art. 13, comma 2, d.l. 201/2011
l’abitazione principale richiede residenza anagrafica e dimora abituale del possessore; dopo l’intervento della Corte costituzionale, non è più necessario riferire tali requisiti al nucleo familiare.
art. 1, comma 707, l. 147/2013
ha confermato la disciplina dell’IMU sull’abitazione principale, poi inciso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022.
art. 1, comma 741, lett. b), l. 160/2019
nella nuova IMU ha confermato la definizione di abitazione principale, ma la lettura applicativa va coordinata con la pronuncia della Corte costituzionale.
richiamato per escludere che la diversa residenza dei coniugi impedisca, di per sé, il riconoscimento dell’esenzione per l’immobile in cui il possessore dimora e risiede.
non impedisce, nel ragionamento della Corte, la possibilità di residenze separate dei coniugi in presenza di accordi sulla vita familiare.
richiamato analogicamente per affermare che anche nelle unioni civili è possibile una residenza comune non necessariamente coincidente con quella del possessore ai fini IMU.
consente alla Corte di cassare e decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 209/2022 Corte costituzionale
ha espunto il riferimento al nucleo familiare dall’art. 13, comma 2, d.l. 201/2011, rendendo sufficiente, per l’abitazione principale, la residenza anagrafica e la dimora abituale del solo possessore.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, la sentenza che decide sul rapporto sostanziale può implicare il rigetto delle questioni preliminari sull’atto impositivo senza necessità di una pronuncia espressa, escludendo così il vizio di omessa pronuncia.
- In cassazione, la censura sulla motivazione dell’avviso di accertamento è inammissibile se il ricorrente non trascrive o riassume nel ricorso il contenuto essenziale dell’atto, poiché la Corte deve poter verificare la doglianza solo sulla base del ricorso.
- L’esenzione IMU per i fabbricati destinati esclusivamente al culto può spettare anche quando la destinazione sia a culto privato; la classificazione catastale in categoria B/7 costituisce un forte indice della sussistenza del requisito di destinazione esclusiva.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, l’esenzione IMU per abitazione principale richiede la residenza anagrafica e la dimora abituale del possessore nell’immobile, non già del nucleo familiare, sicché la diversa residenza del coniuge o dei familiari non esclude di per sé il beneficio.
- Quando la controversia di legittimità è definibile sulla base degli atti e non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
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