Cassazione Civile, Ordinanza n. 21058/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF, IVA e IRAP relativo al 1997, con cui l'Ufficio contestava al contribuente l'esistenza di redditi d'impresa non dichiarati, desunti da contabilità extra-fiscale rinvenuta presso due società edili. In un brogliaccio risultavano annotati pagamenti a favore del contribuente sotto la voce "squadra". In primo grado l'atto era stato annullato; in sede di rinvio, dopo cassazione parziale, la CTR ha ritenuto che le somme fossero imponibili come redditi di lavoro dipendente. Il contribuente ha ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sulle presunzioni e sull'accertamento induttivo, sostenendo che il brogliaccio fosse da solo insufficiente e che gli assegni non provassero l'incasso da parte sua, oltre all'assenza di prova di un rapporto di subordinazione; 2) nullità della sentenza per difetto di motivazione e violazione del giudicato interno, perché il giudice di rinvio non avrebbe determinato il quantum della pretesa nonostante il rinvio della Cassazione imponesse di accertare anche l'entità del reddito; 3) omesso esame di un fatto decisivo relativo al fatto che gli assegni non erano intestati né incassati dal contribuente o da suoi delegati. La Corte dichiara inammissibile e comunque infondato il primo motivo, accoglie il secondo nei limiti indicati perché la CTR ha omesso di pronunciarsi sull'entità del reddito percepito e non dichiarato, e assorbe il terzo.
La decisione
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso per carenza motivazionale sul quantum del reddito accertato, rigetta il primo motivo e dichiara assorbito il terzo. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio al giudice di merito affinché determini l'entità del reddito eventualmente percepito dal contribuente per l'anno 1997, nel rispetto dei principi già fissati in sede rescindente. Non viene invece ravvisata violazione di giudicato interno sulla sola base delle risultanze sugli assegni, poiché il giudicato non si forma sul mero fatto ma sulla statuizione minima fatto-norma-effetto.
Norme richiamate
art. 39 comma 1 lett. d) d.P.R. n. 600/1973
norma richiamata dal ricorrente per contestare la ricostruzione presuntiva del reddito accertato dall'Ufficio; la Corte non accoglie la censura sul punto perché essa tendeva a una rivalutazione del fatto.
richiamato come base dell'accertamento IVA; non risulta una diversa interpretazione di merito, essendo la doglianza respinta sul piano dell'ammissibilità e del merito.
norma invocata dal ricorrente per contestare la qualificazione del reddito; la Corte rileva che il giudice di rinvio poteva riqualificare la fonte reddituale come lavoro dipendente.
richiamato nel primo motivo insieme ad altre norme, senza autonoma decisività nella ratio.
richiamato nel primo motivo; la Corte ribadisce che la censura sulle presunzioni non può tradursi in una diversa valutazione del fatto.
invocato per denunciare la nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione; la Corte accoglie il motivo nei limiti della mancata decisione sul quantum.
usato per le doglianze di violazione/falsa applicazione di legge; la Corte precisa che non è il mezzo per chiedere una rivalutazione del materiale probatorio.
richiamato per denunciare nullità della sentenza e violazione del giudicato interno; la Corte accoglie solo la doglianza di omessa motivazione sul quantum.
invocato per omesso esame di un fatto decisivo; il terzo motivo resta assorbito.
richiamato per definire i limiti del giudizio di rinvio, che deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione.
richiamato dalla Corte per affermare che la critica alla presunzione è inammissibile quando mira solo a sostituire una diversa lettura dei fatti senza dimostrare la violazione dei parametri legali della prova presuntiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio tributario le parti non possono ampliare il thema decidendum né riproporre questioni precluse dal giudicato rescindente; il giudice di rinvio deve attenersi ai limiti fissati dalla sentenza di cassazione.
- Quando la cassazione ha annullato per violazione di legge sostanziale in materia tributaria, il giudice di rinvio non può limitarsi a confermare o annullare l'atto, ma deve procedere a una decisione di merito sostitutiva, ricostruendo anche la corretta natura e, se necessario, l'entità del reddito accertato.
- La censura di violazione di legge in tema di presunzioni non può risolversi nella richiesta di una diversa valutazione delle circostanze fattuali: per configurare un errore di diritto occorre dimostrare che il ragionamento presuntivo abbia violato i parametri dell'art. 2729 c.c.
- Nel processo tributario, se il giudice esclude la fonte reddituale indicata dall'Ufficio, deve comunque verificare se gli elementi acquisiti consentano di qualificare il reddito come imponibile sotto altra diversa fonte, nei limiti delle domande di parte e delle statuizioni della cassazione.
- Il giudicato interno non si forma sul mero fatto storico isolato, ma su una statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto; la mera valorizzazione di un elemento probatorio non basta, da sola, a fondare l'eccezione di giudicato interno.
- Se la sentenza di rinvio decide sulla natura del reddito ma omette ogni determinazione sul quantum, sussiste un vizio motivazionale o di omessa pronuncia sul punto che impone la cassazione con rinvio.
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