Cassazione Civile, Ordinanza n. 14744/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento con cui l’Amministrazione ha recuperato accise su prodotti petroliferi per gli anni 2008-2011, ritenendo che una pluralità di società riconducibili a un gruppo avesse partecipato a un sistema fraudolento di vendite solo cartolari di gasolio formalmente destinato a usi agevolati o esenti, ma poi consegnato a soggetti privi dei requisiti. La CTP aveva respinto il ricorso dei contribuenti e la CTR aveva confermato, ritenendo legittima la motivazione per relationem, accertata la partecipazione alla frode e irrilevanti le modifiche normative del 2010. I ricorrenti hanno dedotto sette motivi: 1) violazione degli artt. 1 e 7 L. n. 212/2000 per errata ritenuta notifica del PVC e per illegittimità della motivazione per relationem; 2) violazione dell’art. 7 TUA, art. 11 preleggi e art. 1 L. n. 689/1981 per asserita irretroattività della responsabilità solidale introdotta nel 2010; 3) violazione degli artt. 6, comma 4, e 7, comma 1, lett. a), TUA per mancato accertamento dell’obbligazione di versamento in capo ai soggetti del gruppo Camastra; 4) violazione dell’art. 7 L. n. 212/2000 e dell’art. 7 TUA per difetto di motivazione dell’atto e travisamento della prova, sostenendo che i fatti sarebbero anteriori alla modifica normativa; 5) omessa pronuncia/violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata considerazione di una perizia di parte e mancata CTU; 6) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 7 TUA per mancata prova della consapevolezza della contribuente della natura illecita dello svincolo; 7) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 15 TUA per intervenuta prescrizione delle annualità 2008 e 2009.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione di merito e la legittimità dell’avviso di pagamento. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure: sul primo motivo ha escluso il travisamento dedotto e ha ribadito che, se l’atto impositivo contiene già gli elementi giustificativi essenziali, la motivazione per relationem è ammissibile e non occorre la piena allegazione di tutti gli atti richiamati; sul secondo e sul terzo ha affermato che la disciplina previgente già consentiva di ritenere obbligati al pagamento, in caso di svincolo irregolare e frode, anche soggetti diversi dal depositario, e che la partecipazione alla frode integra il presupposto dell’esigibilità del tributo; sul quarto e sesto motivo ha qualificato le doglianze come richieste di nuova valutazione del merito, quindi inammissibili; sul quinto ha ritenuto non decisiva la perizia di parte e correttamente negabile la CTU quando proposta per supplire a carenze probatorie; sul settimo ha ritenuto la censura in parte inammissibile e comunque infondata perché la prescrizione decorreva dalla scoperta dell’illecito, avvenuta nel 2010, mentre l’atto era stato notificato nel 2015. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato insieme all’art. 7 dello Statuto del contribuente per contestare e poi valutare la sufficienza della motivazione dell’avviso di pagamento.
L’obbligo di allegazione degli atti richiamati opera solo quando il loro contenuto sia necessario a integrare la motivazione dell’atto; se la motivazione è già sufficiente o il contenuto essenziale è già riportato, il richiamo ha valore meramente narrativo.
art. 3, terzo comma, L. n. 241 del 1990
Usato come parametro per interpretare la motivazione per relationem in senso integrativo e non come obbligo di riprodurre integralmente ogni atto richiamato.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Le doglianze che tendono a contestare l’accertamento di fatto o la valutazione delle prove non sono ammissibili in cassazione sotto forma di violazione di legge o vizio motivazionale, quando mirano a una rivalutazione del merito.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova è rimedio di revocazione per errore di fatto, non ordinariamente motivo di ricorso per cassazione se il fatto era controverso e deciso dal giudice di merito.
art. 7, comma 1, lett. a), TUA
Nel testo vigente dopo la modifica del 2010, prevede la corresponsione dell’accisa anche da parte di chi partecipa allo svincolo irregolare e conosce o avrebbe dovuto conoscere la sua natura irregolare.
Nella disciplina previgente l’accisa era esigibile anche quando non si verificavano le condizioni per l’aliquota ridotta o l’esenzione; obbligati erano il titolare del deposito fiscale, il garante e il soggetto nei cui confronti si verificavano i presupposti per l’esigibilità.
Richiamato dai ricorrenti, ma la Corte lo considera nel quadro della disciplina complessiva dell’esigibilità dell’accisa e della responsabilità nei casi di svincolo irregolare.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere il principio di irretroattività, ma ritenuto non risolutivo rispetto alla disciplina previgente e alla concreta partecipazione alla frode.
Invocato per l’irretroattività, ma non accolto perché la Corte ha ritenuto che la responsabilità discendesse già dalla normativa vigente ratione temporis.
Richiamato in relazione alla prescrizione; la Corte ha ritenuto che il termine decorra dalla scoperta dell’illecito.
Le modifiche introdotte non escludono, per il periodo anteriore, la responsabilità di soggetti diversi dal titolare del deposito quando abbiano concorso alla frode o al verificarsi dei presupposti di esigibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato insieme al comma 1-quater per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In tema di motivazione degli avvisi di accertamento o pagamento, l’allegazione degli atti richiamati è necessaria solo quando il loro contenuto sia indispensabile a integrare la motivazione; se l’atto impositivo contiene già gli elementi essenziali, il rinvio ad atti esterni può avere funzione meramente narrativa.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non integra, di regola, un vizio denunciabile in cassazione quando il fatto probatorio è stato oggetto di discussione e di decisione, dovendo eventualmente essere fatto valere con revocazione per errore di fatto se ne ricorrono i presupposti.
- In sede di legittimità non è consentito prospettare, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge o omessa pronuncia, una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa.
- In materia di accise, la disciplina sull’esigibilità può comportare la responsabilità di soggetti diversi dal titolare del deposito o dal garante quando abbiano partecipato allo svincolo irregolare o alla frode che ha impedito la corretta applicazione dell’imposta.
- La partecipazione a un meccanismo fraudolento che rende solo apparente la destinazione agevolata del prodotto petrolifero fa sorgere, nei confronti del soggetto coinvolto, i presupposti per l’esigibilità dell’accisa anche se la disciplina successiva ha espressamente tipizzato la responsabilità solidale.
- La consulenza tecnica d’ufficio non può essere utilizzata per colmare carenze probatorie della parte né come mezzo esplorativo alla ricerca di fatti non dimostrati.
- La prescrizione del credito tributario, nei casi di illecito non immediatamente percepibile, decorre dalla scoperta dell’illecito e non dalla mera epoca materiale delle singole operazioni contestate.
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