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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08039/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una lunga sequenza di contratti di fornitura di lavoro temporaneo e poi di somministrazione intercorsi tra un lavoratore e una società utilizzatrice, con causali riferite a picchi produttivi e brevi intervalli tra i contratti. In sede di rinvio, la Corte d'appello ha dichiarato sussistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1 agosto 2003, ha ordinato la riammissione in servizio e ha condannato la società al pagamento dell'indennità risarcitoria. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione degli artt. 346, 414, 434 e 437 c.p.c., sostenendo che le doglianze accolte in rinvio erano state tardivamente introdotte in appello; 2) violazione degli artt. 1 L. 196/1997, 21 d.lgs. 276/2003 e 2702 c.c., contestando la lettura della Corte territoriale circa la mancata sottoscrizione dei contratti di fornitura da parte dell'impresa di somministrazione indicata come titolare del rapporto commerciale; 3) violazione degli artt. 32 L. 183/2010 e 8 L. 604/1966, censurando la quantificazione dell'indennità risarcitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non deduceva l'infedele esecuzione dei compiti assegnati al giudice di rinvio dalla precedente sentenza rescindente, mentre il giudizio di rinvio è vincolato al decisum della cassazione. Il secondo motivo è stato reputato inammissibile perché, sotto veste di violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti storici accertati dal giudice di merito. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la determinazione dell'indennità ex art. 32 L. 183/2010 è stata ricondotta ad apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, con distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari della controparte.

Norme richiamate

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tardività di alcune eccezioni o deduzioni; la Corte non ha accolto la censura perché non incardinata correttamente nel vizio di violazione dei limiti del giudizio di rinvio.

  • art. 414 c.p.c.

    Invocato insieme agli artt. 434 e 437 c.p.c. per contestare la proposizione delle domande/eccezioni in appello; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai limiti del gravame nel rito del lavoro; la Corte non ha esaminato nel merito la dedotta tardività.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato per i poteri del giudice di appello nel rito del lavoro; la Corte ha escluso che il motivo fosse formulato nei termini idonei a censurare il giudizio di rinvio.

  • art. 1 L. 196/1997

    Richiamato dalla ricorrente in tema di lavoro temporaneo/somministrazione; la censura è stata ritenuta meramente fattuale e quindi inammissibile.

  • art. 21 d.lgs. 276/2003

    Richiamato con riferimento ai requisiti del contratto di somministrazione; la Corte non ha rivalutato il merito sulla sottoscrizione dei contratti.

  • art. 2702 c.c.

    Invocato sulla efficacia probatoria della scrittura privata; la censura è stata ritenuta finalizzata a una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 32 L. 183/2010

    Norma richiamata per la misura dell'indennità risarcitoria; la Corte ha affermato che la sua quantificazione dipende da valutazioni di fatto del giudice di merito, insindacabili in cassazione nei limiti dedotti.

  • art. 8 L. 604/1966

    Richiamato per contestare il criterio di quantificazione dell'indennità; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La violazione del decisum del giudice di rinvio è qualificata come error in procedendo, denunciabile in cassazione solo nei limiti della dedotta infedele esecuzione della sentenza rescindente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se deduce l'infedele esecuzione dei compiti assegnati dalla precedente sentenza rescindente; non è consentito riaprire questioni già coperte dal decisum o prospettare nuovi temi estranei ai limiti del rinvio.
  • La violazione dei limiti del giudizio di rinvio integra error in procedendo, ma il ricorrente deve censurare specificamente lo scostamento del giudice di rinvio dal comando della sentenza di cassazione; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
  • Non è ammissibile trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove: il sindacato di legittimità non consente di sostituire la propria lettura del materiale istruttorio a quella del giudice di merito.
  • La determinazione dell'indennità risarcitoria nei limiti riconosciuti dalla disciplina speciale e secondo criteri equitativi o di merito resta, se congruamente motivata, affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è normalmente sottratta al controllo di legittimità.
  • In presenza di giudizio di rinvio, i fatti sopravvenuti o non allegabili prima possono essere presi in considerazione solo nei limiti consentiti dalla struttura chiusa del rinvio e dalle statuizioni rese dalla Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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