Cassazione Civile, Ordinanza n. 08039/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una lunga sequenza di contratti di fornitura di lavoro temporaneo e poi di somministrazione intercorsi tra un lavoratore e una società utilizzatrice, con causali riferite a picchi produttivi e brevi intervalli tra i contratti. In sede di rinvio, la Corte d'appello ha dichiarato sussistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1 agosto 2003, ha ordinato la riammissione in servizio e ha condannato la società al pagamento dell'indennità risarcitoria. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione degli artt. 346, 414, 434 e 437 c.p.c., sostenendo che le doglianze accolte in rinvio erano state tardivamente introdotte in appello; 2) violazione degli artt. 1 L. 196/1997, 21 d.lgs. 276/2003 e 2702 c.c., contestando la lettura della Corte territoriale circa la mancata sottoscrizione dei contratti di fornitura da parte dell'impresa di somministrazione indicata come titolare del rapporto commerciale; 3) violazione degli artt. 32 L. 183/2010 e 8 L. 604/1966, censurando la quantificazione dell'indennità risarcitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non deduceva l'infedele esecuzione dei compiti assegnati al giudice di rinvio dalla precedente sentenza rescindente, mentre il giudizio di rinvio è vincolato al decisum della cassazione. Il secondo motivo è stato reputato inammissibile perché, sotto veste di violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti storici accertati dal giudice di merito. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la determinazione dell'indennità ex art. 32 L. 183/2010 è stata ricondotta ad apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, con distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari della controparte.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tardività di alcune eccezioni o deduzioni; la Corte non ha accolto la censura perché non incardinata correttamente nel vizio di violazione dei limiti del giudizio di rinvio.
Invocato insieme agli artt. 434 e 437 c.p.c. per contestare la proposizione delle domande/eccezioni in appello; la censura è stata dichiarata inammissibile.
Richiamato in relazione ai limiti del gravame nel rito del lavoro; la Corte non ha esaminato nel merito la dedotta tardività.
Richiamato per i poteri del giudice di appello nel rito del lavoro; la Corte ha escluso che il motivo fosse formulato nei termini idonei a censurare il giudizio di rinvio.
Richiamato dalla ricorrente in tema di lavoro temporaneo/somministrazione; la censura è stata ritenuta meramente fattuale e quindi inammissibile.
Richiamato con riferimento ai requisiti del contratto di somministrazione; la Corte non ha rivalutato il merito sulla sottoscrizione dei contratti.
Invocato sulla efficacia probatoria della scrittura privata; la censura è stata ritenuta finalizzata a una nuova valutazione dei fatti.
Norma richiamata per la misura dell'indennità risarcitoria; la Corte ha affermato che la sua quantificazione dipende da valutazioni di fatto del giudice di merito, insindacabili in cassazione nei limiti dedotti.
Richiamato per contestare il criterio di quantificazione dell'indennità; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La violazione del decisum del giudice di rinvio è qualificata come error in procedendo, denunciabile in cassazione solo nei limiti della dedotta infedele esecuzione della sentenza rescindente.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se deduce l'infedele esecuzione dei compiti assegnati dalla precedente sentenza rescindente; non è consentito riaprire questioni già coperte dal decisum o prospettare nuovi temi estranei ai limiti del rinvio.
- La violazione dei limiti del giudizio di rinvio integra error in procedendo, ma il ricorrente deve censurare specificamente lo scostamento del giudice di rinvio dal comando della sentenza di cassazione; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
- Non è ammissibile trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove: il sindacato di legittimità non consente di sostituire la propria lettura del materiale istruttorio a quella del giudice di merito.
- La determinazione dell'indennità risarcitoria nei limiti riconosciuti dalla disciplina speciale e secondo criteri equitativi o di merito resta, se congruamente motivata, affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è normalmente sottratta al controllo di legittimità.
- In presenza di giudizio di rinvio, i fatti sopravvenuti o non allegabili prima possono essere presi in considerazione solo nei limiti consentiti dalla struttura chiusa del rinvio e dalle statuizioni rese dalla Corte di cassazione.
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