Cassazione Civile, Ordinanza n. 08053/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, da parte della corte di merito, del diritto di alcuni dipendenti ad ottenere l'adeguamento delle retribuzioni sulla base degli scatti di anzianità maturati dal 1° dicembre 2012, previa disapplicazione della circolare ministeriale che aveva imposto il congelamento degli scatti fino al 1° dicembre 2014. La società datrice di lavoro ha impugnato la decisione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 9, comma 1, e 21 del d.l. n. 78/2010 e dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 122/2013. Ha sostenuto di rientrare tra le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT e che, per esigenze di contenimento della spesa pubblica, il blocco del trattamento economico, degli adeguamenti retributivi e degli scatti di anzianità per gli anni 2011-2013, prorogato al 31 dicembre 2014, si applicava anche ad essa, con conseguente insussistenza del diritto dei dipendenti agli aumenti riconosciuti in appello. Una parte dei controricorrenti ha poi definito transattivamente la lite in sede sindacale, con cessazione della materia del contendere nei loro confronti.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti di due lavoratori che avevano transatto la controversia con la società, compensando le spese tra tali parti. Quanto agli altri controricorrenti, ha accolto il ricorso della società, richiamando il principio già affermato in precedenza secondo cui il congelamento triennale degli aumenti retributivi, delle progressioni di carriera e degli scatti di anzianità previsto dall'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010, come prorogato dal d.P.R. n. 122/2013, si applica anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, quale la società ricorrente. Ne è seguita la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e, decidendo nel merito, il rigetto delle originarie domande dei lavoratori. Le spese di tutti i gradi, per gli altri controricorrenti, sono state poste a loro carico in solido.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, d.l. 31 maggio 2010 n. 78
"per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico dei dipendenti non possa superare in ogni caso il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010"
richiamato come norma di contenimento della spesa pubblica che limita il trattamento economico nel triennio considerato.
art. 9, comma 21, d.l. 31 maggio 2010 n. 78
"i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato non si applicano per gli anni 2011-2013 e [...] non possono dar luogo a successivi recuperi né sono utili per i successivi scatti e per la maturazione di classi di stipendio"
interpretato come disposizione che congela aumenti, progressioni e scatti di anzianità, senza recuperi successivi, per il periodo indicato.
art. 1, comma 1, lett. a), d.P.R. 4 settembre 2013 n. 122
richiamato come norma che proroga l'efficacia del blocco retributivo fino al 31 dicembre 2014.
art. 1, comma 3, l. 31 dicembre 2009 n. 196
utilizzato per identificare le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per rinviare alla motivazione di una precedente decisione della Corte.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il blocco triennale degli aumenti retributivi, delle progressioni di carriera e degli scatti di anzianità previsto dalla normativa di contenimento della spesa pubblica si applica anche ai dipendenti delle amministrazioni incluse nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuate dall'ISTAT.
- La proroga del blocco retributivo esclude il riconoscimento di recuperi successivi degli incrementi non maturati nel periodo di sospensione e impedisce che tali incrementi siano utili ai fini di ulteriori scatti o classi stipendiali.
- Quando la controversia viene definita transattivamente solo con alcuni litisconsorti, nei loro confronti va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con regolazione delle spese secondo l'accordo intervenuto o, in difetto, secondo i criteri ordinari.
- Se il principio di diritto già affermato da precedenti della Corte è integralmente applicabile al caso concreto, la Cassazione può cassare senza rinvio e decidere nel merito rigettando l'originaria domanda quando non residuano accertamenti di fatto ulteriori.
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