Cassazione Civile, Ordinanza n. 08059/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla prestazione resa da un operaio per una società, nel periodo 26/9/2005-12/9/2008, attraverso circa quaranta contratti di somministrazione a tempo determinato o a termine, di durata molto breve. I giudici di merito hanno ritenuto illegittima la causale apposta sin dal primo contratto, perché la società non ha dimostrato in concreto l’effettività delle ragioni addotte (punte di più intensa attività, connesse a specifiche iniziative promozionali o progetti) né la loro correlazione con l’effettivo impiego del lavoratore, dichiarando la sussistenza di un unico rapporto subordinato a tempo indeterminato dal 26/9/2005 e condannando la società anche all’indennità ex art. 32 l. n. 183/2010. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 32 l. n. 183/2010, sostenendo la tardività dell’impugnativa dei rapporti in somministrazione a termine per mancato rispetto del termine decadenziale di 60 giorni; 2) violazione degli artt. 1362, 1372 e 2697 c.c., nonché degli artt. 117 e 420 c.p.c., lamentando il mancato riconoscimento della risoluzione del rapporto per tacito mutuo consenso, desunta dal lungo comportamento inerte del lavoratore; 3) violazione degli artt. 20, 22 e 27 d.lgs. n. 276/2003, oltre che degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per asserita mancata valutazione delle prove sulle punte di più intensa attività che avrebbero giustificato la somministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la disciplina decadenziale dell’art. 32 l. n. 183/2010, come interpretata dalla giurisprudenza richiamata, si applica anche ai contratti di somministrazione a termine cessati prima dell’entrata in vigore della legge, senza retroattività in senso proprio; nel caso concreto l’ultimo contratto era comunque scaduto prima dell’entrata in vigore della legge e il lavoratore beneficiava del differimento previsto. Ha respinto il secondo motivo perché, in tema di mutuo consenso, non basta la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del termine, essendo necessaria una chiara e certa comune volontà di porre fine al rapporto, che nel caso non era stata provata dalla società; la percezione del TFR senza riserve e l’eventuale lavoro presso terzi sono stati ritenuti irrilevanti. Ha respinto il terzo motivo perché il controllo giudiziale sulle ragioni della somministrazione riguarda l’esistenza ed effettività delle causali, mentre la società non aveva indicato in modo specifico tempi, modi e esigenze organizzative tali da consentire la verifica concreta della causalità; tale accertamento, adeguatamente motivato nei meriti, non è sindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese, distratte in favore del difensore della controricorrente, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La decadenza e la proroga del termine per impugnare si applicano anche ai contratti a termine in somministrazione cessati o stipulati prima dell’entrata in vigore della legge, senza violazione del divieto di retroattività, perché la norma incide su poteri e facoltà processuali non ancora consumati.
Richiamato come norma modificativa della disciplina dei termini di decadenza.
Esclusa la necessità di una deroga espressa, poiché non vi è retroattività in senso proprio.
Richiamati in relazione all’interpretazione della volontà contrattuale e alla dedotta risoluzione per mutuo consenso; il giudice può valorizzare solo elementi significativi per desumere una comune volontà di scioglimento.
L’onere di provare la legittimità della causale e, per l’eccezione di mutuo consenso, la comune volontà di scioglimento grava sulla parte che li invoca; la società non ha assolto tale onere.
Richiamato dalla ricorrente, ma non accolto come parametro decisivo di censura.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al rito del lavoro, senza esito favorevole.
artt. 20, 22 e 27 d.lgs. n. 276/2003
La somministrazione è lecita solo in presenza di ragioni rientranti nelle tipologie consentite e specificamente indicate per iscritto; il controllo giudiziale è limitato all’esistenza ed effettività delle ragioni, non alle valutazioni tecniche e organizzative dell’utilizzatore.
Richiamato per censurare la valutazione delle prove, ma non ritenuto violato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- In materia di somministrazione di lavoro e contratti a termine, la causale deve essere indicata con sufficiente specificità da consentire il controllo giudiziale sulla sua effettività; non sono ammesse formulazioni generiche o tautologiche che si limitino a ripetere la clausola legale o a evocare esigenze produttive senza precisarne il contenuto concreto.
- La legittimità della somministrazione si valuta sulla base dell’esistenza effettiva delle ragioni organizzative o produttive dedotte e del loro collegamento con l’impiego del lavoratore; in difetto di tale prova, il rapporto si considera instaurato a tempo indeterminato con l’utilizzatore.
- La decadenza introdotta dall’art. 32 l. n. 183/2010 si applica anche ai rapporti a termine in somministrazione cessati prima della sua entrata in vigore, poiché la disciplina colpisce poteri di impugnazione non ancora esauriti e non il fatto genetico del diritto.
- La risoluzione del rapporto per mutuo consenso non può desumersi dalla sola inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto: occorre una prova rigorosa di una chiara e certa volontà comune delle parti di cessare definitivamente ogni rapporto lavorativo.
- Il controllo del giudice sulle causali della somministrazione è un controllo di effettività e non può tradursi in un sindacato sostitutivo sulle scelte tecniche o organizzative dell’utilizzatore, salvo verifica della concreta sussistenza dei presupposti legali.
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