Cassazione Civile, Ordinanza n. 08055/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva agito sostenendo di avere svolto, dal gennaio 2006, attività lavorativa in favore della società committente oltre l'oggetto formale dell'appalto stipulato con il suo datore di lavoro formale. Il giudice di primo grado aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente con la società committente e aveva condannato quest'ultima al pagamento di differenze retributive. La Corte d'appello aveva confermato, sia pure parzialmente, la decisione, ritenendo che il lavoratore avesse svolto, in modo continuativo e per oltre un anno, mansioni di movimentazione esterna dei veicoli, estranee alle pulizie oggetto dell'appalto, su direttive del responsabile dell'officina della società committente; aveva inoltre escluso che ostasse la disciplina sopravvenuta richiamata dalla società, e aveva rideterminato l'inquadramento professionale. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 1 l. n. 1369/1960, sostenendo che lo svolgimento di mansioni ulteriori o diverse rispetto all'appalto, anche se impartite da personale dell'appaltante, non integrerebbe interposizione fittizia di manodopera ma al più darebbe luogo a maggiorazioni retributive; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 18, comma 2-bis, d.l. n. 112/2008, dell'art. 3, comma 5-quinquies, d.l. n. 90/2014, dell'art. 11 disp. prel. c.c. e degli artt. 19 e 25 d.lgs. n. 175/2016, contestando la disciplina applicata per affermare l'instaurazione del rapporto di lavoro con la società committente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non si confrontava con l'accertamento di fatto della Corte territoriale, la quale aveva rilevato che il lavoratore aveva svolto con continuità, per più di un anno, attività estranee all'appalto, ricevendo direttive dal responsabile dell'officina della società committente: tale accertamento giustificava la declaratoria di sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della società beneficiaria delle prestazioni, in applicazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 ratione temporis applicabile. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che, in base al principio tempus regit actum, per stabilire la disciplina applicabile occorre guardare al momento dell'insorgenza del rapporto dedotto in giudizio e non al momento della decisione di primo grado; richiamando precedenti conformi, ha quindi escluso che la censura potesse essere accolta. La società ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
norma ritenuta applicabile ratione temporis per valutare l'assetto sostanziale del rapporto e la conseguente eventuale instaurazione del rapporto di lavoro con il beneficiario delle prestazioni
art. 1 l. n. 1369/1960
richiamato dalla ricorrente per contestare la configurabilità dell'interposizione fittizia di manodopera
art. 18, comma 2-bis, d.l. n. 112/2008
norma invocata dalla ricorrente per escludere la costituzione del rapporto di lavoro con la società committente
art. 3, comma 5-quinquies, d.l. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla l. n. 114/2014
considerata dalla Corte come disposizione sopravvenuta, ma non idonea a sovvertire l'esito alla luce del criterio del tempus regit actum
richiamato per il criterio di irretroattività e per l'individuazione della disciplina applicabile nel tempo
artt. 19 e 25 d.lgs. n. 175/2016
richiamati dalla ricorrente nel contestare la disciplina applicabile al rapporto
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto
Massime di principio
- Quando il giudice di merito accerti in fatto, sulla base delle prove, che il lavoratore ha svolto in modo continuativo mansioni estranee all'oggetto dell'appalto alle dipendenze funzionali del committente, tale accertamento può sorreggere la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro con il beneficiario della prestazione, secondo la disciplina ratione temporis applicabile.
- La censura di legittimità che contesti la configurazione dell'interposizione illecita o fittizia deve confrontarsi specificamente con gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito; in difetto, il motivo è infondato.
- Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile al rapporto dedotto in giudizio deve farsi riferimento al momento di insorgenza del rapporto stesso, secondo il principio tempus regit actum, e non al momento della decisione di primo grado o a successive modifiche normative.
- L'eventuale svolgimento di attività ulteriori o diverse rispetto a quelle formalmente appaltate non esclude di per sé la possibilità di una qualificazione del rapporto nei confronti del soggetto beneficiario, se tali attività risultano concretamente ad esso riferibili e svolte sotto sue direttive.
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