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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08055/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva agito sostenendo di avere svolto, dal gennaio 2006, attività lavorativa in favore della società committente oltre l'oggetto formale dell'appalto stipulato con il suo datore di lavoro formale. Il giudice di primo grado aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente con la società committente e aveva condannato quest'ultima al pagamento di differenze retributive. La Corte d'appello aveva confermato, sia pure parzialmente, la decisione, ritenendo che il lavoratore avesse svolto, in modo continuativo e per oltre un anno, mansioni di movimentazione esterna dei veicoli, estranee alle pulizie oggetto dell'appalto, su direttive del responsabile dell'officina della società committente; aveva inoltre escluso che ostasse la disciplina sopravvenuta richiamata dalla società, e aveva rideterminato l'inquadramento professionale. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 1 l. n. 1369/1960, sostenendo che lo svolgimento di mansioni ulteriori o diverse rispetto all'appalto, anche se impartite da personale dell'appaltante, non integrerebbe interposizione fittizia di manodopera ma al più darebbe luogo a maggiorazioni retributive; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 18, comma 2-bis, d.l. n. 112/2008, dell'art. 3, comma 5-quinquies, d.l. n. 90/2014, dell'art. 11 disp. prel. c.c. e degli artt. 19 e 25 d.lgs. n. 175/2016, contestando la disciplina applicata per affermare l'instaurazione del rapporto di lavoro con la società committente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non si confrontava con l'accertamento di fatto della Corte territoriale, la quale aveva rilevato che il lavoratore aveva svolto con continuità, per più di un anno, attività estranee all'appalto, ricevendo direttive dal responsabile dell'officina della società committente: tale accertamento giustificava la declaratoria di sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della società beneficiaria delle prestazioni, in applicazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 ratione temporis applicabile. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che, in base al principio tempus regit actum, per stabilire la disciplina applicabile occorre guardare al momento dell'insorgenza del rapporto dedotto in giudizio e non al momento della decisione di primo grado; richiamando precedenti conformi, ha quindi escluso che la censura potesse essere accolta. La società ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito accerti in fatto, sulla base delle prove, che il lavoratore ha svolto in modo continuativo mansioni estranee all'oggetto dell'appalto alle dipendenze funzionali del committente, tale accertamento può sorreggere la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro con il beneficiario della prestazione, secondo la disciplina ratione temporis applicabile.
  • La censura di legittimità che contesti la configurazione dell'interposizione illecita o fittizia deve confrontarsi specificamente con gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito; in difetto, il motivo è infondato.
  • Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile al rapporto dedotto in giudizio deve farsi riferimento al momento di insorgenza del rapporto stesso, secondo il principio tempus regit actum, e non al momento della decisione di primo grado o a successive modifiche normative.
  • L'eventuale svolgimento di attività ulteriori o diverse rispetto a quelle formalmente appaltate non esclude di per sé la possibilità di una qualificazione del rapporto nei confronti del soggetto beneficiario, se tali attività risultano concretamente ad esso riferibili e svolte sotto sue direttive.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazione
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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