Cassazione Civile, Ordinanza n. 08060/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un’ordinanza-ingiunzione amministrativa emessa dall’organo ispettivo del lavoro per la violazione degli obblighi di collocamento dei lavoratori disabili previsti dalla legge n. 68/1999. Alla società veniva contestato di non avere inviato agli uffici competenti, per gli anni 2006 e 2007, il prospetto informativo sul personale e sulle quote di riserva, nonché di non avere versato il contributo/fondo esonerativo per complessive 684 giornate nel periodo 1 gennaio 2007-11 marzo 2009, connessamente all’omesso rispetto dell’obbligo di assunzione di un lavoratore disabile in base alla quota di legge. In appello la società e il legale rappresentante non avevano ottenuto riforma della decisione di rigetto dell’opposizione. In cassazione deducevano un unico motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 15 della legge n. 68/1999, in rapporto all’art. 40, comma 4, d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008, e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la modifica normativa intervenuta in materia e la disciplina del periodo rilevante non sarebbero state correttamente valorizzate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era formulato senza adeguate allegazioni e senza dimostrare che la questione evocata fosse già compresa nel thema decidendum dei giudizi di merito; pertanto introduceva una questione nuova, non proponibile in sede di legittimità se non nei limiti delle questioni rilevabili d’ufficio o dei nuovi profili di diritto fondati sugli stessi fatti già dedotti. La Corte ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva correttamente richiamato i principi affermati dalla Corte costituzionale in tema di successione di leggi nel tempo e di non retroattività della disciplina più favorevole per gli illeciti amministrativi. Conseguentemente ha confermato la condanna alle spese e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 9, comma 6, L. 68/1999
obbligo di inviare il prospetto informativo contenente il numero complessivo dei dipendenti e dei lavoratori computabili nella quota di riserva e i posti di lavoro disponibili per le persone disabili
la violazione dell’obbligo informativo integra l’illecito amministrativo contestato
art. 15, comma 4, L. 68/1999
omesso versamento del fondo esonerativo
la mancata corresponsione del contributo dovuto è stata ricompresa nell’illecito sanzionato
art. 40, comma 4, d.l. n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2008
invocato dalla parte ricorrente come modifica normativa intervenuta in materia, ma non valutato come decisivo in cassazione perché la questione non risultava ritualmente devoluta nei gradi di merito
art. 1 L. 24 novembre 1981, n. 689
la Corte richiama il principio, affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui non è costituzionalmente imposta l’applicazione retroattiva della legge amministrativa più favorevole
art. 3 Cost.
richiamato nel giudizio di costituzionalità deciso dalla Corte costituzionale, senza che la questione sia stata accolta
art. 117, primo comma, Cost.
richiamato in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU nel giudizio di costituzionalità sulla disciplina sanzionatoria amministrativa
art. 6 CEDU
richiamato nel contesto della questione di legittimità costituzionale relativa alla retroattività della disciplina più favorevole
art. 7 CEDU
richiamato nel contesto della questione di legittimità costituzionale relativa alla retroattività della disciplina più favorevole
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere prospettate questioni nuove o temi di contestazione diversi da quelli già dedotti nei gradi di merito, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio o di nuovi profili giuridici fondati sui medesimi fatti già acquisiti al contraddittorio.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e corredato di allegazioni idonee a dimostrare che la questione era già compresa nel thema decidendum del giudizio di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.
- In materia di illeciti amministrativi, la successione delle leggi nel tempo non impone, di regola, l’applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta più favorevole, secondo i principi richiamati dalla giurisprudenza costituzionale.
- Quando il giudice di merito ha applicato correttamente il principio di non retroattività della disciplina amministrativa più favorevole, la censura in cassazione che miri a rimettere in discussione tale assetto senza averlo previamente devoluto nel merito è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 21 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08039/2023 del 21/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 21 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08041/2023 del 21/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 21 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08053/2023 del 21/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 21 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08055/2023 del 21/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 21 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08059/2023 del 21/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 21 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08066/2023 del 21/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →