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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08066/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione notificata a una società all'esito di un accertamento ispettivo del lavoro, per omessa comunicazione dell'assunzione di lavoratori e omessa consegna ai medesimi dei dati di registrazione nel libro matricola. I giudici di merito hanno ritenuto provata la natura subordinata dei rapporti di lavoro sulla base dei verbali di sommarie informazioni testimoniali raccolti in sede ispettiva e dei contratti acquisiti, confermando il rigetto dell'opposizione. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato falsa applicazione dell'art. 2094 c.c. e degli artt. 99 e 112 c.p.c., lamentando che l'amministrazione non avesse adeguatamente allegato gli elementi necessari per qualificare come subordinati i rapporti oggetto di ispezione; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., sostenendo che l'amministrazione non avesse assolto l'onere di allegare i fatti costitutivi della violazione e della pretesa sanzionatoria e contestando la valutazione dei verbali ispettivi e delle dichiarazioni dei lavoratori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti storici già apprezzati dai giudici di merito. Ha ribadito che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito, e che la scelta e la valutazione delle prove spettano al giudice di merito, il quale non è tenuto a confutare analiticamente ogni singolo elemento probatorio. Ha inoltre evidenziato la presenza di una doppia conforme, circostanza che limita ulteriormente il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato per contestare la qualificazione dei rapporti come subordinati; la Corte non entra nel merito della qualificazione perché la censura è ritenuta inammissibile in quanto diretta a ottenere una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 99 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per denunciare un vizio di allegazione/domanda; la Corte lo considera nell'ambito di una censura che in sostanza mira a rivalutare il materiale istruttorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato come parametro del vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ritiene che la doglianza sia sostanzialmente fattuale e quindi non scrutinabile in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere la mancata prova dei fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria; la Corte respinge la censura perché volta a contestare l'apprezzamento delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione del materiale probatorio; la Corte chiarisce che la scelta delle prove rilevanti appartiene al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per criticare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che l'apprezzamento delle risultanze istruttorie è riservato al merito e non è sindacabile nei limiti prospettati.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per la nozione di doppia conforme, che nel caso limita il sindacato sul vizio motivazionale.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    Usato come fondamento formale delle censure per violazione di legge, che però sono state ritenute in concreto dirette a un riesame del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio motivazionale, ulteriormente precluso dalla doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la formale deduzione di violazione di legge, mancanza di motivazione o omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a ottenere una rivalutazione delle prove e dei fatti storici compiuta dal giudice di merito.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la Cassazione in un terzo grado di merito: la selezione delle fonti del convincimento, la valutazione dell'attendibilità delle prove e la scelta delle risultanze ritenute decisive spettano al giudice di merito.
  • Il giudice di merito, una volta esposto in modo logico e congruo il proprio convincimento, non è tenuto a confutare analiticamente ogni singolo elemento istruttorio o ogni deduzione difensiva.
  • La presenza di una doppia conforme rafforza la preclusione al sindacato di legittimità sul vizio motivazionale, salvo i limiti stretti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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