Cassazione Civile, Ordinanza n. 08041/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da alcuni docenti di religione della scuola pubblica per l'asserita indebita reiterazione di contratti a tempo determinato oltre il limite di 36 mesi nel corso degli anni. Il Tribunale di Lucca aveva accolto la domanda riconoscendo il danno in misura differenziata; la Corte d'appello di Firenze aveva confermato l'accoglimento, riducendo però a 4,5 mensilità anche il risarcimento originariamente liquidato in misura maggiore per uno dei docenti. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione o falsa applicazione della L. 186/2003 e sostenendo che il regime speciale di assunzione dei docenti di religione, alla luce anche della giurisprudenza costituzionale, consentirebbe la reiterazione dei contratti per la componente non di ruolo del personale docente. In particolare il ricorrente ha affermato che il fabbisogno di insegnanti di religione dipende da variabili plurime e che ciò giustificherebbe la previsione di una quota del 30% di posti da coprire con contratti annuali a tempo determinato, contestando l'applicazione ai docenti di religione dei principi già affermati per i docenti delle materie curriculari.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato perché la decisione della Corte d'appello era conforme ai principi già affermati in numerosi precedenti di legittimità, anche alla luce della sentenza della CGUE 13 gennaio 2022, C-282/19. È stato ribadito che, nel regime speciale della L. 186/2003, costituisce abuso della contrattazione a termine sia la protrazione di rapporti annuali a rinnovo automatico o senza soluzione di continuità per oltre tre annualità scolastiche in assenza del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente in alcune annualità per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, quando la durata complessiva dei rapporti superi comunque tre annualità. In tali ipotesi sorge il diritto al risarcimento del danno eurounitario, con applicazione dei parametri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010 poi trasfusi nell'art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015, oltre all'eventuale maggior danno provato; non è invece riconoscibile la conversione del rapporto in tempo indeterminato. Il ricorso è stato quindi rigettato; non è stata pronunciata condanna alle spese perché i docenti sono rimasti intimati e non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
L. 186/2003
disciplina speciale dell'assunzione dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica; non esclude l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine oltre tre annualità in assenza dei presupposti previsti.
art. 360 n. 3 c.p.c.
costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
richiamato per fondare il rinvio ai precedenti conformi della Corte di cassazione.
art. 32, co. 5, L. 183/2010
indicato come parametro di liquidazione del danno eurounitario da abuso del contratto a termine.
art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015
norma succedanea richiamata per la quantificazione del danno da abuso nella reiterazione dei contratti a termine.
art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
non applicabile alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal materiale versamento del contributo unificato mediante prenotazione a debito.
sentenza CGUE 13 gennaio 2022, C-282/19
richiamata come conferma del quadro eurounitario sulla disciplina dell'abuso di contratti a termine nel settore scolastico.
Cass. S.U. n. 9938/2014
citata per escludere l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 alle Amministrazioni dello Stato.
Cass. n. 1778/2016
citata per escludere l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 alle Amministrazioni dello Stato.
Cass. n. 28250/2017
citata per escludere l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 alle Amministrazioni dello Stato.
Massime di principio
- Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, la reiterazione di contratti annuali per oltre tre annualità scolastiche, in mancanza del concorso triennale, integra un abuso della contrattazione a termine.
- Integra ugualmente abuso l'utilizzazione discontinua del docente in alcune annualità per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, quando la durata complessiva dei rapporti a termine superi comunque tre annualità scolastiche.
- Accertato l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine, il docente ha diritto al risarcimento del danno eurounitario, da liquidarsi secondo i parametri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010 e dell'art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015, oltre al maggior danno eventualmente provato.
- Nel settore in esame non è configurabile la trasformazione automatica del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato.
- Quando la legittimità della causale di un contratto infrannuale è contestata ai fini risarcitori, incombe al Ministero l'onere di provarne la giustificazione; se la causale è provata, quel contratto non va computato ai fini dell'abuso.
- Le amministrazioni dello Stato, in quanto esonerate dal versamento materiale del contributo unificato mediante prenotazione a debito, non sono soggette alla statuizione prevista dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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