Cassazione Civile, Ordinanza n. 06469/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una società poi fallita, relativo all’anno d’imposta 2008, con recupero a tassazione di maggiori redditi ai fini IRES e IRAP e irrogazione di sanzioni. L’atto seguiva un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza dopo contraddittorio con la contribuente. La commissione regionale aveva annullato l’accertamento ritenendo che l’Ufficio si fosse discostato in modo assoluto dal contenuto del PVC e non avesse considerato le osservazioni della società, ravvisando la violazione dell’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 12, comma 7, sostenendo che l’atto era stato emesso oltre il termine dilatorio di 60 giorni e che, in ogni caso, la norma impone solo la valutazione delle osservazioni del contribuente senza obbligo di specifica motivazione sul loro contenuto; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sull’accertamento induttivo e dell’art. 2697 c.c., assumendo che, se la CTR avesse inteso escludere la legittimità dell’accertamento induttivo, avrebbe deciso in contrasto con la disciplina applicabile e con le risultanze istruttorie. Il fallimento ha resistito e proposto ricorso incidentale sulle spese liquidate dalla CTR, ritenute incongrue e non coerenti con i parametri normativi; ha inoltre chiesto l’applicazione del più mite jus superveniens in materia di sanzioni in caso di accoglimento del ricorso principale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia delle entrate, ritenendo fondato il rilievo secondo cui non sussiste nullità dell’avviso di accertamento per il solo fatto che esso non menzioni le osservazioni del contribuente. Ha affermato che l’amministrazione deve valutare tali osservazioni, ma non è tenuta a darne espressa motivazione nell’atto impositivo, e che la nullità non può essere desunta in assenza di una previsione espressa o di una lesione tale da impedire la produzione di effetti dell’atto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR Lombardia, in diversa composizione, per il riesame del merito e per l’eventuale applicazione dello jus superveniens in tema di sanzioni, demandando al giudice di rinvio anche le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Il termine dilatorio e l’obbligo di valutare le osservazioni del contribuente non comportano nullità dell’avviso per la sola mancata menzione o esplicita motivazione su tali osservazioni; la nullità richiede una previsione espressa o una lesione effettiva di specifiche garanzie.
art. 33, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente come norma disciplinante l’accertamento, ma non esaminato nel merito per assorbimento.
art. 39, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente in relazione all’accertamento induttivo; motivo assorbito.
Richiamato dal ricorrente sul riparto dell’onere probatorio; motivo assorbito.
art. 9, comma 2, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1
Norma richiamata nel ricorso incidentale per la liquidazione delle spese professionali.
Richiamato ai fini dei parametri per la liquidazione delle spese.
art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247
Richiamato nel ricorso incidentale sulla liquidazione delle spese.
Richiamato ai fini dei parametri per la liquidazione delle spese.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel ricorso incidentale per le spese nel processo tributario.
Richiamato nel ricorso incidentale per la regolazione delle spese di lite.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato nel ricorso incidentale a sostegno della censura sulla motivazione e sulla liquidazione delle spese.
Massime di principio
- La violazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non determina, di per sé sola, la nullità dell’avviso di accertamento per il solo fatto che l’atto non richiami o non motivi espressamente sulle osservazioni del contribuente.
- L’amministrazione finanziaria ha l’obbligo di valutare le osservazioni presentate a seguito del PVC, ma non anche quello di darne conto in modo esplicito nell’atto impositivo.
- La nullità dell’atto tributario può essere ravvisata solo quando sia espressamente prevista dalla legge oppure quando l’irregolarità abbia inciso in modo tale da impedire la produzione degli effetti dell’atto o da comprimere specifiche garanzie difensive.
- Quando il primo motivo di ricorso è accolto perché assorbente, restano assorbiti i motivi logicamente consequenziali, compreso il ricorso incidentale sulle spese o su questioni accessorie.
- A fini di legittimità, un rilievo della sentenza di merito formulato per completezza e non posto a base autonoma della decisione non integra una ratio decidendi suscettibile di autonoma censura.
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