Cassazione Civile, Ordinanza n. 06851/2025 del 14/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IMU per l'anno 2013 relativo a un appartamento con garage, contestando il diniego dell'agevolazione per abitazione principale prevista dall'art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso; in appello la CTR Lombardia, su impugnazione del Comune, aveva riformato la decisione ritenendo che i coniugi non fossero separati, che la moglie già fruisse dell'agevolazione su altro immobile nello stesso Comune e che, pertanto, l'agevolazione non potesse essere riconosciuta su più unità immobiliari senza preventiva fusione catastale tramite Docfa. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: nullità della sentenza e del procedimento per asserita mancata costituzione in appello e motivazione incomprensibile; omesso esame di fatti decisivi relativi alla sua costituzione; violazione della disciplina IMU sull'abitazione principale, anche alla luce della normativa sopravvenuta e dei parametri costituzionali; violazione delle norme sull'agevolazione per il personale in servizio nella Guardia di Finanza; violazione della disciplina sulle spese di lite. Nelle more del giudizio di legittimità il ricorrente comunicava che il Comune aveva annullato in autotutela l'avviso di accertamento a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022 sul regime IMU tra coniugi e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, rilevando che l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo rendeva non più attuale la controversia e imponeva la rimozione delle decisioni dei gradi precedenti come se vi fosse cassazione senza rinvio. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in tale ipotesi, può disporsi la compensazione delle spese di lite in base a una valutazione complessiva, e ha osservato che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando l'inammissibilità sopravviene per cessazione della materia del contendere. Il ricorso non è stato dunque esaminato nel merito dei motivi, perché la sopravvenuta caducazione dell'avviso ha assorbito ogni altra questione.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011
Norma invocata dal contribuente per l'esenzione/agevolazione IMU sull'abitazione principale; la controversia è però stata definita per sopravvenuto annullamento dell'atto e non sul merito della sua applicazione.
art. 1, comma 741, lett. b), l. n. 160/2019
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina sopravvenuta dell'IMU e alla definizione di abitazione principale nei rapporti tra coniugi.
Richiamato dal ricorrente in relazione al concetto di residenza e dimora abituale, evocato nel contenzioso sull'abitazione principale.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla ripartizione dell'onere probatorio.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai profili di uguaglianza nella disciplina IMU tra coniugi.
art. 31 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela della famiglia nel regime dell'agevolazione IMU.
art. 53 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di capacità contributiva.
art. 2, comma 5, d.l. n. 102/2013
Invocato dal ricorrente per l'agevolazione collegata all'attività di servizio prestata nella Guardia di Finanza nel 2013.
Richiamato nel quinto motivo in tema di condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Richiamato nel primo motivo per la disciplina del processo tributario in appello.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla costituzione in giudizio in appello.
art. 111 Cost.
Richiamato nel primo motivo in relazione al vizio procedimentale e motivazionale denunciato.
Richiamato nel primo motivo in tema di motivazione della sentenza.
Richiamato nel primo motivo in tema di contenuto della sentenza tributaria.
Richiamato in più motivi per la censura sulla valutazione del materiale probatorio.
Richiamato in più motivi per la censura sulla valutazione delle prove.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza e del procedimento.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
La Corte afferma che la cessazione della materia del contendere, conseguente all'annullamento in autotutela dell'atto impositivo, determina l'estinzione del giudizio e prevale sulle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione.
art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per la possibilità di compensare le spese in caso di estinzione per cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato quando la definizione sopravviene per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo determina cessazione della materia del contendere e conduce all'estinzione del giudizio, con effetto di cassazione senza rinvio delle decisioni di merito non più attuali.
- La sopravvenuta cessazione della materia del contendere prevale sulle eventuali questioni di inammissibilità del ricorso per cassazione, perché viene meno l'interesse alla decisione sul merito o sui vizi processuali.
- In caso di estinzione per cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese va effettuata secondo una valutazione complessiva del giudice, potendo disporsi la compensazione delle spese di lite.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando la definizione del giudizio di legittimità è dovuta a una sopravvenuta cessazione della materia del contendere, poiché non vi è una ordinaria declaratoria di inammissibilità o il semplice rigetto del ricorso.
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