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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33657/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società aveva stipulato un'operazione di sale and lease back avente a oggetto un immobile strumentale, venduto a una società di leasing e contestualmente concesso in locazione finanziaria alla venditrice. L'Agenzia delle entrate aveva emesso avvisi di accertamento per recuperare a tassazione, per il 2006, un maggior reddito d'impresa della società e, per trasparenza ex art. 5 t.u.i.r., un maggior reddito dei soci, contestando la plusvalenza realizzata nell'operazione. I contribuenti avevano impugnato gli atti deducendo, tra l'altro, vizi di motivazione degli avvisi e delle sentenze di merito, carenza di motivazione dell'invito a comparire e dell'avviso, violazione del litisconsorzio necessario e, sul merito fiscale, che la plusvalenza da sale and lease back dovesse essere imputata pro quota per la durata della locazione finanziaria e non integralmente nell'anno di conclusione dell'operazione. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo non applicabile l'art. 86 t.u.i.r. e facendo riferimento alla ripartizione della plusvalenza in funzione della durata del contratto di locazione. In cassazione i ricorrenti hanno proposto quattro motivi: nullità per omessa/motivazione apparente sulle censure di appello; ulteriore nullità per motivazione omissiva su varie questioni processuali e sostanziali; violazione delle norme civilistiche e tributarie sulla corretta imputazione temporale della plusvalenza; violazione delle norme sulle sanzioni per incertezza normativa.

La decisione

La Corte ha rigettato il secondo e il terzo motivo, ha accolto il primo motivo relativo alla corretta imputazione temporale della plusvalenza da sale and lease back, e ha dichiarato assorbito il quarto motivo sulle sanzioni. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, in tema di reddito d'impresa, la plusvalenza derivante da sale and lease back non si tassa integralmente nell'esercizio di realizzo ai sensi dell'art. 86 t.u.i.r., ma va ripartita in funzione della durata del contratto di locazione secondo l'art. 2425-bis, comma 4, c.c., trattandosi di operazione con causa finanziaria e sostanza economica diversa dalla semplice vendita.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, ma ritenuto non violato dalla CTR perché la motivazione era ritenuta sufficiente e intelligibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione; la Corte ha escluso la nullità della sentenza di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Invocato come vizio di nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente; nel caso concreto il vizio è stato escluso per i motivi processuali.

  • art. 12, commi 2 e 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dai ricorrenti nelle censure di merito processuale; la Corte non ha ravvisato nullità della decisione di appello sul punto.

  • art. 5 t.u.i.r.

    Richiamato per l'imputazione per trasparenza ai soci del maggior reddito accertato in capo alla società.

  • art. 86 t.u.i.r.

    Ritenuto non applicabile, nel caso di sale and lease back, come criterio di tassazione integrale nell'esercizio di realizzo della plusvalenza; la disciplina propria dell'operazione è quella dell'art. 2425-bis, comma 4, c.c.

  • art. 2425-bis, comma 4, c.c.

    Applicato come norma che impone la ripartizione della plusvalenza derivante da sale and lease back in funzione della durata del contratto di locazione.

  • art. 83 t.u.i.r.

    Richiamato in relazione al recepimento dei principi contabili internazionali nella determinazione del reddito imponibile.

  • art. 109, secondo comma, lett. b), t.u.i.r.

    Richiamato dai ricorrenti nella doglianza sull'imputazione temporale; la Corte lo considera superato dalla disciplina speciale della plusvalenza da sale and lease back.

  • art. 86, quarto comma, t.u.i.r.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di scelta di rateizzazione della plusvalenza; la Corte richiama la deroga al criterio di competenza e la necessità della scelta dichiarativa nei casi previsti.

  • art. 52 d.P.R. 633/1972

    Richiamato nel ragionamento sulla legittimità dell'invito a fornire documenti e sul fatto che non vi era stato accesso nei locali, ma un controllo in ufficio.

  • art. 37 d.lgs. 546/1992

    Citato tra le censure dei ricorrenti; non emerge un accoglimento della doglianza.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato in relazione al litisconsorzio necessario; la Corte ha escluso la violazione perché i giudizi relativi a società e soci erano stati riuniti in appello.

  • art. 8 d.lgs. 546/1992

    Invocato nel quarto motivo sulle sanzioni, poi assorbito.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997

    Invocato nel quarto motivo sulle sanzioni e sull'incertezza normativa, poi assorbito.

  • art. 10, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Invocato nel quarto motivo per l'esimente dell'incertezza normativa, poi assorbito.

  • art. 380-bis-1 c.p.c.

    Richiamato per la memoria depositata dalla difesa dei ricorrenti nel procedimento in camera di consiglio.

Massime di principio

  • In tema di sale and lease back, la plusvalenza derivante dalla cessione del bene non va automaticamente imputata per intero all'esercizio della vendita, perché l'operazione ha causa finanziaria e non coincide con una vendita pura e semplice.
  • La plusvalenza realizzata con un contratto di sale and lease back deve essere ripartita in funzione della durata del contratto di locazione finanziaria, secondo la disciplina civilistica applicabile, e non secondo il solo criterio generale dell'art. 86 t.u.i.r. salvo specifiche previsioni compatibili.
  • La denuncia di motivazione apparente o omessa è infondata quando la sentenza di merito, anche richiamando la motivazione di primo grado, renda comunque comprensibile la ratio decidendi e risponda alle censure principali.
  • La violazione del litisconsorzio necessario non sussiste se i giudizi relativi alle posizioni inscindibilmente collegate di società e soci sono riuniti in appello e il contraddittorio risulta integro.
  • La possibile incertezza normativa sulla disciplina sanzionatoria resta assorbita quando viene cassata la decisione sul presupposto impositivo, poiché la questione delle sanzioni dipende dall'esito del merito tributario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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