Cassazione Civile, Ordinanza n. 15617/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2006 emesso nei confronti della contribuente in relazione al reddito di partecipazione derivante dalla sua qualità di socia al 95% di una società a ristretta base sociale. L'accertamento personale si fondava su un precedente accertamento emesso nei confronti della società, nel quale erano stati ripresi a tassazione ricavi non contabilizzati e contestate varie poste di costo. La CTR aveva accolto parzialmente l'appello della contribuente perché, in parallelo, aveva accolto parzialmente anche l'appello della società, riducendo l'ammontare dei ricavi non contabilizzati e, di conseguenza, il reddito di partecipazione imputabile alla socia. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 109 TUIR, perché la CTR avrebbe riconosciuto la deducibilità di costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti senza verificare inerenza e competenza e senza considerare l'onere della prova; (2) violazione dell'art. 109 TUIR, per avere ritenuto deducibili costi non contabilizzati riferiti a due autovetture acquistate in permuta senza verificarne i presupposti; (3) violazione dell'art. 109 TUIR, per avere considerato deducibili costi di riparazione di alcune autovetture; (4) violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973, perché la CTR avrebbe erroneamente valutato le presunzioni addotte dall'Ufficio in tema di omessa registrazione e fatturazione di operazioni imponibili. La Corte osserva che la sentenza impugnata è motivata per relationem alla sentenza resa nei confronti della società e richiama la decisione già assunta in quel giudizio. Ritiene i primi tre motivi in parte infondati e in parte inammissibili, perché la CTR aveva effettivamente valutato i requisiti di inerenza e competenza e, per le ulteriori doglianze, l'Agenzia si era limitata a contestare la regola dell'onere probatorio senza spiegare in che cosa consistesse, nelle singole fattispecie, la violazione dei criteri di deducibilità. Il quarto motivo è dichiarato inammissibile perché non coglie la ratio decidendi: la CTR aveva correttamente verificato dapprima la legittimità dell'accertamento fondato su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti e poi aveva valutato nel merito gli elementi indiziari, ritenendoli insufficienti a provare il comportamento evasivo. Il ricorso è quindi rigettato; nulla è disposto sulle spese per mancata costituzione della contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Conferma la sentenza della CTR che aveva accolto solo in parte l'appello della contribuente, con conseguente riduzione del reddito di partecipazione in coerenza con la riduzione del reddito accertato in capo alla società. La Corte afferma inoltre che non si applica il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, soggetta a prenotazione a debito. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione della parte intimata.
Norme richiamate
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiede, per la deducibilità dei costi, la verifica dei presupposti di inerenza e competenza; la parte che contesta l'accertamento non può limitarsi a dedurre in astratto la violazione della regola probatoria, ma deve indicare concretamente in che cosa consista l'errore della motivazione sul punto.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'inesistenza di passività dichiarate o l'esistenza di ricavi occultati può essere desunta anche da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; il giudice deve valutarle singolarmente e complessivamente e solo poi esaminare la prova contraria del contribuente.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dalla Corte come norma di sistema sull'accertamento IVA fondato su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
La prova contraria grava sul contribuente quando l'Ufficio abbia fornito elementi presuntivi idonei secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza.
Richiamato per affermare che, una volta ritenuta la sufficienza degli indizi dell'Ufficio, il contribuente è onerato della prova contraria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per censurare una valutazione di merito che il giudice di appello abbia compiuto in modo non illogico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, che sono esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale base del contributo unificato a cui si collega, in generale, il meccanismo del raddoppio.
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario fondato su presunzioni, il giudice di merito deve prima verificare la gravità, precisione e concordanza degli indizi offerti dall'Ufficio e solo successivamente valutare la prova contraria del contribuente.
- La censura per violazione di legge non è ammissibile quando, sotto tale veste, si mira in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto o una rivalutazione del materiale istruttorio.
- Quando si contesta la deducibilità di costi, non è sufficiente invocare in modo generico la violazione dell'onere della prova: occorre specificare quali requisiti di inerenza o competenza sarebbero stati erroneamente ritenuti sussistenti o esclusi dal giudice di merito.
- La motivazione per relationem è valida se consente di ricostruire la ratio decidendi e se il provvedimento richiamato ha effettivamente esaminato i punti decisivi della controversia.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle amministrazioni statali che versano mediante prenotazione a debito.
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