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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37583/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una cartella di pagamento relativa a sanzioni e interessi collegati al mancato versamento di rate dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione di una quota di partecipazione societaria. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Amministrazione finanziaria, ritenendo che la successiva rivalutazione effettuata ai sensi della disciplina introdotta nel 2011 avesse comportato, tramite lo scomputo dell'imposta già versata nella precedente rivalutazione, il venir meno anche delle sanzioni e degli interessi sulle rate pregresse non pagate. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 13 d.lgs. n. 471/1997 e dell'art. 20 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che, al momento della successiva rivalutazione, il mancato pagamento delle rate scadute nel 2009 e nel 2010 fosse già una violazione sanzionabile e che la CTR avesse erroneamente escluso sanzioni e interessi.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha qualificato la disciplina del 2011 come una vera e propria riapertura dei termini per la rivalutazione dei valori delle partecipazioni, con possibilità di scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione quanto già versato in occasione della precedente. Secondo la Corte, le nuove rate sostituiscono quelle originarie e gli effetti della nuova rivalutazione non retroagiscono alla precedente; ne consegue che non vi sono i presupposti per applicare sanzioni e interessi sulle rate della rivalutazione precedente non pagate. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per la ricorrente, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 13 d.lgs. n. 471/1997

    la Corte esclude che possa applicarsi la sanzione per omesso o tardivo versamento quando la disciplina successiva costituisce una riapertura dei termini e sostituisce le rate originarie con le nuove rate della rivalutazione

  • art. 20 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato come norma sulla riscossione e sugli interessi, ma ritenuto non idoneo a fondare la pretesa sanzionatoria nel caso di specie

  • art. 2 d.l. n. 70/2011

    “nuova opportunità di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva”

    introduce una riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori, con facoltà di scomputare quanto già versato nella precedente rivalutazione; il meccanismo opera come sostituzione delle nuove rate alle originarie

  • art. 2 d.l. n. 282/2002

    la disciplina, come modificata nel 2011, consente la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni possedute alla data del 1 luglio 2011 e la rateizzazione dell'imposta sostitutiva; la Corte la interpreta in combinazione con il d.l. n. 70/2011 come riapertura dei termini

  • art. 1, comma 91, L. n. 244/2007

    costituisce la base della precedente rivalutazione cui si riferisce l'imposta sostitutiva già versata e poi scomputata nella nuova procedura

  • art. 8 L. n. 212/2000

    richiamato per escludere che, prima dell'espressa previsione del 2011, la compensazione del debito tributario fosse già generalmente ammessa nel caso di specie

  • art. 67 TUIR

    richiamato per affermare che il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze

Massime di principio

  • Quando una normativa successiva riapre i termini per la rideterminazione del valore di partecipazioni o beni analoghi e consente lo scomputo dell'imposta già versata in precedenza, la nuova disciplina opera come sostitutiva della precedente, non come sua mera integrazione retroattiva.
  • In presenza di una espressa previsione legislativa di compensazione o scomputo dell'imposta sostitutiva, l'estinzione o l'azzeramento del debito fiscale si produce solo nei limiti e alle condizioni stabilite dalla norma; non può essere desunta in via generale da principi estranei alla specifica disciplina tributaria.
  • Se il contribuente aderisce alla nuova procedura di rivalutazione prevista dalla legge e versa la prima rata o l'intero importo, la corrispondente obbligazione tributaria si perfeziona secondo la nuova disciplina e le rate originarie vengono sostituite, con esclusione di sanzioni e interessi sulle rate della precedente rivalutazione non pagate.
  • La sanzione per omesso versamento non è configurabile quando il mancato pagamento riguarda rate di un meccanismo fiscale che il legislatore abbia successivamente riaperto e sostituito con una nuova opzione esercitata tempestivamente dal contribuente.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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