Cassazione Civile, Ordinanza n. 02801/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società operante nel commercio di materiale plastico, a seguito di PVC della Guardia di finanza, con cui l’Amministrazione contestava: l’utilizzo di fatture soggettivamente e oggettivamente inesistenti emesse da una pluralità di società ritenute cartiere nell’ambito di una frode carosello comunitaria; il conseguente indebito recupero a tassazione ai fini IVA, IRES e IRAP per più annualità; nonché la deduzione di costi ritenuti non inerenti, relativi a consulenze commerciali/finanziarie fatturate da altra società. I primi due gradi avevano respinto i ricorsi della contribuente. In cassazione la società ha dedotto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. per erronea ripartizione dell’onere della prova sulle operazioni soggettivamente inesistenti e sulla consapevolezza della frode, oltre a carenze motivazionali; 2) nullità per omessa motivazione sulla buona fede del contribuente e sugli indici della conoscibilità della frode; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’esistenza di rapporti effettivi con i fornitori; 4) omessa motivazione sul rigetto delle censure relative alle operazioni oggettivamente inesistenti; 5) violazione dell’art. 109, comma 5, TUIR per falsa interpretazione del concetto di inerenza dei costi di consulenza. La ricorrente ha anche prodotto memoria richiamando l’assoluzione penale irrevocabile del legale rappresentante per il reato di dichiarazione fraudolenta, allegandola come elemento favorevole.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo, il quarto e il quinto motivo di ricorso. Ha ritenuto la sentenza impugnata affetta da motivazione apparente/inesistente, perché la CTR aveva affermato in modo generico la natura di cartiera dei fornitori e la consapevolezza della contribuente senza indicare specificamente, per ciascuna società coinvolta, gli elementi di prova posti a base della decisione, rendendo impossibile il controllo logico-giuridico della motivazione. Ha inoltre censurato la motivazione per relationem sulla contestazione delle operazioni oggettivamente inesistenti, perché priva di un effettivo esame critico dei motivi di appello. Infine, ha accolto il motivo sui costi per consulenze, chiarendo che il giudizio di inerenza è qualitativo e non implica una valutazione di utilità o congruità della spesa, sicché era erroneo il parametro adottato dai giudici di merito. Il primo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. Ne è derivata la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato per la ripartizione dell’onere della prova tra Amministrazione finanziaria e contribuente nelle contestazioni di fatture inesistenti
art. 2729 c.c.
richiamato in tema di prova presuntiva e indiziaria a sostegno della contestazione fiscale
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per il vizio di motivazione della sentenza
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamato per l’obbligo di motivazione delle sentenze tributarie
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e omesso esame di fatto decisivo
art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986
richiamato per il principio di inerenza dei costi d’impresa, inteso in senso qualitativo e non quantitativo
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato in relazione al minimo costituzionale della motivazione
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
richiamato solo nel riferimento all’assoluzione penale del legale rappresentante della società
d.P.R. n. 917/1986
richiamato come testo unico delle imposte sui redditi in tema di inerenza dei costi
Massime di principio
- Nelle contestazioni relative a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare, con elementi presuntivi anche indiziari ma specifici, che il cedente/prestatore è un soggetto diverso da quello apparente in fattura, e che il destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza esigibile, di partecipare a un’evasione fiscale.
- La prova della buona fede del contribuente non richiede una diligenza impossibile o eccessiva, ma l’adozione della massima diligenza ragionevolmente esigibile da un operatore accorto in rapporto alle circostanze concrete.
- Una volta assolto l’onere probatorio dell’Amministrazione, il contribuente deve fornire la prova contraria dell’effettività dell’operazione o della legittima provenienza del costo/detrazione; non bastano, di regola, la sola regolarità formale delle scritture contabili o i pagamenti tracciabili.
- Nelle contestazioni di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare l’inesistenza dell’operazione; il contribuente, a sua volta, deve dimostrarne l’effettiva esecuzione.
- La sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente quando afferma conclusioni generiche o stereotipate senza indicare gli elementi di fatto e le ragioni logiche che consentono il controllo del ragionamento decisorio, specie se le operazioni contestate riguardano più fornitori distinti.
- La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice di appello esplicita, anche sinteticamente, le ragioni della conferma della decisione di primo grado in relazione ai motivi di gravame; una semplice adesione generica alla sentenza impugnata non è sufficiente.
- Il principio di inerenza dei costi d’impresa ha natura qualitativa: il costo è deducibile se riferibile all’attività imprenditoriale, anche se non utile o non congruo, mentre è irrilevante la valutazione di convenienza economica o di correlazione con un singolo ricavo.
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