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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21739/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento relativi a imposte dirette e IVA per il periodo 2009. L'Agenzia aveva disconosciuto costi fatturati da una consociata slovacca (VHE International Transport srl) per sospetta sovraffatturazione e violazioni delle regole di transfer pricing, nonché rilevato ricavi non contabilizzati derivanti dall'impiego di un autista dipendente di VHE (Peter Kiss). I contribuenti hanno contestato, tra l'altro, l'esterovestizione della VHE, l'omissione di esame di documenti relativi a una MAP, la nullità dell'atto impositivo per presunte dichiarazioni false dei verificatori, errori nella distribuzione dell'onere della prova e la legittimità delle sanzioni IVA.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il processo nei confronti di Vittorio e William Vallicelli perché si sono avvalsi della definizione agevolata prevista dall'art. 6 del decreto‑legge 119/2018. Quanto alla Vallicelli Ermes srl, il ricorso per cassazione è stato rigettato: la Corte ha ritenuto inammissibili o preclusi vari motivi (mancanza di autosufficienza, inesatta attinenza al decisum della sentenza impugnata, preclusione per «doppia conforme») e ha confermato che le conclusioni della CTR in ordine al disconoscimento dei costi per sovraffatturazione e alla mancata rilevanza dell'elemento dell'esterovestizione sono questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità. Inoltre la Corte ha osservato che l'archiviazione penale non determina giudicato utile nel processo tributario. Spese di cassazione a carico della società contribuente, liquidate in euro 7.600 oltre spese prenotate a debito; spese tra i soci e l'Agenzia rimangono a carico delle parti anticipatarie.

Norme richiamate

  • decreto‑legge 119/2018, art. 6

    Consentita la definizione agevolata della lite; perfezionata la definizione ha portato all'estinzione del processo nei confronti dei soci che l'hanno utilizzata.

  • codice di procedura civile, art. 100

    Richiamato dai ricorrenti per censurare la mancata valutazione dell'interesse processuale, la Corte ha ritenuto la doglianza inesatta o priva di autosufficienza.

  • codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3

    Base formale per i motivi di cassazione che denunciavano violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha valutato tali censure non fondate o inammissibili se attinenti a valutazioni di merito.

  • codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 5

    Richiamato per i motivi che denunciavano vizio di motivazione; la Corte ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sulle valutazioni probatorie di merito.

  • codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4

    Richiamato dai ricorrenti per omissione di esame di fatti decisivi; la Corte ne ha dichiarato l'inammissibilità o l'irrilevanza rispetto al decisum.

  • d.lgs. 546/1992, art. 36

    Norma procedurale tributaria invocata per presunta omissione dell'esame di circostanze; la Corte ha ritenuto la censura non idonea ad incidere sul decisum.

  • codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato in relazione alle regole sull'istruttoria e valutazione delle prove; la Corte ha ribadito la soggezione delle valutazioni probatorie al giudice di merito.

  • codice di procedura civile, art. 348 ter

    Applicato per escludere la censura sui motivi già conformemente decisi in due gradi (preclusione per doppia conforme).

  • codice di procedura civile, art. 378

    Richiamato in relazione alle memorie e argomentazioni depositate in Cassazione; la Corte ha valutato tali argomentazioni alla luce del decisum effettivo.

  • codice civile, art. 2697

    Riguarda l'onere della prova; la Corte ha confermato che l'onere era posto sull'ente impositore e che il giudice di merito ha ritenuto assolto tale onere in base alle risultanze probatorie.

  • codice civile, art. 2729

    Invocato in relazione alle presunzioni; la Corte ha ritenuto che le censure basate su 'divieto di doppia presunzione' fossero, in sostanza, rimessa alla valutazione di merito.

  • d.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 110, comma 7

    Richiamato in relazione al transfer pricing; la Corte ha ritenuto che la questione della conformità alle regole di transfer pricing fosse stata valutata sul piano probatorio dal giudice di merito.

  • legge 212/2000, artt. 10 e 21

    Invocate per contestare l'atto impositivo sulla base di presunte dichiarazioni false dei verificatori; la Corte ha ritenuto la censura mal collegata al decisum o non provata.

  • direttive europee nn. 1798/2003, 904/2010

    Richiamate dai ricorrenti per questioni IVA e cooperazione amministrativa; la Corte ha reputato irrilevante la loro presunta violazione rispetto al decisum basato su valutazioni di merito.

  • d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater

    Citato nella liquidazione delle spese di giudizio per gli oneri fiscali di competenza; la Corte ne dà atto in sentenza.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina le valutazioni di fatto e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito: le contestazioni che mirano a rimettere in discussione il giudizio di fatto sono inammissibili in cassazione e vanno proposte nei gradi di merito.
  • Per proporre censure efficaci in cassazione è necessario collegare le doglianze al 'decisum' concreto della sentenza impugnata e presentare motivi autosufficienti; la mera trascrizione di motivi di appello non è sufficiente.
  • La preclusione per decisioni conformi di merito (cd. 'doppia conforme') può impedire censure nuove in cassazione su medesimi punti già risolti in modo identico nei due gradi precedenti.
  • L'archiviazione penale non produce automaticamente effetti di giudicato nel processo tributario; l'esito penale può avere rilievo limitato e non è assimilabile a prova riconosciuta nel giudizio tributario.
  • L'onere della prova sulle pretese erariali grava sull'Amministrazione finanziaria, ma la sufficienza della prova e la valutazione delle risultanze sono questioni riservate al giudice di merito.
  • Questione di residenza/esterovestizione di una società collegata dev'essere rilevante e dedotta in modo specifico: se la sentenza di merito risolve la controversia su basi fattuali diverse, il tema dell'esterovestizione può risultare irrilevante ai fini del giudizio di cassazione.
  • In situazioni simili è consigliabile: a) documentare e collegare specificamente le eccezioni procedurali e di fatto al decisum; b) sollevare i profili fattuali contestati nei gradi di merito con prova documentale; c) valutare la possibilità di definizione agevolata quando prevista per estinguere rischi personali dei soci.

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