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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21706/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione contestava due profili: (1) la tardività della domanda di equa riparazione ex art. 4 legge n. 89/2001, deducendo che il termine di decadenza fosse decorso dalla definitività dell'ordinanza di assegnazione del giugno 2015 e non dalla definizione del successivo giudizio di ottemperanza; (2) la carenza di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia rispetto al giudizio di ottemperanza, sostenendo che sarebbe dovuto essere convenuto altresì il Ministero dell'Economia e delle Finanze (o la Presidenza del Consiglio), atteso il coinvolgimento di distinti plessi giurisdizionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo infondato: ha richiamato le Sezioni Unite e la giurisprudenza ECHR (sent. Bozza) secondo cui la fase esecutiva/di ottemperanza va valutata unitariamente con la cognizione ai fini della decorrenza del termine per l'equa riparazione; il termine di decadenza decorre dunque dalla definitività dell'ultimo rimedio concretamente esperito e definito (esecuzione o ottemperanza), pertanto la domanda di Contessini è stata ritenuta tempestiva. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha ritenuto che, quando la stessa vicenda ha dato luogo a processi innanzi a giurisdizioni diverse, è necessario convenire entrambe le amministrazioni (Ministero della Giustizia e la Presidenza del Consiglio/MEF) e che l'errata evocazione di un Dicastero al posto dell'altro impone al giudice, a pena di nullità, di ordinare la rinnovazione della notificazione (art. 4 l. 260/1958) se l'Avvocatura dello Stato solleva l'eccezione nella prima udienza indicando il soggetto corretto. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata cassata (nella parte interessata) e la causa rinviata alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, con ordine di evocare anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze e di rideterminare il quantum attribuibile a ciascuna amministrazione in relazione ai ritardi di rispettiva competenza.

Norme richiamate

  • legge n. 89/2001, art. 4

    Stabilisce il termine di decadenza per proporre la domanda di equa riparazione; la Corte interpreta che il termine decorre dalla definitività dell'ultimo rimedio esperito (esecuzione o giudizio di ottemperanza) valutati unitariamente con la fase di cognizione.

  • legge n. 89/2001, art. 3

    Individua i soggetti passivamente legittimati per l'equa riparazione; la Corte conferma che, se la vicenda ha comportato giudizi dinanzi a diversi plessi giurisdizionali, vanno convenute le distinte amministrazioni competenti (Ministero della Giustizia e Presidenza del Consiglio/MEF) e va quantificato separatamente il danno ascrivibile a ciascuna.

  • art. 6 CEDU

    Va interpretato nel senso che l'esecuzione (o l'effettivo soddisfacimento della decisione) è parte integrante del 'processo' ai fini del diritto a un giudice effettivo; da ciò deriva la necessità di considerare unitariamente cognizione ed esecuzione/ottemperanza nell'accertamento dell'irragionevole durata.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Fondamento formale del ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto; utilizzato per denunciare la violazione delle norme sulla decorrenza del termine e sulla legittimazione passiva.

  • legge n. 260/1958, art. 4

    Regola l'errore di identificazione della persona destinataria della notificazione in procedimento patrocinato dallo Stato: l'Avvocatura dello Stato deve eccepire nella prima udienza indicando il vero destinatario e il giudice fissa termine per la rinnovazione; applicata dalla Corte per affermare l'obbligo di rinnovare la notificazione al MEF quando l'errata evocazione ha coinvolto il Ministero della Giustizia.

Massime di principio

  • Per la legge 89/2001 il termine per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla definitività dell'ultimo rimedio esperito (esecuzione o giudizio di ottemperanza) e non automaticamente dalla sentenza di cognizione, salvo che l'obbligazione sia effettivamente soddisfatta.
  • Il giudizio di ottemperanza è, sul piano funzionale, equiparabile al procedimento esecutivo e va valutato unitariamente con il giudizio che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo.
  • Il creditore insoddisfatto può esperire concorrentemente (anche in via alternativa o cumulativa) rimedi esecutivi e il giudizio di ottemperanza senza precludere l'unitarietà della fase processuale ai fini del termine decadenziale.
  • Quando la stessa vicenda ha dato luogo a processi davanti a plessi giurisdizionali diversi, il risarcimento per irragionevole durata va chiesto contro tutte le amministrazioni competenti (es. Ministero della Giustizia e MEF/Presidenza del Consiglio) e il giudice deve determinare separatamente la quota di responsabilità e il relativo quantum per ciascuna.
  • L'errata evocazione in giudizio di un'amministrazione al posto di un'altra può essere sanata mediante rinnovazione della notificazione, purché l'Avvocatura dello Stato sollevi l'eccezione tempestivamente (prima udienza) e indichi il corretto soggetto; in mancanza di tale procedimento la sentenza di primo grado può essere annullata per vizio del contraddittorio.
  • In caso di cassazione per vizi relativi alla legittimazione passiva, il giudice di rinvio dovrà integrare il contraddittorio e procedere alla valutazione autonoma dei ritardi ascrivibili ai diversi dicasteri.

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