Cassazione Civile, Sentenza n. 21719/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa alla proprietà e alla collocazione di un muro divisorio tra due fondi: Pipitone aveva chiesto la demolizione del tratto di muro ritenuto ricadente nella particella 330 di sua proprietà. Il Tribunale di Trapani aveva accolto la domanda e ordinato la demolizione; la Corte d'appello di Palermo confermò la sentenza di primo grado ritenendo inammissibile per novità l'argomentazione della convenuta in appello secondo cui il muro era esattamente sul confine tra i fondi. La ricorrente ha impugnato la decisione in Cassazione deducendo, tra l'altro, la falsa applicazione degli artt. 183 e 345 c.p.c. (divieto di ius novorum in appello) e violazione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che la contestazione della ricorrente sulla collocazione del muro (sostenendo che era sul confine e non all'interno della particella della Pipitone) costituiva una mera difesa e non una nuova eccezione vietata dall'art. 345 c.p.c., per cui era ammissibile anche se proposta per la prima volta in appello. I motivi successivi (art. 2697 c.c. e vizi di motivazione/omesso esame) sono stati dichiarati assorbiti poiché la loro rilevanza dipendeva dall'esito del primo motivo. La sentenza della Corte d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione per nuovo esame, con disposizione anche sulla liquidazione delle spese di legittimità
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
La Corte ha interpretato la norma nel senso che il divieto di ius novorum in appello riguarda esclusivamente le domande nuove e le nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, non le mere difese: quindi la contestazione dei fatti posti dalla controparte a fondamento della sua pretesa (mera difesa) è ammissibile anche se proposta per la prima volta in appello
art. 183 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in rapporto alla disciplina del comportamento delle parti e del contenuto della comparsa di costituzione, la Corte non ha ritenuto decisiva la presunta errata applicazione di questa norma rispetto al punto sull'ammissibilità in appello, concentrandosi invece sull'art. 345 c.p.c.
art. 2697 c.c.
Norma sull'onere della prova: la ricorrente contestava che la Corte d'appello avesse errato nell'attribuire prova della titolarità della Pipitone senza accertare la continuità del possesso. La Cassazione ha dichiarato questo motivo assorbito in ragione dell'accoglimento del primo motivo, rinviando la valutazione di tali aspetti al giudice di rinvio
Massime di principio
- In appello non tutte le affermazioni nuove sono vietate: va distinta la nuova eccezione (fatto impeditivo o estintivo introdotto per la prima volta), materialmente inammissibile per ius novorum, dalla mera difesa che contesta i fatti posti dalla controparte; le mere difese sono ammissibili anche se sollevate in appello
- Quando la decisione di merito poggia su un accertamento di fatto, la parte appellante può in appello limitarsi a contestare la sussistenza di quegli stessi fatti; tale contestazione è una difesa e non configura necessariamente una novità processuale
- Questioni relative all'onere della prova (art. 2697 c.c.) e alla continuità del possesso devono essere valutate dal giudice di merito e, se la Cassazione ritiene il vizio procedurale assorbente, tali questioni possono essere rinviate per un nuovo esame
- Se la Corte di legittimità accoglie un motivo attinente all'ammissibilità di nuove eccezioni/difese, di norma cassazione e rinvio comportano che il giudice d'appello, in diversa composizione, debba riesaminare il merito con corretta distinzione tra eccezioni nuove e mere difese
- Nella formulazione dei motivi di appello e ricorso è utile precisare chiaramente se le argomentazioni introdotte riguardano fatti nuovi (eccezioni) o contestazioni delle deduzioni e degli accertamenti di fatto già svolti dalla controparte (difese), per evitare che vengano dichiarate inammissibili
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