Cassazione Civile, Sentenza n. 21728/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per il 2008 (Irpef, Irap, Iva, interessi e sanzioni) basato su indagini bancarie che avrebbero evidenziato maggiori ricavi non dichiarati riconducibili al contribuente quale titolare effettivo di operazioni gestite tramite società schermo; il ricorrente deduceva, tra l'altro, nullità per mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie, illegittimo uso dell'accertamento parziale, mancata valutazione delle deleghe e delle prove documentali comprovanti il riversamento degli incassi alle società, violazione del divieto di doppia imposizione, mancata pronuncia sul riconoscimento dei costi e omissione di applicazione del cumulo giuridico in materia sanzionatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili le censure: 1) la mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie non invalida automaticamente l'avviso salvo concreto pregiudizio e, in mancanza di contestazione dell'esistenza dell'autorizzazione, la CTR ha correttamente escluso la nullità; 2) l'accertamento parziale è legittimo anche se fondato su indagini bancarie e può avvalersi di presunzioni (non è un metodo autonomo e segue le regole dell'accertamento ordinario); 3) e 4) le doglianze sulla valutazione delle deleghe, sui riversamenti e sul divieto di doppia imposizione sono inammissibili perché costituiscono rimproveri sulla valutazione del materiale probatorio in sede di merito e il ricorrente non ha indicato fatti storici specifici la cui omissione sarebbe decisiva; 5) la richiesta subordinata di riconoscimento dei costi è stata esaminata dalla CTR che ha ritenuto il contribuente non aver provato l'effettivo sostenimento dei costi; 6) la censura sul mancato applicazione del cumulo giuridico è inammissibile per carenza della prova del presupposto (accertamento definitivo della violazione precedente). Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600/1973, art. 32, comma 1, n. 2
invitare i contribuenti... a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7)
Consente agli Uffici di acquisire e utilizzare dati bancari e di convocare il contribuente per chiarimenti; tale acquisizione può legittimare un accertamento parziale.
d.P.R. n. 600/1973, art. 32, comma 1, n. 7
L'autorizzazione interna all'esecuzione delle indagini bancarie ha natura organizzativa tra uffici; la sua omissione formale non determina automaticamente inutilizzabilità dei dati acquisiti salvo che ne derivi un concreto pregiudizio per il contribuente.
d.P.R. n. 600/1973, art. 41-bis
Regola l'accertamento parziale: è una modalità procedurale che può essere adottata quando sussistono elementi che emergono con apprezzabile immediatezza e può fondarsi anche su presunzioni; non è autonome rispetto agli articoli sull'accertamento ordinario.
d.P.R. n. 633/1972, art. 51, comma 2, n. 7
Norma parallela in materia di IVA: le considerazioni sulle indagini bancarie e sull'autorizzazione organizzativa si applicano anche in materia di imposte indirette.
d.P.R. n. 633/1972, artt. 54 e 55
Prevedono le regole di accertamento IVA, confermando che l'accertamento parziale può seguire le stesse regole e basarsi anche su presunzioni.
Disposizione che limita l'ammissione di censure nuove in appello: in mancanza di regolarità, alcune questioni sollevate in appello possono essere dichiarate inammissibili.
d.lgs. n. 472/1997, art. 12, comma 5
Norma sul cumulo giuridico delle sanzioni; la sua applicazione richiede il presupposto del definitivo accertamento della precedente violazione e, senza tale presupposto, la questione non può essere applicata d'ufficio dal giudice.
codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
Criteri di ammissibilità e contenuto dei motivi in cassazione: n.3 (violazione di norme di diritto), n.4 (nullità per omessa pronuncia su specifiche richieste) e n.5 (omesso esame di fatti decisivi); la Corte ha richiamato i rigorosi oneri di specificazione del ricorrente per tali censure.
d.lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4 e art. 61
Richiamate nelle doglianze sul procedimento e sulla nullità: disciplinano profili procedurali del giudizio tributario e gli effetti delle omissioni procedurali, ma non hanno portato all'annullamento in mancanza di specifico pregiudizio dimostrato.
Massime di principio
- La mancata allegazione formale dell'autorizzazione alle indagini bancarie non invalida automaticamente l'accertamento: occorre dimostrare un concreto pregiudizio o la totale assenza del provvedimento autorizzatorio.
- L'accertamento parziale è uno strumento procedurale legittimo anche quando si fonda su indagini bancarie e può poggiare su presunzioni; non è un metodo totalmente autonomo rispetto all'accertamento ordinario.
- In contestazioni fondate su indagini finanziarie, l'onere di provare l'effettivo sostenimento dei costi dedotti incombe sul contribuente; senza prova documentale adeguata il giudice di merito può escluderne il riconoscimento.
- Le censure in cassazione che sollevano mera rivalutazione delle prove di merito sono inammissibili: per ottenere l'esame in cassazione occorre conformarsi ai requisiti dell'art. 360 c.p.c., indicando fatti storici specifici e la loro decisività.
- Per ottenere l'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni da parte del giudice è necessario dimostrare l'esistenza di un precedente accertamento definitivo o la non impugnazione della precedente contestazione; in mancanza la questione è inammissibile.
- La richiesta di pronuncia su singoli capi (es. riconoscimento percentuale di costi) va formulata in modo chiaro e specifico in primo e secondo grado: il giudice di merito è tenuto a pronunciarsi se la domanda è concreta e documentata.
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