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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21728/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento per il 2008 (Irpef, Irap, Iva, interessi e sanzioni) basato su indagini bancarie che avrebbero evidenziato maggiori ricavi non dichiarati riconducibili al contribuente quale titolare effettivo di operazioni gestite tramite società schermo; il ricorrente deduceva, tra l'altro, nullità per mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie, illegittimo uso dell'accertamento parziale, mancata valutazione delle deleghe e delle prove documentali comprovanti il riversamento degli incassi alle società, violazione del divieto di doppia imposizione, mancata pronuncia sul riconoscimento dei costi e omissione di applicazione del cumulo giuridico in materia sanzionatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili le censure: 1) la mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie non invalida automaticamente l'avviso salvo concreto pregiudizio e, in mancanza di contestazione dell'esistenza dell'autorizzazione, la CTR ha correttamente escluso la nullità; 2) l'accertamento parziale è legittimo anche se fondato su indagini bancarie e può avvalersi di presunzioni (non è un metodo autonomo e segue le regole dell'accertamento ordinario); 3) e 4) le doglianze sulla valutazione delle deleghe, sui riversamenti e sul divieto di doppia imposizione sono inammissibili perché costituiscono rimproveri sulla valutazione del materiale probatorio in sede di merito e il ricorrente non ha indicato fatti storici specifici la cui omissione sarebbe decisiva; 5) la richiesta subordinata di riconoscimento dei costi è stata esaminata dalla CTR che ha ritenuto il contribuente non aver provato l'effettivo sostenimento dei costi; 6) la censura sul mancato applicazione del cumulo giuridico è inammissibile per carenza della prova del presupposto (accertamento definitivo della violazione precedente). Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 32, comma 1, n. 2

    invitare i contribuenti... a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7)

    Consente agli Uffici di acquisire e utilizzare dati bancari e di convocare il contribuente per chiarimenti; tale acquisizione può legittimare un accertamento parziale.

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 32, comma 1, n. 7

    L'autorizzazione interna all'esecuzione delle indagini bancarie ha natura organizzativa tra uffici; la sua omissione formale non determina automaticamente inutilizzabilità dei dati acquisiti salvo che ne derivi un concreto pregiudizio per il contribuente.

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 41-bis

    Regola l'accertamento parziale: è una modalità procedurale che può essere adottata quando sussistono elementi che emergono con apprezzabile immediatezza e può fondarsi anche su presunzioni; non è autonome rispetto agli articoli sull'accertamento ordinario.

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 51, comma 2, n. 7

    Norma parallela in materia di IVA: le considerazioni sulle indagini bancarie e sull'autorizzazione organizzativa si applicano anche in materia di imposte indirette.

  • d.P.R. n. 633/1972, artt. 54 e 55

    Prevedono le regole di accertamento IVA, confermando che l'accertamento parziale può seguire le stesse regole e basarsi anche su presunzioni.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 57

    Disposizione che limita l'ammissione di censure nuove in appello: in mancanza di regolarità, alcune questioni sollevate in appello possono essere dichiarate inammissibili.

  • d.lgs. n. 472/1997, art. 12, comma 5

    Norma sul cumulo giuridico delle sanzioni; la sua applicazione richiede il presupposto del definitivo accertamento della precedente violazione e, senza tale presupposto, la questione non può essere applicata d'ufficio dal giudice.

  • codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Criteri di ammissibilità e contenuto dei motivi in cassazione: n.3 (violazione di norme di diritto), n.4 (nullità per omessa pronuncia su specifiche richieste) e n.5 (omesso esame di fatti decisivi); la Corte ha richiamato i rigorosi oneri di specificazione del ricorrente per tali censure.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4 e art. 61

    Richiamate nelle doglianze sul procedimento e sulla nullità: disciplinano profili procedurali del giudizio tributario e gli effetti delle omissioni procedurali, ma non hanno portato all'annullamento in mancanza di specifico pregiudizio dimostrato.

Massime di principio

  • La mancata allegazione formale dell'autorizzazione alle indagini bancarie non invalida automaticamente l'accertamento: occorre dimostrare un concreto pregiudizio o la totale assenza del provvedimento autorizzatorio.
  • L'accertamento parziale è uno strumento procedurale legittimo anche quando si fonda su indagini bancarie e può poggiare su presunzioni; non è un metodo totalmente autonomo rispetto all'accertamento ordinario.
  • In contestazioni fondate su indagini finanziarie, l'onere di provare l'effettivo sostenimento dei costi dedotti incombe sul contribuente; senza prova documentale adeguata il giudice di merito può escluderne il riconoscimento.
  • Le censure in cassazione che sollevano mera rivalutazione delle prove di merito sono inammissibili: per ottenere l'esame in cassazione occorre conformarsi ai requisiti dell'art. 360 c.p.c., indicando fatti storici specifici e la loro decisività.
  • Per ottenere l'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni da parte del giudice è necessario dimostrare l'esistenza di un precedente accertamento definitivo o la non impugnazione della precedente contestazione; in mancanza la questione è inammissibile.
  • La richiesta di pronuncia su singoli capi (es. riconoscimento percentuale di costi) va formulata in modo chiaro e specifico in primo e secondo grado: il giudice di merito è tenuto a pronunciarsi se la domanda è concreta e documentata.

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