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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26818/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La Guardia di Finanza aveva svolto una verifica fiscale nei confronti di una società poi già cancellata dal registro delle imprese, contestando costi fittizi e indebita detrazione IVA in un quadro ritenuto di abuso del diritto. Il verbale di constatazione era stato consegnato all'ex liquidatore, che aveva presentato istanza di adesione ai sensi dell'art. 5-bis del d.lgs. n. 218/1997. L'Agenzia aveva poi emesso atti di definizione intestati alle due società, una consolidante e una consolidata, chiedendo maggiori IRES, IRAP e IVA con sanzioni. I ricorrenti avevano impugnato tali atti deducendo: la nullità per violazione dell'art. 5-bis, poiché l'adesione al pvc sarebbe ammessa solo per rilievi suscettibili di accertamento parziale e non per contestazioni di abuso del diritto; la violazione del legittimo affidamento, perché il contribuente avrebbe aderito confidando nella possibilità di definire i rilievi indicati nel pvc; inoltre, con ulteriori motivi, denunciavano motivazione apparente, illegittima limitazione dei vizi deducibili e, con il quarto motivo, violazione delle norme sul giudicato in relazione a una statuizione di primo grado.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in primo luogo, che il primo motivo fosse inammissibile perché la decisione di merito era conforme alla giurisprudenza consolidata: l'adesione al processo verbale di constatazione ex art. 5-bis, quando definita con fissazione del quantum, rende non impugnabile l'atto di definizione, e nella specie il pvc conteneva anche rilievi IVA e la CTR aveva accertato in fatto che l'adesione aveva riguardato l'integrale contenuto del verbale, compresi i rilievi IVA. Ha poi rilevato autonomamente un ulteriore profilo di inammissibilità: le società erano state cancellate dal registro delle imprese prima della notifica degli atti impugnati e quindi difettavano di capacità processuale, mentre l'ex liquidatore non era legittimato a rappresentarle; ne è seguita l'inammissibilità del ricorso anche per carenza di capacità processuale. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5-bis del d.lgs. n. 218/1997

    "Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione..."; "L'adesione ... può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione"

    L'adesione al pvc è procedura deflattiva che presuppone un verbale idoneo all'accertamento parziale; una volta prestata adesione al contenuto integrale del verbale e definito il rapporto con fissazione del quantum, l'atto di definizione non è impugnabile.

  • art. 2 del d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'impugnabilità degli atti e l'estensione del controllo del giudice tributario; la Corte non accoglie tale lettura.

  • art. 19 del d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la pretesa inimpugnabilità degli atti di definizione; la Corte ribadisce la non impugnabilità dell'atto di definizione derivante da adesione validamente perfezionata.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per dedurre motivazione apparente; la Corte non esamina il motivo nel merito perché assorbito/inammissibile.

  • art. 36 del d.lgs. n. 546/1992

    Invocato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata ha deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma sul ricorso per cassazione richiamata nei motivi; la Corte ne verifica l'ammissibilità rispetto ai singoli vizi dedotti.

  • art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come riferimento agli accertamenti parziali cui è collegata l'adesione al pvc.

  • art. 54, quarto comma, del d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato come base dell'accertamento parziale in materia IVA, cui si collega la procedura di adesione al pvc.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo in relazione al giudicato; la censura non incide sull'esito, essendo il ricorso comunque inammissibile.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo in relazione all'autorità del giudicato; non assume rilievo decisivo nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'adesione al processo verbale di constatazione ex art. 5-bis d.lgs. n. 218/1997, una volta perfezionata con definizione del quantum e con adesione al contenuto integrale del verbale, preclude la successiva impugnazione dell'atto di definizione e dell'obbligazione concordata.
  • La procedura di adesione al pvc è collegata ai rilievi che consentono l'emissione di accertamenti parziali; se il verbale contiene anche rilievi in materia IVA e il giudice di merito accerta che l'adesione ha riguardato l'intero contenuto del pvc, non è configurabile una difformità impugnabile nell'atto di definizione.
  • Nel processo tributario, la cancellazione della società dal registro delle imprese prima della notificazione dell'atto impositivo determina il difetto di capacità processuale della società estinta e il difetto di legittimazione dell'ex liquidatore a rappresentarla.
  • La carenza di capacità processuale della parte ricorrente costituisce rilievo rilevabile d'ufficio e comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il giudice di legittimità riscontra un orientamento consolidato conforme alla decisione impugnata, il motivo che ne censura la regula iuris può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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