Cassazione Civile, Ordinanza n. 26794/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario e fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla gestione di un credito Ires maturato in capo a una società poi fallita, relativo alle ritenute d’acconto sugli interessi attivi dei depositi bancari. In sede fallimentare, il giudice delegato aveva autorizzato il curatore a stipulare un atto di ricognizione del credito, il cui importo era aumentato nel tempo. Il credito era stato in precedenza ceduto, con autorizzazione degli organi fallimentari, a una società specializzata nella gestione dei crediti. L’assuntrice del concordato fallimentare, omologato dal Tribunale, ha proposto reclamo sostenendo che la cessione dovesse riferirsi solo al credito Ires cristallizzato a una certa data e che il maggiore importo maturato successivamente dovesse rientrare nell’attivo fallimentare acquisito dall’assuntore. Il tribunale ha respinto il reclamo ritenendo, sulla base dell’interpretazione congiunta degli atti negoziali e della proposta concordataria, che la cessione riguardasse tutte le somme maturate e maturande fino alla chiusura della procedura. Nel ricorso per cassazione l’assuntrice ha dedotto: violazione delle norme sull’interpretazione del contratto per avere attribuito rilievo a espressioni non univoche e trascurato elementi contrari alla lettura accolta; omesso esame di fatti decisivi, in particolare la pretesa limitazione temporale dell’autorizzazione alla cessione e la data di omologa del concordato; omessa pronuncia su una doglianza relativa alla natura commutativa e non aleatoria del contratto di cessione.
La decisione
La Corte ha esaminato in via pregiudiziale l’eccezione di inammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. e l’ha accolta. Ha ritenuto che il decreto impugnato, emesso dal tribunale in materia di concordato fallimentare, avesse deciso una questione eccedente i poteri decisori dell’organo fallimentare e comunque non avesse carattere di decisorietà e definitività idoneo a incidere in via irreversibile su diritti soggettivi. Poiché le controversie su tali diritti tra fallito, assuntore, creditori o acquirenti devono essere fatte valere con ordinario giudizio di cognizione, il provvedimento non era ricorribile ex art. 111 Cost. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; il ricorso incidentale condizionato della controparte è rimasto assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato come base del reclamo proposto avverso il provvedimento del giudice fallimentare
art. 111 Cost.
il ricorso straordinario è ammissibile solo contro provvedimenti giurisdizionali con caratteri di decisorietà e definitività su diritti soggettivi
dopo l’omologazione del concordato il giudice delegato svolge attività di sorveglianza ed esecuzione, con provvedimenti privi di decisorietà e definitività
la procura incorporata nell’atto di impugnazione si presume riferita al giudizio di cassazione se materialmente congiunta e non chiaramente estranea
il requisito di specialità della procura per cassazione è integrato dalla sua collocazione topografica nell’atto
richiamato dalla ricorrente per censurare l’interpretazione degli atti negoziali effettuata dal tribunale
richiamato a sostegno del principio di conservazione degli atti e dell’interpretazione che consenta alla procura di produrre effetti
richiamato insieme all’art. 1367 c.c. per il principio di conservazione dell’atto
richiamato dalla ricorrente per dedurre omessa pronuncia su una specifica questione difensiva
richiamato per il deposito delle memorie
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è ammissibile solo contro provvedimenti che abbiano insieme carattere decisorio e definitivo, cioè che incidano in modo irreversibile su diritti soggettivi; se il provvedimento non ha tali caratteri, il ricorso è inammissibile.
- In materia fallimentare, dopo l’omologazione del concordato, i poteri del giudice delegato si limitano alla sorveglianza e al controllo dell’esecuzione; i provvedimenti adottati in tale ambito, quando privi di contenuto decisorio definitivo, non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione.
- Le controversie che riguardano la titolarità o la spettanza di diritti soggettivi tra fallito, assuntore, creditori o acquirenti devono essere fatte valere con ordinario giudizio di cognizione davanti al giudice competente, non attraverso i rimedi avverso gli atti di vigilanza del procedimento fallimentare.
- La procura per il giudizio di cassazione, se apposta in calce o materialmente congiunta al ricorso, soddisfa il requisito di specialità anche senza espresso riferimento al provvedimento impugnato, salvo che emerga in modo inequivoco la sua estraneità al giudizio di legittimità.
- In caso di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
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