Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26794/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario e fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla gestione di un credito Ires maturato in capo a una società poi fallita, relativo alle ritenute d’acconto sugli interessi attivi dei depositi bancari. In sede fallimentare, il giudice delegato aveva autorizzato il curatore a stipulare un atto di ricognizione del credito, il cui importo era aumentato nel tempo. Il credito era stato in precedenza ceduto, con autorizzazione degli organi fallimentari, a una società specializzata nella gestione dei crediti. L’assuntrice del concordato fallimentare, omologato dal Tribunale, ha proposto reclamo sostenendo che la cessione dovesse riferirsi solo al credito Ires cristallizzato a una certa data e che il maggiore importo maturato successivamente dovesse rientrare nell’attivo fallimentare acquisito dall’assuntore. Il tribunale ha respinto il reclamo ritenendo, sulla base dell’interpretazione congiunta degli atti negoziali e della proposta concordataria, che la cessione riguardasse tutte le somme maturate e maturande fino alla chiusura della procedura. Nel ricorso per cassazione l’assuntrice ha dedotto: violazione delle norme sull’interpretazione del contratto per avere attribuito rilievo a espressioni non univoche e trascurato elementi contrari alla lettura accolta; omesso esame di fatti decisivi, in particolare la pretesa limitazione temporale dell’autorizzazione alla cessione e la data di omologa del concordato; omessa pronuncia su una doglianza relativa alla natura commutativa e non aleatoria del contratto di cessione.

La decisione

La Corte ha esaminato in via pregiudiziale l’eccezione di inammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. e l’ha accolta. Ha ritenuto che il decreto impugnato, emesso dal tribunale in materia di concordato fallimentare, avesse deciso una questione eccedente i poteri decisori dell’organo fallimentare e comunque non avesse carattere di decisorietà e definitività idoneo a incidere in via irreversibile su diritti soggettivi. Poiché le controversie su tali diritti tra fallito, assuntore, creditori o acquirenti devono essere fatte valere con ordinario giudizio di cognizione, il provvedimento non era ricorribile ex art. 111 Cost. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; il ricorso incidentale condizionato della controparte è rimasto assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 26 l.fall.

    richiamato come base del reclamo proposto avverso il provvedimento del giudice fallimentare

  • art. 111 Cost.

    il ricorso straordinario è ammissibile solo contro provvedimenti giurisdizionali con caratteri di decisorietà e definitività su diritti soggettivi

  • art. 136 l.fall.

    dopo l’omologazione del concordato il giudice delegato svolge attività di sorveglianza ed esecuzione, con provvedimenti privi di decisorietà e definitività

  • art. 83 c.p.c.

    la procura incorporata nell’atto di impugnazione si presume riferita al giudizio di cassazione se materialmente congiunta e non chiaramente estranea

  • art. 365 c.p.c.

    il requisito di specialità della procura per cassazione è integrato dalla sua collocazione topografica nell’atto

  • art. 1362 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per censurare l’interpretazione degli atti negoziali effettuata dal tribunale

  • art. 1367 c.c.

    richiamato a sostegno del principio di conservazione degli atti e dell’interpretazione che consenta alla procura di produrre effetti

  • art. 159 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 1367 c.c. per il principio di conservazione dell’atto

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per dedurre omessa pronuncia su una specifica questione difensiva

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per il deposito delle memorie

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è ammissibile solo contro provvedimenti che abbiano insieme carattere decisorio e definitivo, cioè che incidano in modo irreversibile su diritti soggettivi; se il provvedimento non ha tali caratteri, il ricorso è inammissibile.
  • In materia fallimentare, dopo l’omologazione del concordato, i poteri del giudice delegato si limitano alla sorveglianza e al controllo dell’esecuzione; i provvedimenti adottati in tale ambito, quando privi di contenuto decisorio definitivo, non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione.
  • Le controversie che riguardano la titolarità o la spettanza di diritti soggettivi tra fallito, assuntore, creditori o acquirenti devono essere fatte valere con ordinario giudizio di cognizione davanti al giudice competente, non attraverso i rimedi avverso gli atti di vigilanza del procedimento fallimentare.
  • La procura per il giudizio di cassazione, se apposta in calce o materialmente congiunta al ricorso, soddisfa il requisito di specialità anche senza espresso riferimento al provvedimento impugnato, salvo che emerga in modo inequivoco la sua estraneità al giudizio di legittimità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.