Cassazione Civile, Ordinanza n. 26786/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Nel corso di una procedura fallimentare aperta nel 2004 e definita con concordato fallimentare, il Giudice delegato aveva disposto, ai sensi dell'art. 26 l.fall., che il pagamento di un rilevante credito IVA oggetto di richiesta di rimborso fosse eseguito in favore della sola società cessionaria/assuntrice del concordato, ritenuta unica titolare del credito. La società contraria aveva reclamato al Tribunale, che ha revocato il decreto del Giudice delegato osservando, da un lato, che il potere del giudice delegato ex art. 136 l.fall. è limitato alla sorveglianza ed esecuzione del concordato e non comprende la decisione su diritti soggettivi controversi; dall'altro, che il reclamo era tempestivo. La società cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 136 l.fall., sostenendo che la controversia sulla individuazione di una posta dell'attivo fallimentare ceduto all'assuntrice era una questione esecutiva rientrante nella competenza del giudice delegato; (2) violazione degli artt. 26 l.fall. e 150 d.lgs. 5/2006, deducendo che il Tribunale aveva erroneamente applicato la disciplina sopravvenuta del termine di reclamo a una procedura iniziata prima della riforma. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso straordinario per mancanza dei requisiti di decisorietà e definitività del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto la preliminare eccezione di inammissibilità, dichiarando inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato non avesse i caratteri della decisorietà e definitività richiesti per il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., perché la controversia sulla spettanza del credito IVA tra assuntore e società tornata in bonis non era stata decisa nel merito, ma correttamente devoluta al giudice ordinario competente. Ha osservato che i poteri del giudice delegato dopo l'omologazione del concordato fallimentare sono circoscritti alla sorveglianza e all'attuazione del concordato e non possono risolversi in una pronuncia su diritti soggettivi controversi. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
il ricorso straordinario per cassazione è ammissibile solo contro provvedimenti giurisdizionali con caratteri di decisorietà e definitività, incidenti irrevocabilmente su diritti soggettivi.
art. 136 l.fall.
dopo l'omologazione del concordato fallimentare il giudice delegato esercita poteri di sorveglianza e di attuazione del concordato, ma non può decidere controversie su diritti soggettivi spettanti a fallito, terzo assuntore, creditori o acquirenti.
art. 26 l.fall.
richiamato per il reclamo avverso il decreto del giudice delegato; la Corte non decide nel merito sulla questione del termine, perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
d.lgs. 5/2006
richiamato come fonte della nuova disciplina fallimentare applicata dal Tribunale nella valutazione della tempestività del reclamo.
d.lgs. 167/2007
richiamato come intervento correttivo della riforma fallimentare, nella medesima questione relativa al termine di reclamo.
art. 150 d.lgs. 5/2006
invocato nel motivo di ricorso per sostenere l'inapplicabilità della nuova disciplina a una procedura aperta prima della riforma.
art. 380 bis c.p.c.
richiamato in relazione alle memorie depositate nel giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per la statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. è proponibile solo contro provvedimenti che abbiano contenuto decisorio e carattere di definitività; se il provvedimento si limita a regolare o indirizzare un segmento procedimentale senza decidere definitivamente su diritti soggettivi, il ricorso è inammissibile.
- In materia di concordato fallimentare, i poteri del giudice delegato dopo l'omologazione sono limitati alla vigilanza sull'esecuzione e agli atti di attuazione del concordato; restano estranee alla sua competenza le controversie sulla titolarità di diritti soggettivi tra assuntore, fallito, creditori o terzi.
- Le questioni che incidono sulla spettanza sostanziale di un credito o di altra posta dell'attivo fallimentare non possono essere decise dal giudice delegato, ma devono essere fatte valere mediante ordinario giudizio di cognizione davanti al giudice competente.
- Quando il giudice di merito si limita a ribadire che una controversia appartiene al giudizio ordinario, non produce una preclusione sostanziale definitiva sul diritto controverso e quindi non sussistono i presupposti per il ricorso straordinario per cassazione.
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