Cassazione Civile, Ordinanza n. 26788/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un arbitrato relativo, da un lato, alla titolarità di quote sociali asseritamente intestate fiduciariamente e, dall'altro, al rimborso/conseguenze economiche connesse a tali quote. La società ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto l'impugnazione del lodo. Con il primo motivo ha denunciato violazione delle norme sulla litispendenza e sulla sospensione necessaria, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto tenere conto di un giudizio preventivamente instaurato sulla pretesa intestazione fiduciaria delle quote e disporre la sospensione del procedimento successivo. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 829 c.p.c., dell'art. 2473 c.c. e dell'art. 1349 c.c., contestando la valutazione resa sul comportamento degli arbitri che avevano disatteso la perizia estimativa prevista per la determinazione del valore della partecipazione, ritenendola errata e iniqua. Con il terzo motivo ha denunciato violazione degli artt. 115, 195, 201 e 829 c.p.c., lamentando che gli arbitri avessero travisato le risultanze della CTU e l'avessero integrata senza il necessario contraddittorio. Con il quarto motivo ha censurato la condanna alle spese, sostenendo che non fosse giustificata a fronte di un parziale accoglimento del gravame sul decorso degli interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha escluso la litispendenza perché mancava una coincidenza soggettiva tra i due giudizi: nel primo giudizio la ricorrente non era parte, essendo rimasta inizialmente estranea, mentre la litispendenza richiede almeno una parziale coincidenza delle parti. Ha escluso anche la sospensione ex art. 295 c.p.c., ritenendo che tra la causa sulla titolarità delle quote e quella sul rimborso non vi fosse un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica, ma solo un eventuale collegamento logico. I motivi relativi alla valutazione degli arbitri sulla perizia e sulla CTU sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a sollecitare un riesame del fatto, precluso sia nel giudizio di impugnazione del lodo ex art. 829 c.p.c. sia in cassazione, oltre che, per una delle censure, per difetto di autosufficienza. Anche la doglianza sulle spese è stata ritenuta inammissibile, poiché la regolazione delle spese è rimessa al giudice che le liquida. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato.
Norme richiamate
richiamato per escluderne l'applicabilità alla fattispecie, non essendo il caso riconducibile al suo testo senza forzature
richiamato in relazione al divieto di sospensione e al collegamento con l'art. 337 c.p.c.
la sospensione necessaria è limitata ai casi di pregiudizialità logico-giuridica tra le cause e non a una mera pregiudizialità logica
l'impugnazione del lodo è giudizio a struttura binaria e non consente al giudice di riesaminare liberamente il fatto; richiede specificità dei motivi
richiamato per la perizia di stima della partecipazione sociale nella liquidazione del socio
invocato dalla ricorrente in relazione al sindacato sull'errore e sull'iniquità della determinazione del terzo/arbitri
richiamato nella censura relativa al travisamento delle risultanze istruttorie
richiamato nella censura concernente la CTU e il contraddittorio
richiamato nella censura concernente la CTU e il contraddittorio
Massime di principio
- La litispendenza presuppone una coincidenza, almeno parziale, delle parti nei giudizi comparati; se il soggetto che agisce nel secondo giudizio era rimasto estraneo al primo, il presupposto soggettivo difetta.
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le cause, non essendo sufficiente un mero collegamento o una pregiudizialità soltanto logica.
- Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale il sindacato del giudice è vincolato ai motivi specificamente dedotti e non può trasformarsi in un nuovo esame del merito o dei fatti accertati dagli arbitri.
- Le censure che mirano a contestare la valutazione delle prove o delle risultanze peritali, se risolte in una richiesta di nuovo apprezzamento del fatto, sono inammissibili in cassazione.
- La doglianza sulla regolazione delle spese è inammissibile quando pretende di rimettere in discussione una valutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice che le liquida.
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