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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26787/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia origina da un giudizio introdotto da una parte contro un ente previdenziale forense, nel quale vennero chiamati in causa altri soggetti. In primo grado la domanda fu rigettata e gli attori furono condannati alle spese anche in favore dei chiamati. Uno degli attori propose appello sostenendo che, all'udienza del 20 dicembre 2016, tutte le parti avessero concordato la compensazione integrale delle spese di lite e che tale accordo risultasse dal verbale d'udienza. La Corte d'appello respinse l'impugnazione. In cassazione il ricorrente dedusse violazione e falsa applicazione degli artt. 92, 99 e 112 c.p.c., oltre a travisamento dei fatti e del documento, sostenendo che la Corte territoriale gli avesse erroneamente attribuito la tesi dell'errata verbalizzazione e avesse invece dovuto ritenere che il verbale, quale atto pubblico, fosse fedele e bastasse a dimostrare l'accordo di tutte le parti sulla compensazione delle spese; inoltre lamentò che sarebbe stato onere delle controparti proporre querela di falso per contestare il verbale e che la decisione avrebbe oltrepassato i limiti della domanda o del devolutum.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse formulato in modo promiscuo e indistinto, cumulatorio di più vizi eterogenei, senza consentire di individuare con precisione il vizio denunciato. Ha poi affermato che, in ogni caso, il verbale d'udienza fa fede privilegiata solo di ciò che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza o delle dichiarazioni ivi riportate, non anche dell'esistenza di un accordo tra tutte le parti se tale accordo non risulti dal verbale stesso. Ha inoltre rilevato che la censura non colpiva una delle autonome rationes decidendi della sentenza d'appello, la quale aveva anche valorizzato la contestazione della controparte circa l'esistenza dell'accordo sulle spese. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con attestazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    il motivo di ricorso deve essere ricondotto in modo immediato e inequivocabile a una specifica ipotesi di impugnazione; non è consentita una denuncia confusa di vizi eterogenei rimettendo alla Corte la selezione del vizio effettivo

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle spese di lite e alla loro compensazione

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta ultrapetizione/extrapetizione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere un vizio di ultrapetizione o extrapetizione

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato nel ricorso come dovere di probità e lealtà processuale, ma non è oggetto di una specifica decisione di merito

  • art. 2700 c.c.

    il verbale d'udienza, quale atto pubblico, fa fede fino a querela di falso della provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale e dei fatti che questi attesta avvenuti in sua presenza, ma non prova fatti ulteriori non verbalizzati, come un accordo tra tutte le parti non risultante dal testo del verbale

  • art. 395 c.p.c.

    il preteso travisamento del fatto/documento non è sussumibile nell'art. 360 c.p.c. ed è richiamato come vizio eventualmente riconducibile alla revocazione

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una censura chiara e specifica, riconducibile immediatamente a una delle ipotesi di impugnazione previste dall'art. 360 c.p.c.; la deduzione cumulativa e indistinta di vizi diversi rende il motivo inammissibile.
  • Il verbale d'udienza, in quanto atto pubblico, fa piena prova solo di ciò che il pubblico ufficiale attesta come avvenuto in sua presenza o delle dichiarazioni effettivamente verbalizzate; non consente di desumere l'esistenza di un accordo tra le parti se tale accordo non risulta dal verbale.
  • Quando la decisione impugnata è sorretta da rationes decidendi autonome, il ricorso deve investire tutte le rationes, poiché l'omessa impugnazione di anche una sola di esse comporta l'inammissibilità della censura per difetto di interesse.
  • Non è ammissibile in cassazione trasformare una doglianza di erronea percezione del contenuto di un documento in un motivo di violazione di legge se il vizio denunciato non rientra tra quelli tipizzati dall'art. 360 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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