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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26792/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce nell'ambito di un consorzio costituito per l'esecuzione di una commessa all'estero relativa alla costruzione di una diga. Il presidente del consorzio aveva concluso con la stazione appaltante straniera un accordo di prosecuzione dei lavori, poi ratificato dal consiglio direttivo con delibera che obbligava i consorziati a un finanziamento di Euro 2.000.000. Successivamente, a causa del mancato versamento della somma da parte di una consorziata, il consiglio le aveva ridotto la quota di partecipazione e revocato i suoi rappresentanti; tali delibere erano state annullate da un precedente lodo arbitrale, che aveva anche escluso l'opponibilità alla stessa consorziata dell'accordo concluso dal presidente. In seguito, la consorziata aveva promosso un nuovo arbitrato chiedendo l'accertamento della responsabilità dell'altra consorziata per le conseguenze pregiudizievoli dell'accordo e della gestione successiva del consorzio, con condanna al risarcimento del danno e alla manleva. Il nuovo lodo aveva accolto in parte le domande, dichiarando responsabile l'altra consorziata e condannandola a tenere indenni la consorziata attrice; la Corte d'appello di Milano aveva rigettato l'impugnazione del lodo proposta dalla soccombente. In Cassazione la ricorrente ha dedotto dieci motivi, centrati su: violazione del giudicato e del limite di impugnazione del lodo; omessa, apparente o contraddittoria motivazione; errata percezione del contenuto del lodo impugnato e di quello precedente; violazione degli artt. 2909 c.c., 6 CEDU, 24 e 111 Cost.; violazione degli artt. 1398, 1399, 2265 e 2384 c.c.; nonché contraddittorietà della motivazione per l'affermazione, da un lato, della responsabilità per le conseguenze dell'accordo e della gestione successiva e, dall'altro, del rigetto di alcune domande di risarcimento e manleva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla pretesa violazione del giudicato e alla dedotta contrarietà tra lodo impugnato e lodo precedente, osservando che il vizio prospettato riguardava in realtà il lodo impugnato e che la sentenza della Corte d'appello aveva correttamente interpretato il rapporto tra il lodo precedente e quello successivo come mero accertamento di un dato di fatto, idoneo al più a integrare un'efficacia riflessa del giudicato, non come attribuzione di un giudicato esterno vincolante. Ha inoltre escluso che vi fosse violazione del divieto del patto leonino, rilevando che l'esclusione di una consorziata dalla partecipazione ai risultati economici non derivava da una clausola statutaria ma dagli effetti dell'annullamento della delibera di ratifica dell'accordo concluso dal presidente senza autorizzazione. Sono stati dichiarati inammissibili o infondati anche i motivi relativi a asserite omissioni e contraddizioni della motivazione, perché diretti in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del merito o a denunciare meri errori percettivi non deducibili in cassazione contro la sentenza che decide sull'impugnazione del lodo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 829, primo comma, n. 8 c.p.c.

    il contrasto dedotto con una statuizione divenuta definitiva del medesimo lodo non integra il vizio previsto dalla norma quando non riguarda il lodo impugnato in sé, ma si risolve al più in una questione di giudicato interno o di impugnazione della sentenza che decide sull'impugnazione del lodo.

  • art. 829, primo comma, n. 11 c.p.c.

    il vizio di motivazione del lodo è configurabile solo in presenza di contrasto tra dispositivo e motivazione o di motivazione meramente apparente/incomprensibile; non basta la contraddizione interna alla motivazione se la ratio resta ricostruibile.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato può operare anche in via riflessa o indiretta, ma solo come accertamento di una situazione giuridica oggettiva suscettibile di riflettersi su soggetti terzi titolari di diritti dipendenti o subordinati.

  • art. 6 CEDU

    invocato insieme agli artt. 24 e 111 Cost. per contestare la pretesa violazione del giudicato e del diritto di difesa, ma senza esito favorevole alla ricorrente.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente quale parametro di tutela del diritto di difesa, ma ritenuto non violato.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente quale parametro del giusto processo e della motivazione, ma la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata sufficiente e coerente.

  • art. 1398 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla rappresentanza senza potere e ai rapporti derivanti dall'accordo stipulato dal presidente del consorzio, ma la censura è stata respinta perché non coglieva la ratio della decisione.

  • art. 1399 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la ratifica avrebbe avuto effetti solo interni, ma la Corte ha escluso che il tema fosse decisivo ai fini dell'esito.

  • art. 2265 c.c.

    il divieto di patto leonino presuppone una clausola statutaria o contrattuale che escluda in modo assoluto e costante uno o più soci dalla partecipazione agli utili o alle perdite; non ricorre quando l'effetto sfavorevole dipende da eventi esterni al contratto sociale o da una decisione giudiziale che regola gli effetti di un atto compiuto senza autorizzazione.

  • art. 2384 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per attribuire rilevanza alla responsabilità del presidente del consorzio verso i terzi, ma la questione non è stata ritenuta decisiva nella motivazione impugnata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, la censura di violazione del giudicato deve essere riferita alla struttura decisoria del lodo impugnato; non è sufficiente lamentare la pretesa incompatibilità con affermazioni ormai definitive del medesimo lodo se la doglianza investe, in realtà, un diverso capo del provvedimento o la sua interpretazione complessiva.
  • L'efficacia riflessa del giudicato non equivale a un vincolo pieno e automatico nei confronti del terzo: essa può essere valorizzata dal giudice di merito come dato di fatto o come elemento di valutazione, soprattutto quando il soggetto estraneo al primo giudizio sia collegato da un rapporto dipendente o subordinato rispetto alla situazione già accertata.
  • Nel controllo di legittimità sulla sentenza che decide l'impugnazione del lodo, la Corte di cassazione non può procedere a una nuova lettura diretta del lodo o degli atti arbitrali: il sindacato è limitato alla correttezza giuridica e alla coerenza logico-formale della sentenza della Corte d'appello, nei limiti dei motivi dedotti.
  • L'errore sulla ricognizione del contenuto oggettivo del lodo o di una prova non è, di regola, censurabile in cassazione come vizio di legittimità della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo; ove ne ricorrano i presupposti, esso può rilevare semmai come motivo di revocazione.
  • Il divieto del patto leonino richiede un'esclusione statutaria o pattizia totale e costante di un socio dagli utili o dalle perdite; non si applica automaticamente a tutte le ipotesi in cui, per effetto di vicende esterne o di decisioni adottate per regolare gli effetti di atti compiuti senza autorizzazione, un partecipante risulti temporaneamente o parzialmente sottratto ai risultati economici dell'attività.
  • La contraddittorietà della motivazione del lodo è rilevante solo quando impedisca la ricostruzione dell'iter logico della decisione o si traduca in un contrasto tra dispositivo e motivazione; non basta una tensione interna tra passaggi argomentativi se la decisione complessiva resta intellegibile.
  • Quando la decisione impugnata poggia su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggerla, l'infondatezza delle censure rivolte a una sola di esse rende inammissibili le doglianze sulle altre, poiché l'eventuale accoglimento non sarebbe comunque sufficiente a determinare la cassazione della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriPatti parasocialiImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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