Cassazione Civile, Ordinanza n. 26784/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
Il socio accomandante aveva convenuto in giudizio la socia accomandataria chiedendo, in sostanza, il rendiconto della gestione sociale per gli anni 2010-2013, dopo la cessazione dell'invio della comunicazione annuale di bilancio e conto profitti e perdite e il rifiuto di consentire la consultazione della contabilità e di chiarire la maturazione di provvigioni. Il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di compromesso e accolto parzialmente la domanda, condannando la convenuta al pagamento di utili e altre somme e alla restituzione alla società di prelevamenti personali. La Corte d'appello, invece, aveva accolto l'impugnazione della convenuta e dichiarato improponibile la domanda, ritenendo operante una clausola compromissoria dell'atto costitutivo che devolveva agli arbitri le controversie tra soci o tra soci e società. Il ricorrente ha censurato tale decisione deducendo violazione dell'art. 34, comma 2, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, sostenendo che la clausola fosse nulla perché attribuiva la nomina degli arbitri alle parti e non a un soggetto estraneo alla società; ha inoltre sostenuto che la disciplina dell'arbitrato societario si applicasse anche alle società di persone, all'arbitrato irrituale e alle clausole anteriori al 2003.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la clausola compromissoria dell'atto costitutivo, che riservava alle parti la nomina di due arbitri e al terzo arbitro la scelta tra i primi due o, in difetto, al Presidente del Tribunale, contrastava con l'art. 34, comma 2, d.lgs. n. 5/2003, perché non conferiva il potere di nomina di tutti gli arbitri a un soggetto estraneo alla società. Ha ribadito che tale norma è inderogabile, si applica anche all'arbitrato irrituale e alle società di persone, e determina la nullità sopravvenuta della clausola compromissoria anche se contenuta in atto costitutivo anteriore. Ha escluso che fosse decisivo il successivo recesso del socio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 34, comma 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5
"gli atti costitutivi delle società ... possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri ... di controversie ... che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale"
consente la devoluzione ad arbitri delle controversie societarie su diritti disponibili, ma nel quadro della disciplina speciale dell'arbitrato societario.
art. 34, comma 2, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5
"la clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società"
la previsione è inderogabile; la mancata attribuzione della nomina di tutti gli arbitri a un terzo estraneo comporta nullità della clausola compromissoria.
art. 35, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5
"disciplina del procedimento"
la rubrica è richiamata quale indice della natura imperativa della disciplina dell'arbitrato societario.
art. 35, comma 5, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5
è richiamato come indice dell'applicabilità della disciplina anche all'arbitrato irrituale.
le sue disposizioni transitorie sono ritenute irrilevanti ai fini della validità della clausola, perché non superano la disciplina dell'arbitrato societario.
non si applica alle società di persone richiamate nel caso, essendo riferito alle sole società specificamente indicate.
art. 223-terdecies disp. att. c.c.
non si applica alle società di persone richiamate nel caso, essendo riferito alle sole società specificamente indicate.
è menzionato nella delimitazione soggettiva dell'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 5/2003, con esclusione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
richiamato solo per il regolamento delle spese del procedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nell'arbitrato societario, la clausola compromissoria è nulla se non attribuisce a un soggetto estraneo alla società il potere di nomina di tutti gli arbitri; il requisito è posto a pena di nullità ed è inderogabile.
- La nullità della clausola compromissoria societaria opera anche quando la clausola sia inserita in un atto costitutivo anteriore al d.lgs. n. 5/2003, poiché la sopravvenuta disciplina speciale ne determina l'inefficacia.
- La disciplina dell'art. 34 d.lgs. n. 5/2003 si applica anche alle società di persone e anche all'arbitrato irrituale; pertanto non è consentita la conversione della clausola nulla in una clausola arbitrale di diritto comune.
- La clausola compromissoria societaria copre le controversie tra soci e tra soci e società che traggano origine da rapporti instaurati durante la vita sociale, anche se il socio abbia successivamente perso tale qualità.
- Ai fini dell'operatività della disciplina dell'arbitrato societario, non rileva il recesso del socio quando la controversia deriva da rapporti sociali sorti in costanza di partecipazione.
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