Cassazione Civile, Ordinanza n. 25606/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 emesso nei confronti di una società, con recupero di IRES, IRAP e IVA, sul presupposto che un contratto formalmente qualificato come subappalto celasse in realtà una intermediazione abusiva di manodopera. La Commissione tributaria di secondo grado aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo genuino il subappalto: il corrispettivo era pattuito a misura, erano previsti stati di avanzamento mensili e la subappaltatrice dichiarava di disporre dei mezzi necessari e di operare in autonomia e a proprio rischio. L'Agenzia ricorre per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sull'appalto e sulla somministrazione di manodopera, sostenendo che il giudice di merito aveva valorizzato solo il tenore formale del contratto e trascurato gli indizi raccolti dalla Guardia di finanza: richiesta di DURC, riferibilità reale dei compensi alle ore lavorate dagli operai, ruolo del legale rappresentante della subappaltatrice come mero intermediario/caporale, emissione di fatture per operazioni inesistenti e percezione di un compenso legato alla tariffa oraria corrisposta ai lavoratori.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio per cui, anche dopo la riforma del d.lgs. n. 276 del 2003, occorre verificare in concreto se il contratto dissimuli una somministrazione illecita di manodopera, guardando all'effettiva organizzazione dei mezzi, all'assoggettamento al potere direttivo e di controllo, all'impiego di mezzi propri e all'assunzione del rischio d'impresa. Ha osservato che il giudice d'appello si era limitato a fare prevalere le clausole contrattuali senza accertare la reale natura dell'attività e senza valutare complessivamente gli elementi indiziari offerti dall'Ufficio, né la comune intenzione delle parti e il loro comportamento complessivo ai sensi dell'art. 1362 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per censurare la violazione di legge dedotta con il ricorso per cassazione.
Serve a distinguere il contratto di appalto dalla somministrazione di lavoro, richiedendo un risultato autonomo e un'organizzazione propria dell'appaltatore.
"si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore ... nonché per la assunzione ... del rischio d'impresa"
La Corte ribadisce che la genuinità dell'appalto va verificata in concreto, con riguardo all'organizzazione dei mezzi, al potere direttivo e di controllo sui lavoratori e all'assunzione del rischio d'impresa.
L'eventuale interposizione illecita di manodopera incide anche sulla deducibilità dei componenti negativi ai fini IRAP.
Se le prestazioni fatturate sono riconducibili a somministrazione illecita, la fatturazione non legittima la detrazione dell'IVA.
Richiamato nel quadro delle norme tributarie asseritamente violate dall'Ufficio.
Nell'interpretazione del contratto occorre accertare la comune intenzione delle parti e valutare il loro comportamento complessivo, anche successivo alla conclusione del contratto.
Massime di principio
- Per stabilire se un appalto di opere o servizi sia genuino o, invece, mascheri una somministrazione illecita di manodopera, il giudice deve accertare in concreto la reale organizzazione dell'attività, non potendo arrestarsi al nomen iuris del contratto o alle clausole formali.
- Un appalto è genuino solo se l'appaltatore realizza un risultato autonomo mediante una propria organizzazione dei mezzi, con effettivo potere direttivo e di controllo sui lavoratori e con assunzione del rischio d'impresa.
- Nei rapporti labour intensive e negli appalti endoaziendali è decisivo verificare chi eserciti in concreto il potere organizzativo e direttivo: se tale potere resta al committente, l'appalto è indice di interposizione illecita.
- La valutazione del giudice deve considerare tutti gli elementi indiziari raccolti in causa e il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipulazione, secondo i criteri di interpretazione contrattuale.
- Se la prestazione fatturata si rivela espressione di intermediazione illecita di manodopera, la relativa fatturazione non consente né la detrazione dell'IVA né, nei limiti di legge, la deduzione dei componenti negativi di reddito.
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