Cassazione Civile, Ordinanza n. 25590/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il cliente ha convenuto la banca chiedendo il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, assumendo che il 27 marzo 2012, tramite la piattaforma di trading online, avesse disposto personalmente solo tre ordini di vendita di covered warrants su sei milioni complessivi, mentre il quarto ordine, relativo a due milioni di titoli, sarebbe stato eseguito dalla banca senza la sua autorizzazione. La domanda si fondava sulla pretesa responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della banca, anche per asserite carenze di sicurezza del servizio telematico. Il Tribunale, dopo CTU, aveva respinto la domanda; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo inammissibili o infondate le censure sull'onere della prova, sulla qualificazione della domanda, sulla valutazione della CTU e sulla liquidazione delle spese. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: violazione degli artt. 115, 116, 167 e 2697 c.c./c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per errata ripartizione dell'onere probatorio e per omessa corretta valutazione del materiale probatorio; violazione degli artt. 1218, 1703, 1710 e 1176 c.c. per non avere la banca assolto agli obblighi di diligenza e sicurezza propri dell'operatore qualificato; violazione degli artt. 91 e 113 c.p.c. per la liquidazione delle spese di lite in misura ritenuta eccessiva e non adeguatamente parametrata. La banca ha resistito eccependo, tra l'altro, tardività del ricorso e altre cause di inammissibilità. La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione di tardiva notificazione del ricorso, rilevando che la sentenza d'appello era stata notificata dalla banca al difensore del cliente e che, in mancanza di prova della revoca/sostituzione dei precedenti difensori, operava il termine breve ex art. 325 c.p.c.; ha inoltre ritenuto i motivi comunque inammissibili perché cumulativi, generici o diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e del materiale istruttorio, insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato se dovuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto tempestiva l'eccezione di tardività della notificazione del ricorso per cassazione, poiché la sentenza di appello era stata ritualmente notificata dalla banca ai difensori del ricorrente e non era stata provata una revoca o sostituzione dei difensori tale da impedire la decorrenza del termine breve. Ha poi osservato che i motivi di ricorso erano inammissibili perché formulati in modo promiscuo, mescolando violazioni di legge e censure motivazionali, e perché miravano in sostanza a una nuova valutazione delle prove e della CTU, attività non consentita in cassazione. In particolare, la decisione di merito era fondata sulla prova, desunta dai documenti prodotti e dalla consulenza tecnica, che l'ordine di vendita contestato fosse stato impartito dallo stesso cliente e non dalla banca; di conseguenza, le doglianze sulla ripartizione dell'onere della prova e sugli obblighi di diligenza della banca non colpivano la ratio decidendi. È stata inoltre ritenuta inammissibile la censura sulle spese di lite per genericità e per mancata specifica confutazione della motivazione del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 325 c.p.c.
La notifica della sentenza fa decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione.
art. 326 c.p.c.
La notifica della sentenza effettuata dalla parte vittoriosa ai difensori della controparte è idonea a far decorrere il termine breve, se eseguita a soggetti ancora legittimati a riceverla.
art. 348-ter c.p.c.
La resistente ne ha eccepito l'applicazione in via preliminare, ma la decisione si è comunque fondata soprattutto sulla tardività e sull'inammissibilità dei motivi.
art. 369 c.p.c.
La resistente ha eccepito l'improcedibilità per mancato deposito dell'originale della sentenza, ma la Corte ha definito il ricorso inammissibile per tardività e per vizi dei motivi.
art. 360 c.p.c.
La Corte ha ribadito che i motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e riconducibili con chiarezza ai singoli vizi dedotti, senza sovrapposizione di censure eterogenee.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non quando si contesti la valutazione delle prove acquisite.
art. 116 c.p.c.
La violazione è denunciabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o non la valuta secondo la regola imposta; non è ammissibile contestare il mero apprezzamento del materiale probatorio.
art. 167 c.p.c.
Il richiamo è stato ritenuto inconferente e non adeguatamente illustrato dal ricorrente.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'articolo si configura solo quando l'onere della prova sia attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesti l'esito della valutazione probatoria.
art. 1218 c.c.
Richiamato dal ricorrente per affermare la responsabilità contrattuale della banca, ma la Corte ha rilevato che la decisione di merito non si fondava su un inadempimento della banca, bensì sulla prova che l'operazione era stata disposta dal cliente.
art. 1703 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi derivanti dal rapporto con l'intermediario, ma ritenuto non decisivo rispetto alla ratio decidendi.
art. 1710 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione degli obblighi di diligenza, ma non pertinente rispetto al nucleo della decisione.
art. 1176, comma 2, c.c.
Il ricorrente lo invocava per la diligenza professionale della banca; la Corte ha escluso la pertinenza della censura al caso concreto.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in tema di soccombenza e spese processuali, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità.
art. 113 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nella censura sulle spese, ma senza specifica illustrazione della violazione dedotta.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro dell'obbligo di motivazione, ma la Corte ha escluso che ricorressero anomalie motivazionali rilevanti in cassazione.
art. 85 c.p.c.
La revoca o rinuncia della procura non fa venir meno di per sé lo ius postulandi del difensore finché non sia provata e comunicata la sostituzione.
art. 1716, comma 2, c.c.
La nomina di un secondo procuratore non comporta automaticamente la sostituzione del primo, salvo espressione univoca contraria.
D.M. 55/2014
Richiamato dal ricorrente per contestare l'entità delle spese di lite, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e non decisiva.
D.M. 12 luglio 2012, n. 140
Indicato come criterio per la liquidazione delle spese nel dispositivo della decisione di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la notifica della sentenza di appello al difensore ancora legittimato a riceverla fa decorrere il termine breve per impugnare; chi sostiene che il difensore fosse stato sostituito deve provare in modo specifico la revoca, la sostituzione e la relativa comunicazione.
- La nomina di un nuovo difensore non implica, di per sé, la cessazione dei poteri del precedente procuratore: in mancanza di univoca volontà sostitutiva e di idonea comunicazione, il precedente difensore resta legittimato a ricevere la notificazione della sentenza.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che cumuli in modo promiscuo vizi di violazione di legge e censure motivazionali senza renderle chiaramente scindibili, perché il giudice di legittimità non può essere gravato del compito di selezionare e qualificare d'ufficio le singole doglianze.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare il mero apprezzamento delle prove o per ottenere una nuova valutazione del merito; è denunciabile solo l'utilizzo di prove non introdotte o l'attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se concerne l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non già la pretesa insufficienza o inattendibilità della motivazione o la diversa lettura del materiale istruttorio.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre soltanto se il giudice addossa l'onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre quando si contesti l'apprezzamento con cui il giudice ritiene assolto l'onere da parte di chi ne era gravato.
- Le censure che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata sono inammissibili, anche se formalmente richiamano norme di legge astrattamente pertinenti.
- Le doglianze sulla liquidazione delle spese processuali devono indicare in modo specifico quale regola sia stata violata e perché la liquidazione sia concretamente errata; una contestazione generica dell'importo è insufficiente.
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