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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25589/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato, per conseguenza, l’esito di merito favorevole a Poste Italiane S.p.A., già ottenuto in appello, nel senso che per i buoni fruttiferi postali della serie Q/P si applicano i tassi previsti dal D.M. 13 giugno 1986 e non quelli originari della serie P. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (emittente)

La controversia

I ricorrenti avevano acquistato cinque buoni fruttiferi postali: tre della serie P, emessi prima del 13 giugno 1986, e due della serie Q/P, emessi il 22 ottobre 1987. In primo grado chiedevano l’accertamento della somma dovuta a rimborso, sostenendo che per i buoni Q/P dovessero applicarsi i tassi originariamente riportati sui titoli della serie P e non quelli previsti dal D.M. 13 giugno 1986. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo che sui buoni Q/P mancasse il timbro conforme all’art. 5 del decreto ministeriale e che, dunque, il mancato rispetto del canone formale impedisse l’applicazione dei nuovi tassi. In appello Poste Italiane aveva contestato tale ricostruzione, ottenendo riforma della decisione: la Corte d’appello ha ritenuto che la serie Q/P fosse chiaramente indicata sul fronte dei titoli e che la stampigliatura apposta sul retro avesse comunque reso applicabile la disciplina del D.M. 13 giugno 1986, escludendo il richiamo alla precedente giurisprudenza delle Sezioni Unite del 2007, riferita a un caso diverso. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi di cassazione: 1) violazione degli artt. 4 e 5 D.M. 13 giugno 1986 e dell’art. 173 d.P.R. 156/1973, per avere la Corte territoriale ritenuto corretta la riconducibilità dei buoni alla serie Q/P e la compatibilità tra la dicitura sovrastante e il testo sottostante; 2) medesima violazione, lamentando che la Corte d’appello avesse escluso l’applicazione del principio delle Sezioni Unite del 2007 e che i titoli non recassero i due timbri previsti dall’art. 5; 3) violazione degli artt. 1362, 1366 e 1370 c.c., per l’erronea interpretazione del contenuto dei buoni e del timbro sul retro, che non sarebbe stato una vera cancellatura; 4) violazione dell’art. 5 D.M. 13 giugno 1986 e degli artt. 1337, 1175 e 1375 c.c., per il rigetto della domanda subordinata di risarcimento del danno da violazione degli obblighi informativi e da falso affidamento sul rendimento dei titoli. La Suprema Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili o infondati perché miravano a rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo della specifica indicazione dei canoni ermeneutici asseritamente violati; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché anch’esso diretto al riesame dei fatti e non sorretto da un vizio autonomo di omessa pronuncia. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti alle spese.

Norme richiamate

  • art. 4 D.M. 13 giugno 1986

    "le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi"

    per i buoni della nuova serie Q e per i buoni Q/P la disciplina dei rendimenti è quella indicata nel decreto e nelle tabelle ad esso allegate, non potendosi applicare i tassi della precedente serie P in assenza dei presupposti fattuali e formali rilevanti.

  • art. 5 D.M. 13 giugno 1986

    "Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"

    la Corte ha valorizzato la riconducibilità dei titoli alla serie Q/P e ha ritenuto che la presenza della stampigliatura sul fronte, insieme alla modifica riportata sul retro, escludesse l’applicazione dei tassi della serie P.

  • art. 6 D.M. 13 giugno 1986

    "per i buoni della serie "P" emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987"

    la norma è stata richiamata come parte della disciplina transitoria applicabile ai buoni postali e come conferma della portata cogente del decreto ministeriale.

  • art. 173 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

    "Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni"

    la disposizione è stata considerata norma cogente, idonea a incidere sulla disciplina negoziale dei buoni, secondo il meccanismo di eterointegrazione richiamato dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 1339 c.c.

    è stata evocata per spiegare che la disciplina legale si inserisce automaticamente nel rapporto, incidendo sul contenuto negoziale dei buoni.

  • art. 1372 c.c.

    è stata richiamata per sottolineare che l’accordo tra le parti non può prevalere sulla norma imperativa che disciplina i rendimenti dei buoni postali.

  • art. 1322 c.c.

    "Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative"

    è stato usato per ribadire che l’autonomia contrattuale dell’emittente non poteva derogare alla disciplina legale dei buoni postali.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato quale parametro ermeneutico; la Corte ha ritenuto che, in base alla lettera e all’intenzione delle parti, i titoli Q/P non potevano essere ricondotti alla disciplina della serie P.

  • art. 1366 c.c.

    invocato dai ricorrenti, ma non ritenuto violato; la doglianza era in realtà una contestazione dell’apprezzamento di merito.

  • art. 1370 c.c.

    invocato dai ricorrenti, ma la Corte ha rilevato che la censura si risolveva in una diversa lettura del documento.

  • art. 1337 c.c.

    richiamato nella domanda subordinata di risarcimento per violazione degli obblighi di correttezza nelle trattative e nella collocazione dei buoni.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato insieme agli altri doveri di comportamento corretto e leale nel rapporto con il sottoscrittore.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato quale base dell’obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede; la Corte ha escluso che la censura potesse essere accolta in assenza di un autonomo vizio di diritto.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dalle parti appellate in relazione all’eccezione di inammissibilità dell’appello, poi non accolta in sede di merito.

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato in relazione alla pretesa decadenza della società appellante dalle domande e difese non riproposte.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    richiamato solo per la forma della decisione della Corte d’appello, pronunciata in udienza.

  • art. 1137 c.c.

    richiamato nella domanda subordinata di risarcimento, ma non decisivo nella motivazione finale.

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione non è consentito sollecitare un nuovo esame del fatto o delle prove: quando la censura mira a sovvertire l’accertamento di merito sulla conformazione materiale del titolo, essa è inammissibile.
  • In tema di buoni fruttiferi postali, la disciplina dei rendimenti è quella legalmente stabilita dal decreto ministeriale applicabile; la normativa cogente si inserisce nel rapporto anche a prescindere dalla volontà delle parti.
  • Se il titolo reca chiaramente la sigla della serie effettiva e le modifiche ai tassi risultano apposte secondo la disciplina di riferimento, non è invocabile, per analogia, la tutela dell’affidamento elaborata per titoli che non manifestino alcun elemento idoneo a far percepire la diversa disciplina applicabile.
  • La censura di violazione delle regole ermeneutiche contrattuali è inammissibile quando si risolve nella mera contrapposizione tra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella, plausibile, accolta dal giudice di merito, senza specificare quali canoni siano stati concretamente violati.
  • Una domanda risarcitoria fondata sulla pretesa violazione degli obblighi informativi connessi alla collocazione del titolo non può essere accolta se presuppone, in realtà, la stessa diversa lettura del documento e della disciplina di interessi già esclusa dal giudice di merito.
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Come è indicizzato

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