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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25588/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta dalla società proprietaria contro la vicina confinante. L’attrice sosteneva che il recesso anticipato dal contratto di locazione/affitto del ramo d’azienda di ristorazione, stipulato con un terzo conduttore, fosse stato causato da condotte moleste della vicina, idonee a disturbare l’attività e la clientela del ristorante. Il Tribunale aveva accolto la domanda e liquidato il danno in via equitativa. In appello, la convenuta aveva contestato il nesso tra le proprie condotte e il recesso del conduttore; la Corte d’appello aveva accolto il gravame e rigettato la domanda. La società soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza d’appello per carenza dei requisiti di motivazione ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse ignorato la realtà probatoria e le testimonianze che, a suo dire, dimostravano che il recesso era stato determinato esclusivamente dai comportamenti della convenuta; (2) omesso ed erroneo esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello avesse letto in modo incompleto la lettera di recesso e non avesse considerato tutte le prove documentali e testimoniali, inclusa una condanna penale della resistente per molestie ai clienti e alla rappresentante della società conduttrice. La resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha osservato che la censura era generica e assertiva, oltre che infondata, perché la sentenza d’appello non era affatto priva di motivazione: la Corte territoriale aveva espressamente rilevato l’assenza di elementi probatori idonei a ricondurre il recesso a presunte condotte della resistente, giudicando insufficienti le dichiarazioni testimoniali valorizzate dalla ricorrente. Sul secondo motivo la Cassazione ha ritenuto che la doglianza fosse sostanzialmente diretta a ottenere una nuova valutazione del merito, dunque inammissibile in sede di legittimità; ha inoltre ribadito che la scelta tra le risultanze probatorie, la valutazione dell’attendibilità dei testimoni e la selezione delle prove più persuasive spettano al giudice di merito, che non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola allegazione difensiva, essendo sufficiente una motivazione logicamente coerente. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è richiesta, ma non è necessario un esame analitico di tutte le prove se la sentenza espone le ragioni decisive del convincimento.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La censura di nullità per difetto di motivazione non è fondata quando la decisione di merito contiene una motivazione esistente e comprensibile.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza per asserito vizio motivazionale, ma la Corte ne esclude la ricorrenza.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio denunciabile riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo, non la richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002

    È richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di soccombenza del ricorrente.

  • art. 660 c.p.

    È menzionato solo come riferimento alla condanna penale richiamata dalla ricorrente a sostegno delle proprie allegazioni fattuali.

  • art. 426 c.p.c.

    È citato dalla ricorrente nel richiamo a un allegato depositato in primo grado, senza che la Corte attribuisca rilievo decisivo alla norma.

Massime di principio

  • La denuncia di nullità della sentenza per difetto di motivazione è infondata se la decisione d’appello contiene una motivazione espressa e logicamente intelligibile, anche sintetica, sulle circostanze decisive.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere un nuovo esame del merito o una diversa ponderazione delle prove, perché la valutazione di attendibilità dei testi e la scelta delle fonti probatorie appartengono al giudice di merito.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare puntualmente ogni deduzione difensiva o ogni elemento istruttorio, essendo sufficiente che dia conto delle ragioni essenziali che sorreggono la decisione e del disattendimento implicito delle prove incompatibili con essa.
  • Per configurare un vizio di omesso esame di fatto decisivo non basta la mera contrapposizione di una lettura alternativa delle testimonianze o dei documenti: occorre indicare un fatto storico decisivo effettivamente trascurato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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