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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25591/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due comunicazioni di irregolarità emesse all’esito di un controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 sul modello 770S/2009, con richiesta di pagamento di somme rilevanti. La contribuente otteneva una rateizzazione, ma l’Amministrazione riteneva decaduto il beneficio per omesso pagamento della rata n. 2 e iscriveva a ruolo le somme residue, con interessi e sanzioni. La contribuente impugnava la cartella deducendo: che alla data rilevante la rata risultava in realtà pagata; che comunque non vi era mancato pagamento di due rate consecutive; che doveva applicarsi la disciplina più favorevole introdotta dal D.L. n. 69/2013 (decadenza solo dopo otto rate non pagate); che la cartella doveva essere annullata anche per l’asserita inerzia del concessionario su istanza di sospensione ex L. n. 228/2012; infine che era illegittima la pretesa di sanzioni, interessi e maggiorazioni per difetto di adeguata motivazione. In cassazione ha denunciato omessa pronuncia, violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la doglianza di omessa pronuncia non era stata specificamente e inequivocamente dedotta nei gradi di merito, e comunque la decisione impugnata conteneva un rigetto implicito della domanda fondata sulla L. n. 228/2012. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la disciplina invocata dall’art. 19, comma 3, d.P.R. n. 602/1973 riguarda la rateizzazione delle somme già iscritte a ruolo concessa dall’agente della riscossione, mentre nel caso deciso si applica la disciplina speciale del controllo automatizzato ex d.lgs. n. 462/1997; per tale regime la decadenza dalla rateazione si verifica anche per il mancato pagamento di una sola rata. Il terzo motivo è stato ritenuto conseguentemente infondato, perché non decisivo il fatto che non vi fossero due rate consecutive non pagate. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e comunque infondato, poiché per cartelle emesse ex art. 36-bis è sufficiente il richiamo alla dichiarazione e, per interessi e sanzioni, alla norma e al criterio legale di calcolo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e la comunicazione dell’esito della liquidazione; dalla sua applicazione deriva la pretesa oggetto di causa.

  • art. 19 d.P.R. n. 602/1973

    la Corte lo reputa non pertinente al caso, perché regola la rateizzazione delle somme già iscritte a ruolo concessa dall’agente della riscossione, non la rateizzazione conseguente a controllo automatizzato.

  • d.lgs. n. 462/1997

    art. 2, comma 2; art. 3-bis, comma 4

    è la disciplina speciale applicabile alle somme dovute a seguito di controllo automatizzato; la rateizzazione decade per il mancato pagamento anche di una sola rata, con iscrizione a ruolo dell’importo residuo in misura piena.

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia è configurabile solo se la domanda/eccezione è stata ritualmente e autonomamente introdotta nel giudizio e risulta completamente omessa la decisione su di essa.

  • art. 360 c.p.c.

    vengono richiamati i parametri del ricorso per cassazione per violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di fatto decisivo.

  • L. n. 228/2012

    commi da 537 a 543 dell'art. 1

    invocata dalla ricorrente per sostenere l’obbligo di sospensione e l’annullamento della cartella per inerzia del concessionario; la Corte ritiene il motivo inammissibile e comunque implicitamente respinto nel merito.

  • D.L. n. 69/2013

    normativa invocata per sostenere una decadenza più favorevole dalla rateizzazione; la Corte la reputa non applicabile al regime del controllo automatizzato.

  • D.lgs. n. 159/2015

    richiamato incidentalmente per affermare che la disciplina sulla decadenza dalla rateazione è rimasta sostanzialmente immutata.

  • D.P.R. n. 633/1973

    richiamato per analogia alla disciplina dei controlli automatizzati in materia IVA.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo, ma il testo riportato è tronco e non consente ulteriori dettagli.

Massime di principio

  • In materia di ricorso per cassazione per omessa pronuncia, la parte deve indicare in modo specifico e inequivoco la domanda o eccezione dedotta nei gradi di merito, riportandone i termini essenziali e l’atto in cui è stata formulata; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • L’omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata sia logicamente incompatibile con la domanda non espressamente esaminata, perché in tal caso è ravvisabile un rigetto implicito.
  • La disciplina della rateizzazione delle somme scaturite da controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 è speciale rispetto alla rateizzazione delle somme già iscritte a ruolo: non si applica automaticamente la regola dell’art. 19 d.P.R. n. 602/1973.
  • Nel regime del d.lgs. n. 462/1997, il mancato pagamento anche di una sola rata della rateizzazione comporta la decadenza dal beneficio e la reiscrizione a ruolo dell’importo residuo in misura piena.
  • Quando il criterio di calcolo di interessi e sanzioni è predeterminato ex lege, la cartella è sufficientemente motivata mediante il richiamo alla dichiarazione o alla norma che consente di ricostruire l’operazione matematica di liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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