Cassazione Civile, Ordinanza n. 25592/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza della corte d'appello resa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. e, in subordine, contro la sentenza di primo grado del Tribunale. Quanto all'ordinanza, ha dedotto la violazione degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. e la nullità del provvedimento, assumendo che esso fosse stato pronunciato dopo lo svolgimento della trattazione e fosse sorretto da motivazione non succinta, con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e all'art. 111 Cost. Quanto alla sentenza di primo grado, ha denunciato la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2730 e ss. c.c., sostenendo che il tribunale avesse valutato secondo prudente apprezzamento una prova che avrebbe dovuto essere considerata legale. La controparte ha eccepito l'improcedibilità o inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i profili di impugnazione. Ha ritenuto infondate le censure contro l'ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., osservando che essa era stata adottata legittimamente all'esito della prima udienza e prima di qualunque provvedimento ex art. 350 c.p.c., e che l'eventuale motivazione diffusa non integra un vizio proprio deducibile in cassazione. Ha poi dichiarato inammissibile l'impugnazione della sentenza di primo grado perché il ricorso era tardivo: l'ordinanza di inammissibilità dell'appello era stata comunicata il 4 giugno 2021 e da tale data decorreva il termine breve ex art. 325 c.p.c., mentre il ricorso era stato proposto il 24 dicembre 2021. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Consente la declaratoria di inammissibilità dell'appello quando non abbia ragionevole probabilità di essere accolto; il relativo vizio è deducibile solo se il provvedimento presenti vizi propri, ma non per l'eccesso motivazionale.
L'ordinanza di inammissibilità dell'appello non è di per sé impugnabile; contro la sentenza di primo grado è proponibile ricorso per cassazione, con decorrenza del termine breve dalla comunicazione dell'ordinanza.
L'ordinanza ex art. 348-bis deve essere adottata prima della trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c.; nel caso concreto tale limite è stato rispettato.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro evocato per denunciare nullità processuali della decisione impugnata.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione alla dedotta nullità dell'ordinanza di appello.
Invocato per censurare l'asserita erronea valutazione di una prova legale da parte del giudice di merito.
Richiamati in relazione alla disciplina della confessione e della prova legale.
Il termine breve per proporre ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello.
Richiamato come termine lungo applicabile in quanto compatibile.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. è impugnabile per cassazione solo per vizi propri del provvedimento; non è deducibile come nullità la mera motivazione ampia o il contenuto argomentativo più esteso del necessario.
- Perché sia legittima l'ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., essa deve essere resa prima della trattazione dell'appello ai sensi dell'art. 350 c.p.c.; se adottata all'esito della prima udienza e prima di ulteriori provvedimenti istruttori o decisori, il requisito è rispettato.
- Quando l'appello è dichiarato inammissibile con ordinanza comunicata alle parti, il termine breve per impugnare la sentenza di primo grado decorre dalla comunicazione dell'ordinanza stessa; il ricorso per cassazione proposto oltre tale termine è inammissibile.
- La tardività del ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione della sentenza di primo grado anche se la parte abbia contestato separatamente l'ordinanza d'appello.
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