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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25587/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da una società nei confronti di una banca per asserita illegittima segnalazione alla centrale rischi. Il tribunale aveva condannato la banca al risarcimento del danno, quantificato in euro 150.000, e la corte d'appello aveva respinto gli appelli. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. Con il primo ha dedotto violazioni di varie fonti in materia di segnalazioni alla Centrale rischi e vizi ex art. 360 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse errato nella valutazione delle risultanze istruttorie e nella decisione sulla legittimità della segnalazione. Con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2697 e 2043 c.c. e degli artt. 61, 116 e 191 c.p.c., lamentando che la controparte non avesse provato né il danno né il nesso causale tra segnalazione e pregiudizio. Con il terzo ha prospettato omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel rilievo che il danno non sarebbe stato adeguatamente contenuto dalla data di emissione della sentenza che aveva riconteggiato i saldi dare/avere tra le parti. Con il quarto ha dedotto violazione degli artt. 1223, 1227 e 2043 c.c., contestando la sussistenza del nesso causale e la correttezza dei conteggi della consulenza/perizia contabile. Con il quinto ha lamentato violazione degli artt. 115, 244, 245, 246 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2727 c.c., contestando la valutazione delle prove e delle presunzioni. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi fossero formulati in modo promiscuo, cumulando censure eterogenee (violazione di legge, nullità processuale e vizio motivazionale) senza consentire un esame separato; ha inoltre rilevato che le doglianze investivano in realtà l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito, non sindacabili nei termini prospettati. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della banca. Ha ritenuto inammissibili il primo, secondo, quarto e quinto motivo perché cumulavano in modo inestricabile vizi eterogenei e perché, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge, miravano in realtà a contestare l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché il fatto dedotto non era un fatto storico omesso, ma un errore di giudizio. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso devono essere specifici e riconducibili a un vizio processuale o sostanziale determinato; è inammissibile la loro promiscua sovrapposizione quando impedisce di distinguere le censure.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o la valuta in contrasto con il criterio del prudente apprezzamento; non quando si contesta semplicemente la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della regola sull'onere della prova sussiste solo se il giudice addossa la prova alla parte sbagliata; non quando si contesta l'esito della valutazione delle prove raccolte.

  • art. 2043 c.c.

    Le censure che formalmente evocano la responsabilità aquiliana sono inammissibili se, in concreto, mirano soltanto a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 1223 c.c.

    La doglianza sulla causalità e sul danno risarcibile non può tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del fatto già accertato dal giudice di merito.

  • art. 1227 c.c.

    La contestazione del concorso del fatto del creditore o della riduzione del danno è inammissibile quando si risolva nella critica alla valutazione probatoria del giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non quando si contesti il diverso peso attribuito alle prove offerte.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel contesto di censure probatorie, senza che la Corte ravvisasse un effettivo vizio riconducibile alla norma.

  • art. 245 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel contesto di censure probatorie, senza che la Corte ravvisasse un effettivo vizio riconducibile alla norma.

  • art. 246 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel contesto di censure probatorie, senza che la Corte ravvisasse un effettivo vizio riconducibile alla norma.

  • art. 191 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo ai fini della soluzione, poiché le doglianze erano dirette contro la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non rilevante per la decisione di inammissibilità.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quinto motivo, senza che la Corte ritenesse sussistente un vizio autonomamente apprezzabile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • Circolare Banca d'Italia n. 139 del 11 febbraio 1991

    Richiamata dalla ricorrente come fonte regolatrice delle segnalazioni alla centrale rischi, ma le doglianze sono state dichiarate inammissibili per difetti del motivo.

  • Delibera CICR 29 marzo 1994

    Richiamata dalla ricorrente come fonte regolatrice delle segnalazioni alla centrale rischi, ma le doglianze sono state dichiarate inammissibili per difetti del motivo.

  • D.M. 11 luglio 2012 n. 663

    Richiamato dalla ricorrente come fonte regolatrice delle segnalazioni alla centrale rischi, ma le doglianze sono state dichiarate inammissibili per difetti del motivo.

  • d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 artt. 51, 53, 67, 108

    Richiamati dalla ricorrente nel contesto della disciplina bancaria e delle segnalazioni alla centrale rischi, senza superare il vaglio di ammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la formulazione di un motivo che cumuli e sovrapponga censure eterogenee, riferite contemporaneamente ai nn. 3, 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c., quando non consenta di distinguere chiaramente i singoli vizi denunciati.
  • La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per contestare l'accertamento della fattispecie concreta e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di prova legale; non basta contestare il convincimento raggiunto.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice abbia invertito il riparto dell'onere della prova; non quando si censuri l'esito della valutazione delle prove rispetto alla parte onerata.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non l'asserito errore di valutazione o di giudizio sul fatto già esaminato.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se la decisione si fonda su prove non introdotte dalle parti o acquisite al di fuori dei poteri istruttori del giudice, non quando si contesti il diverso peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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