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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26361/2025 del 29/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionata)

La controversia

La controversia nasce dall’applicazione, da parte dell’ente previdenziale privatizzato, di un contributo di solidarietà trattenuto sul trattamento pensionistico di una iscritta. Il Tribunale aveva dichiarato illegittime le trattenute; la Corte d’appello aveva respinto solo in parte il gravame dell’ente. In Cassazione l’ente ha proposto tre motivi: i primi due, strettamente connessi, denunciavano violazione della normativa che disciplina l’autonomia regolamentare della Cassa e delle leggi in tema di equilibrio del sistema previdenziale, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà imposto sui trattamenti già liquidati; il terzo motivo deduceva la prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione delle somme trattenute, invocando la disciplina dei ratei pensionistici e delle differenze dovute a seguito di riliquidazioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha richiamato un orientamento ormai consolidato secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti regolamentari o delibere, un contributo di solidarietà su pensioni già determinate secondo i criteri vigenti, poiché si tratta di un prelievo patrimoniale riservato alla legge ai sensi dell’art. 23 Cost. e non di un criterio di calcolo del trattamento pensionistico, con conseguente incompatibilità con il principio del pro rata. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che la prescrizione quinquennale opera solo per crediti pensionistici liquidi ed esigibili o per ipotesi di riliquidazione della pensione; quando invece si discute dell’indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima, si applica la prescrizione ordinaria decennale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., con condanna dell’ente alle spese, all’ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale nei tre motivi di ricorso

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    base della declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché conforme a un orientamento consolidato

  • art. 2 d.lgs. n. 509/1994

    richiamato dalla ricorrente a fondamento del potere regolamentare della Cassa, ma ritenuto non idoneo a giustificare il contributo di solidarietà sulle pensioni già liquidate

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC

    invocato dalla Cassa come fonte del prelievo, ma ritenuto incompatibile con il potere di imporre una prestazione patrimoniale non prevista dalla legge

  • Delibera CNPADC del 27 giugno 2013

    atto regolamentare/delibera richiamato per giustificare il contributo di solidarietà, ma non idoneo a introdurre un prelievo patrimoniale riservato al legislatore

  • art. 3, comma 12, l. n. 335/1995

    richiamato a sostegno della tesi della Cassa sull’autonomia degli enti previdenziali e sul principio del pro rata

  • art. 1, comma 763, l. n. 296/2006

    richiamato a sostegno della tesi della Cassa, ma non tale da legittimare il contributo di solidarietà sulle pensioni già determinate

  • art. 1, comma 488, l. n. 147/2013

    richiamato per sostenere la legittimità del prelievo

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011

    richiamato dalla Cassa in relazione all’equilibrio del sistema previdenziale e alla legittimazione di misure sui trattamenti

  • artt. 3, 23 e 38 Cost.

    l’art. 23 Cost. è richiamato come parametro decisivo: la prestazione patrimoniale imposta richiede copertura legislativa; gli altri parametri sono evocati dalla ricorrente

  • art. 1, l. n. 147/2013

    richiamato insieme alle altre norme sulla disciplina del contributo di solidarietà e sulla sua estensione

  • art. 2946 c.c.

    ritenuto applicabile al diritto di riliquidazione quando è controverso l’ammontare del trattamento pensionistico in relazione al contributo illegittimo

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    la prescrizione quinquennale richiede che il credito sia liquido ed esigibile; non si applica alla domanda di riliquidazione in esame

  • art. 129 r.d.l. n. 1827/1935

    richiamato dalla ricorrente e interpretato in coerenza con il principio per cui il termine quinquennale vale solo per ratei liquidi ed esigibili

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    ritenuto riferibile alle ipotesi di riliquidazione della pensione, non all’indebita trattenuta derivante da misura patrimoniale illegittima

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato perché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta non accettata, con condanna ulteriore della parte ricorrente

  • art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per la definizione accelerata e per la valutazione legale dei presupposti della condanna ulteriore

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge, non introducibile dall’ente previdenziale con atto regolamentare

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, mediante regolamenti o delibere interne, un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate secondo i criteri legali, perché un prelievo di tale natura integra una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge.
  • Un prelievo qualificato come contributo di solidarietà non rientra nei criteri di determinazione del trattamento pensionistico e non può essere giustificato come mera misura di equilibrio della gestione quando incide su pensioni già determinate.
  • La prescrizione quinquennale dei crediti pensionistici presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; se è contestato l’ammontare del trattamento in ragione di una trattenuta illegittima, la domanda di riliquidazione soggiace alla prescrizione ordinaria decennale.
  • La disciplina sui ratei arretrati e sulle differenze da riliquidazione si applica alle ipotesi di riliquidazione della pensione, non alle domande che mirano a recuperare trattenute operate in base a un prelievo patrimoniale illegittimo.
  • Quando il ricorso si confronta con un orientamento di legittimità consolidato senza offrire argomenti nuovi, la Corte può dichiararlo inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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