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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26292/2025 del 28/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una detenuta volta a ottenere dal Ministero il pagamento delle prestazioni di lavoro carcerario svolte senza interruzione tra il settembre 2012 e il giugno 2017 in diversi istituti penitenziari, assumendo di avere percepito un trattamento economico inferiore a quello dovuto. In appello, la domanda era stata accolta solo nei limiti della prescrizione quinquennale, ritenendo la Corte territoriale che il termine decorresse dalla cessazione di ciascun rapporto periodicamente instaurato e non dalla fine complessiva del rapporto di lavoro carcerario. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto, in un unico motivo, violazione e falsa applicazione di varie disposizioni processuali e sostanziali e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d'appello si fosse pronunciata in difformità rispetto alle allegazioni e prove sullo svolgimento ininterrotto della prestazione, con motivazione solo apparente; ha inoltre contestato la qualificazione della prestazione come una pluralità di rapporti autonomi ai fini della prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Richiamando un precedente recente, ha affermato che il lavoro carcerario deve essere ricondotto a un rapporto unitario, senza rilievo delle diverse mansioni svolte, delle differenti strutture penitenziarie e degli intervalli non lavorati. Ne consegue che il dies a quo della prescrizione coincide con la cessazione del rapporto nel suo complesso, avvenuta nel giugno 2017; poiché il ricorso introduttivo era stato notificato il 14 marzo 2022, il credito non risultava prescritto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 20 e 22 L. n. 354/1975

    richiamati come base normativa della pretesa retributiva per il lavoro carcerario; la Corte ne trae il contesto della domanda ma decide la causa sul diverso profilo della prescrizione

  • art. 416 c.p.c.

    norma processuale invocata dalla ricorrente come violata

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    norma processuale invocata dalla ricorrente come violata

  • art. 2697, comma 2, c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel denunciare errata applicazione delle regole sull'onere della prova

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel censurare la decisione d'appello per difformità rispetto alle risultanze processuali

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente sotto il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per denunciare motivazione meramente apparente

  • art. 15 L. n. 354/1975

    richiamato nel motivo di ricorso come disposizione del sistema del lavoro penitenziario

  • art. 19, n. 4, d.lgs. n. 81/2015

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 2246 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso per il vizio di motivazione

  • art. 6 CEDU

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro del giusto processo

Massime di principio

  • Il lavoro carcerario va considerato, ai fini della prescrizione dei crediti retributivi, come rapporto unitario, anche se si è svolto presso diversi istituti penitenziari, con mansioni diverse e con intervalli non lavorati.
  • Per le prestazioni di lavoro carcerario il dies a quo della prescrizione del credito retributivo decorre dalla cessazione del rapporto nel suo complesso e non dalla fine di ciascun singolo segmento lavorativo.
  • Quando la cessazione complessiva del rapporto cade entro il quinquennio anteriore alla notifica dell'atto introduttivo, l'eccezione di prescrizione deve essere respinta.
  • La qualificazione del rapporto come unitario prevale su una ricostruzione frammentata in rapporti autonomi ai fini del computo della prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaNullità

Testo integrale

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