Cassazione Civile, Ordinanza n. 26293/2025 del 28/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dipendente pubblica volta ad ottenere il ricalcolo della retribuzione individuale di anzianità (RIA) e degli scatti biennali, assumendo che dovesse essere integralmente valorizzato il servizio pre-ruolo svolto in regime convenzionato e che, per tale ragione, l’anzianità utile dovesse incidere anche sul livello retributivo iniziale e sui successivi incrementi. La Corte d’appello aveva accolto in parte la domanda, condannando l’amministrazione al pagamento di una somma a titolo di differenze retributive. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale si era discostata da quanto allegato e provato in ordine ai conteggi e all’importo già corrisposto; (2) violazione dell’art. 7, comma 1, d.l. 384/1992 conv. in l. 438/1992, deducendo l’inapplicabilità dell’art. 51, comma 3, l. 388/2000 e della sentenza n. 4/2024 della Corte costituzionale; (3) violazione dell’art. 1, comma 1, d.P.R. 44/1990, per non estendere al comparto Regioni ed enti locali l’istituto della maggiorazione RIA previsto per il comparto Ministeri; (4) violazione dell’art. 41, comma 7, d.P.R. 347/1983, per l’erroneo riconoscimento di uno scatto per il periodo 1.1.1989/31.12.1990, che la Regione riteneva non spettante; (5) violazione dell’art. 44, comma 1, d.P.R. 333/1990 e dell’art. 42, comma 1, l.r. Campania n. 12/1991, perché tali norme non prevedevano per quel comparto lo scatto riconosciuto dalla sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli fondati alla luce di un precedente recente, e ha affermato che per il personale del comparto Regioni ed enti locali non è applicabile l’istituto della maggiorazione RIA previsto per il comparto Ministeri; inoltre, la disciplina del d.P.R. 333/1990 e della legge regionale di recepimento non conteneva clausole di salvaguardia né prevedeva ulteriori scatti per il periodo 1989-1990. Di conseguenza, ha cassato la sentenza d’appello con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso della Regione, ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Napoli e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché decida uniformandosi al principio per cui il personale del comparto Regioni ed enti locali non può invocare la maggiorazione RIA prevista per il comparto Ministeri né pretendere scatti ulteriori per il periodo 1.1.1989/31.12.1990. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio.
Norme richiamate
la ricorrente ne invocava la violazione per sostenere che la Corte d'appello si era pronunciata in difformità rispetto alle allegazioni e prove sui conteggi retributivi; la Cassazione non sviluppa una specifica ratio su questa norma, ma accoglie il ricorso nel suo complesso per l'erronea applicazione della disciplina sostanziale sulla RIA.
art. 7, comma 1, d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in l. 14 novembre 1992, n. 438
norma ritenuta non applicabile al personale del comparto Regioni ed enti locali nella fattispecie, in quanto riferita al diverso istituto della maggiorazione RIA del comparto Ministeri.
art. 51, comma 3, l. 23 dicembre 2000, n. 388
la norma interpretativa richiamata dalla Corte d'appello è ritenuta non estensibile alla fattispecie e comunque venuta meno per effetto della dichiarazione di incostituzionalità richiamata in ricorso.
sentenza Corte costituzionale n. 4/2024
menzionata come decisione che ha dichiarato incostituzionale la norma interpretativa richiamata; la Cassazione la cita nel contesto dell'inapplicabilità della disciplina invocata dalla lavoratrice.
art. 1, comma 1, d.P.R. 44/1990
norma relativa al comparto Ministeri, non estensibile al comparto Regioni ed enti locali.
art. 41, comma 7, d.P.R. 347/1983
richiamato dalla Regione per escludere ulteriori scatti oltre il termine previsto; la Corte aderisce all'impostazione secondo cui la progressione economica per scatti e classi cessa al 31.12.1982 nel sistema richiamato dal ricorso.
art. 44, comma 1, d.P.R. 333/1990
disposizione decisiva: prevede l'incremento della RIA per il periodo 1.1.1987-31.12.1988 e non contempla ulteriori scatti per il periodo 1.1.1989-31.12.1990.
art. 42, comma 1, l.r. Campania n. 12/1991
norma di recepimento regionale che, insieme al d.P.R. 333/1990, non prevede lo scatto ulteriormente riconosciuto dalla Corte d'appello.
richiamato per recepire la motivazione del precedente di legittimità n. 5513/2025.
Massime di principio
- Il trattamento economico di anzianità va determinato secondo la disciplina specifica del comparto di appartenenza del dipendente: non è consentita l'estensione automatica di istituti retributivi previsti per un comparto diverso se la normativa applicabile non lo prevede espressamente.
- Quando una contrattazione o una disciplina di comparto definisce in modo completo l'incremento della retribuzione individuale di anzianità per un dato periodo, non possono essere riconosciuti scatti ulteriori in assenza di una clausola di salvaguardia o di una previsione espressa.
- La norma interpretativa richiamata a sostegno di una maggiore anzianità utile non può essere applicata oltre i limiti soggettivi e oggettivi del sistema cui si riferisce, specie se il relativo presupposto normativo è stato poi espunto dall'ordinamento per declaratoria di incostituzionalità.
- Nel ricorso per cassazione le censure che investono la corretta qualificazione della disciplina retributiva e il periodo di maturazione del beneficio possono essere trattate unitariamente quando attaccano il medesimo presupposto logico-giuridico della decisione di merito.
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