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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26321/2025 del 29/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una sentenza della corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado resa tra le parti. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del comune, articolando due motivi di impugnazione. Prima della decisione, tuttavia, il difensore del ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso con procura speciale; il comune ha poi depositato dichiarazione di adesione alla rinuncia, con procura speciale per l'accettazione. La Corte si è dunque concentrata non sui motivi di merito del ricorso, ma sugli effetti processuali della rinuncia e della relativa adesione, nonché sul regime delle spese e sul raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Ha rilevato che la rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura accettizia ai fini dell'efficacia estintiva del processo, mentre l'accettazione della controparte rileva solo per le spese. Poiché nella specie la controricorrente ha espressamente aderito alla rinuncia, la Corte ha escluso ogni provvedimento sulle spese ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. e ha anche escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo applicabile tale misura solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    La rinuncia agli atti del giudizio determina l'estinzione del processo quando è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione; la norma fonda sia il diritto di accettare la rinuncia sia quello di non accettarla.

  • art. 391 c.p.c.

    L'accettazione della rinuncia rileva solo ai fini della regolamentazione delle spese nel giudizio di cassazione, consentendo la condanna della parte che vi ha dato causa in mancanza di accettazione.

  • art. 391 c.p.c.

    In presenza di adesione alla rinuncia da parte del controricorrente, la Corte ha escluso la necessità di provvedere sulle spese.

  • Contributo unificato

    Il raddoppio del contributo unificato è misura applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del giudizio senza che abbia carattere accettizio in senso stretto; l'accettazione della controparte non è condizione di efficacia della rinuncia, ma incide solo sugli effetti accessori, in particolare sulle spese.
  • Nel giudizio di cassazione, quando la parte controricorrente aderisce espressamente alla rinuncia, la Corte può dichiarare l'estinzione del processo senza provvedere sulle spese.
  • Il raddoppio del contributo unificato, essendo misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non può essere applicato fuori dai casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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