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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26348/2025 del 29/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (azienda sanitaria)

La controversia

Un lavoratore già addetto alla sanità penitenziaria presso il Ministero della Giustizia, transitato nel 2008 a un'azienda sanitaria locale in attuazione della disciplina sul trasferimento delle funzioni sanitarie penitenziarie al SSN, aveva ottenuto in appello il riconoscimento dell'inquadramento nella categoria D, livello economico D3, con condanna della sola ASL al pagamento delle differenze retributive. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione delle norme di legge e contrattuali che regolano il trasferimento, sostenendo che l'inquadramento dovesse essere determinato solo in base al maturato economico al momento del passaggio, nel rispetto del divieto di reformatio in peius, e non anche sulla base dell'anzianità di servizio complessiva. Ha inoltre osservato che la progressione economica nel comparto sanità non avviene automaticamente per anzianità, ma tramite selezioni previste dalla contrattazione collettiva, e che l'anzianità doveva rilevare solo per altri istituti e non per la fascia stipendiale.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso e ha accolto il motivo. Ha interpretato la disciplina del riordino della sanità penitenziaria e il DPCM 1 aprile 2008 nel senso che, al momento del transito, va garantita la conservazione del trattamento economico complessivamente goduto, eventualmente mediante assegno ad personam, ma non può pretendersi l'attribuzione automatica di una fascia economica più alta sulla base della sola anzianità di servizio. Ha quindi affermato che il servizio prestato presso il Ministero della Giustizia rileva per le finalità giuridiche, previdenziali ed economiche in cui l'anzianità è presupposto, ma non comporta automaticamente il riconoscimento di progressioni economiche nel nuovo comparto. La sentenza d'appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda del lavoratore. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per il diverso esito delle decisioni, mentre le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del controricorrente; nulla è stato disposto per il Ministero della Giustizia, rimasto senza attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    norma evocata per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto e contratti collettivi.

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per escludere che il ricorso fosse oscuro, lacunoso o privo di specificità.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente la decisione nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 97 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma elaborazione decisiva nella motivazione.

  • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 31

    evocato dal ricorrente quale parametro normativo in materia di trasferimento/mobilità del personale.

  • L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 283, lett. b)

    norma che prevede modalità e procedure per il trasferimento al SSN dei rapporti di lavoro del personale sanitario penitenziario.

  • D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230, artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6

    regolano il riordino della medicina penitenziaria, il trasferimento delle funzioni sanitarie al SSN e il passaggio del personale, con definizione delle forme e procedure in contrattazione collettiva.

  • DPCM 1 aprile 2008, art. 3, comma 2

    stabilisce inquadramento nei corrispondenti profili del SSN sulla base del maturato economico, conservazione del servizio ai fini giuridici, previdenziali ed economici, e tutela del trattamento economico complessivo tramite assegno ad personam se necessario.

  • CCNL comparto Sanità 1998/2001, art. 35

    indicato come fonte che prevede la progressione economica orizzontale mediante meccanismi selettivi e non automaticamente per anzianità.

  • D.L. 30 novembre 1998, n. 419, art. 5

    richiamato quale base del riordino della medicina penitenziaria e della delega al Governo.

Massime di principio

  • Nel trasferimento di personale da un'amministrazione a un'altra, l'inquadramento nel comparto di destinazione va ricostruito secondo la disciplina speciale del trasferimento e le tabelle di corrispondenza tra profili, senza trasformare automaticamente l'anzianità maturata nel precedente impiego in diritto a una superiore fascia economica nel nuovo ordinamento.
  • Il principio di irriducibilità del trattamento economico impone di salvaguardare il complessivo emolumento già in godimento al momento del passaggio, anche mediante assegno ad personam riassorbibile, ma non attribuisce di per sé un miglioramento retributivo rispetto alla posizione di provenienza.
  • L'anzianità di servizio trasferita può rilevare per gli istituti legali e contrattuali che vi collegano espressamente effetti giuridici, previdenziali o economici, ma non consente di ottenere progressioni stipendiali svincolate dai meccanismi selettivi previsti dal contratto collettivo del comparto di destinazione.
  • Nel comparto sanitario, quando la progressione economica orizzontale è subordinata a procedure selettive e criteri meritocratici, essa non può essere riconosciuta in via automatica per il solo decorso del tempo o per l'anzianità pregressa maturata presso un diverso datore di lavoro.
  • In tema di trasferimento di lavoratori nell'ambito di operazioni di riordino pubblico, il diritto sovranazionale tutela il mantenimento della posizione economica precedente, ma non impone che il lavoratore trasferito ottenga una collocazione più favorevole di quella già goduta prima del passaggio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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