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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26295/2025 del 28/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di un dipendente di un ente regionale non economico a percepire l'indennità di percorrenza chilometrica prevista dalla contrattazione collettiva di settore, non più corrisposta per il periodo da maggio 2015 al 13 novembre 2019. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo applicabile al rapporto il CCNL di diritto privato richiamato dal lavoratore, nonostante il datore fosse un ente pubblico, e reputando provati i presupposti documentali dell'emolumento. Nel ricorso per cassazione l'ente ha dedotto: 1) violazione della normativa regionale sul trasferimento del personale e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il lavoratore non sarebbe mai stato formalmente trasferito all'ente e che avrebbe operato solo in regime di avvalimento; 2) violazione della disciplina collettiva e dell'art. 7-bis d.l. 120/2021, assumendo che il CCNL di diritto privato sarebbe divenuto operante per rapporti alle dipendenze di un datore pubblico solo con tale intervento normativo; 3) violazione dell'art. 6, comma 12, d.l. 78/2010 e dell'art. 97 Cost., sostenendo che le regole di contenimento della spesa pubblica avrebbero impedito la corresponsione dell'indennità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché diretto a contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito e fondato su una diversa qualificazione del rapporto non adeguatamente allegata nei gradi di merito; ha ritenuto infondato il secondo motivo, richiamando il proprio orientamento secondo cui la disciplina speciale degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti da enti pubblici non economici è compatibile con il pubblico impiego contrattualizzato e consente l'applicazione del CCNL di diritto privato quanto a qualifiche, mansioni e trattamento economico; ha infine respinto il terzo motivo, affermando che l'art. 6 d.l. 78/2010 non si applica direttamente alle regioni e agli enti locali, ma opera come principio di coordinamento della finanza pubblica, sicché non basta a escludere l'efficacia della clausola collettiva sull'indennità chilometrica. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della parte ricorrente alle spese e con distrazione a favore del difensore antistatario della parte resistente.

Norme richiamate

  • artt. 12 L.R. n. 3/2010

    richiamati dal ricorrente per sostenere che il rapporto del dipendente fosse solo di avvalimento e non di formale trasferimento all'ente; la Corte non accoglie tale lettura perché la doglianza è inammissibile e non scalfisce l'accertamento di fatto di merito.

  • Deliberazione della Giunta Regionale n. 863/2010

    utilizzata come base documentale per il trasferimento del personale; la Corte valorizza l'elenco del personale da trasferire e l'opzione per il passaggio come riscontri dell'accertamento di merito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ritiene che l'accertamento di merito sia stato compiuto sulla base della documentazione acquisita agli atti.

  • artt. 15 e 54 CCNL 2.8.2006 e 7.12.2010

    richiamati per contestare la spettanza dell'indennità chilometrica; la Corte afferma la compatibilità del CCNL con il rapporto di lavoro pubblico privatizzato nei limiti del trattamento economico e delle mansioni.

  • art. 23 CIRL Regione Puglia

    richiamato in combinazione con il CCNL per fondare la pretesa economica; non viene smentito dalla Corte, che ne conferma l'operatività nel quadro descritto.

  • art. 7-bis d.l. n. 120/2021

    invocato per sostenere che solo da tale momento il CCNL sarebbe applicabile ai rapporti alle dipendenze di datore pubblico; la Corte non accoglie la tesi, richiamando precedenti favorevoli all'applicazione della disciplina collettiva anche prima di tale norma.

  • art. 6, comma 12, d.l. n. 78/2010

    la Corte chiarisce che la disposizione non si applica direttamente alle regioni e agli enti assimilati, ma come principio di coordinamento della finanza pubblica; perciò non impedisce di per sé la corresponsione dell'indennità prevista dal CCNL.

  • art. 97 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buona amministrazione e contenimento della spesa; non viene ritenuto sufficiente a escludere il diritto all'indennità.

  • d.lgs. n. 165/2001

    la Corte ribadisce che il rapporto è soggetto alle regole generali del pubblico impiego privatizzato e, in particolare, alla disciplina sull'inquadramento e sulle mansioni.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    indicato dalla Corte come norma prevalente per escludere che l'applicazione del CCNL di diritto privato possa estendersi all'acquisizione del diritto all'inquadramento per effetto di mansioni superiori.

  • l. n. 124/1985

    richiamata come base della disciplina speciale degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti dagli enti pubblici non economici.

  • d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel lavoro pubblico privatizzato, la riconducibilità del rapporto a un ente pubblico non esclude l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato per gli aspetti relativi a qualifiche, mansioni e trattamento economico, quando la disciplina speciale del settore lo consenta.
  • La censura di legittimità che si risolva nella contestazione dell'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito è inammissibile, soprattutto se introduce una diversa qualificazione del rapporto non chiaramente dedotta nei gradi precedenti.
  • Le norme di contenimento della spesa pubblica richiamate in via generale non sono di per sé sufficienti a paralizzare clausole collettive che prevedano specifici emolumenti, se la disposizione invocata opera solo come principio di coordinamento e non come divieto diretto.
  • L'applicazione del contratto collettivo al rapporto di lavoro pubblico privatizzato non comporta automaticamente l'estensione delle regole collettive alla diversa materia dell'inquadramento per mansioni superiori, che resta governata dalla disciplina speciale del d.lgs. n. 165/2001.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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