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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26294/2025 del 28/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un detenuto aveva chiesto la condanna del Ministero a corrispondergli ulteriori somme a titolo di retribuzione per attività lavorativa svolta all’interno del carcere tra dicembre 2006 e agosto 2010, per mansioni di scopino, piantone, porta vitto e magazziniere. Rivendicava l’applicazione del CCNL ritenuto pertinente alla mansione di operaio di II livello nel settore pulizie, con conseguente adeguamento del trattamento economico, oltre al pagamento di straordinari, lavoro domenicale e festivo, tredicesima mensilità, indennità sostitutiva delle ferie non godute e TFR. La Corte d’appello aveva negato la domanda ritenendo che, nel lavoro penitenziario, la mercede non si determini automaticamente sulla base dell’intero contratto collettivo invocato dal lavoratore, ma secondo le misure percentuali fissate dalla commissione competente, nel rispetto del minimo di legge; aveva inoltre rilevato che non era stata dedotta la violazione del limite minimo, che il trattamento percepito era adeguato ex art. 36 Cost. e che mancava prova del lavoro straordinario e della mancata fruizione delle ferie, oltre a risultare il pagamento con quote mensili conglobate per tredicesima e TFR. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione e falsa applicazione di norme di diritto e contratti collettivi, per avere la Corte territoriale applicato il CCNL del lavoro domestico invece del CCNL servizi di pulizia; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte avrebbe erroneamente ritenuto non contestata la conformità al minimo di legge della retribuzione corrisposta; 3) omesso esame di un fatto decisivo e mancata ammissione di prove, per non aver disposto consulenza tecnica d’ufficio e ordine di esibizione del registro presenze necessario a dimostrare l’orario effettivo di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché il ricorrente si limitava a ribadire la propria tesi sull’applicazione integrale del CCNL prescelto senza confutare la ricostruzione della Corte d’appello, fondata sulla disciplina speciale del lavoro carcerario e sulla competenza della commissione a determinare la mercede entro il minimo di legge. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, sia perché rivolto contro una seconda ratio decidendi autonoma e sufficiente, cioè la carenza di prova dell’orario effettivamente svolto, sia perché l’ordine di esibizione richiesto aveva carattere residuale e non poteva servire a supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio, restando rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e ritenuto nella specie meramente esplorativo. Il ricorso è stato quindi respinto senza statuizione sulle spese, poiché il controricorso del Ministero era stato depositato tardivamente ed era improcedibile. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge e di contratto collettivo è stata dedotta, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per proporre una diversa lettura del merito o per censurare in modo astratto la valutazione delle prove, specie se il motivo non supera una ratio decidendi autonoma.

  • art. 210 c.p.c.

    L’ordine di esibizione è mezzo istruttorio residuale, utilizzabile solo quando la prova del fatto non sia acquisibile altrimenti e non per supplire alla carenza dell’onere probatorio della parte istante.

  • art. 36 Cost.

    La Corte d’appello ha ritenuto adeguato il trattamento economico percepito perché non inferiore ai due terzi di quello previsto dai contratti collettivi di riferimento individuati dalla commissione competente.

  • L. n. 354/1975

    La disciplina del lavoro carcerario è speciale e la determinazione della relativa mercede è rimessa a una commissione, nel rispetto del limite minimo fissato dalla legge.

  • art. 370 c.p.c.

    Per i ricorsi notificati dopo il 1° gennaio 2023 si applica il testo novellato, con conseguenze sulla tempestività del controricorso.

  • art. 74, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002

    L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non comporta che lo Stato sopporti anche le spese dovute alla parte vittoriosa.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi autonoma e sufficiente della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre la propria ricostruzione dei fatti o del diritto.
  • Nel lavoro penitenziario la retribuzione non si determina automaticamente in base all’intero CCNL invocato dal lavoratore, ma secondo la disciplina speciale del trattamento economico dei detenuti, fissata dalla normativa di settore e dalla commissione competente entro il minimo di legge.
  • Ai fini dell’adeguatezza del compenso del detenuto-lavoratore rileva il parametro legale del minimo, che può essere integrato dal riferimento ai contratti collettivi individuati per l’attività svolta, senza che ciò comporti l’applicazione integrale del CCNL prescelto dalla parte.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove quando la censura è diretta a contestare l’apprezzamento del giudice di merito o a superare una statuizione autonoma che regge da sola la decisione.
  • L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ha natura residuale e non può essere utilizzato per colmare il difetto di prova della parte istante, dovendo il giudice negarlo quando l’istanza sia esplorativa o la prova sia acquisibile con altri mezzi.
  • Il tardivo deposito del controricorso ne determina l’improcedibilità e impedisce di tenerne conto ai fini della decisione; la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta inoltre l’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
  • L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non esonera la parte soccombente dal pagamento delle spese dovute alla controparte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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