Sentenza n. 215/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione dirigenziale n. DPC026/161 dell’11 giugno 2025, pubblicata in data 12 giugno 2025 sul sito web della Regione Abruzzo, con la quale il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo ha rilasciato alla Teramo Ambiente s.p.a., ai sensi degli articoli 29-ter e 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, l’autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione, l’esercizio e l’installazione dell’impianto di digestione anaerobica per il trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani nel Comune di Teramo, finanziato nell’ambito del PNRR; - del parere istruttorio favorevole con prescrizioni espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province dell’Aquila e di Teramo con nota prot. n. 5479 del 7 aprile 2025; - del parere favorevole con prescrizioni espresso dal Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR con nota prot. n. 10284 dell’8 aprile 2025; - dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Teramo con nota prot. n. 7025 del 23 maggio 2025; - del parere di compatibilità forestale e demaniale espresso dal Servizio Foreste e Parchi della Regione Abruzzo; - del parere espresso dalla Provincia di Teramo - Settore Valorizzazione Ambientale in data 3 aprile 2025; - del parere espresso dal Servizio Genio Civile di Teramo con nota prot. n. RA/0270035/24 dell’1 luglio 2024; - del verbale dell’8 aprile 2025 conclusivo della conferenza di servizi indetta dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali alla determinazione dirigenziale del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo n. DPC026/161 dell’11 giugno 2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dall’associazione Ambiente & Sicurezza Città di Teramo in data 5 gennaio 2026: - della deliberazione della Giunta del Comune di Teramo n. 380 del 3 ottobre 2025, pubblicata sull’albo pretorio on line del Comune di Teramo a far data dal 7 ottobre 2025, avente ad oggetto “PNRR M2C.1.I.1.1.B Realizzazione di biodigestore lavori di demolizione e rimozione della struttura dell’ex inceneritore di Carapollo e bonifica dell’area giusta d.d. n. 419 del 03.03.2025 approvazione SFTE CUP D42F22000880001” nonché degli atti e documenti ivi richiamati ed approvati, quali: a) la determinazione dirigenziale del Comune di Teramo n. 126 del 29 settembre 2025, recante ad oggetto “PNRR M2C.1.I.1.1. Biodigestore lavori di demolizione e rimozione della struttura dell’ex inceneritore di Carapollo e bonifica dell’area giusta d.d. n. 419 del 03.03.2025- Approvazione atti di verifica e validazione CUP D42F22000880001”; b) lo studio di fattibilità tecnica ed economica a firma dell’ingegner Luca Taglieri; - della deliberazione della Giunta del Comune di Teramo n. 432 dell’11 novembre 2025, successivamente pubblicata sull’albo pretorio on line del Comune di Teramo; - della determinazione dirigenziale dell’Area Urbanistica e Sostenibilità del Comune di Teramo n. 272 del 9 dicembre 2025, recante ad oggetto “PNRR M2C1I1.1.B Biodigestore demolizione ex inceneritore di Carapollo e bonifica Determina a contrarre per l’affidamento congiunto SIA e esecuzione lavori mediante procedura aperta (art 71 dlgs 36/2023) CUP D42F22000880001 € 3.195.025,74 CIG da assegn”(are); - del verbale di validazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, approvato con la predetta determinazione dirigenziale; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di digestione anaerobica per il trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani, nonché atti paesaggistici, progettuali e di gara connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ha impugnato l'AIA regionale e gli atti presupposti relativi alla realizzazione di un biodigestore finanziato dal PNRR, deducendo: omessa conclusione del procedimento di bonifica dell'area e violazione del principio di precauzione; indisponibilità dell'area da parte del soggetto attuatore, in violazione dell'art. 11 d.P.R. 380/2001; mancato rispetto della distanza minima dal centro abitato prevista dal Piano regionale di gestione dei rifiuti; violazione della distanza minima dal confine prevista dal regolamento edilizio comunale; contraddittorietà, erroneità dei presupposti e carenza di istruttoria del parere paesaggistico; violazione del vincolo di immodificabilità decennale delle aree boschive percorse dal fuoco; omesso coordinamento dell'AIA con il procedimento autorizzatorio per la realizzazione di impianti di produzione e immissione in rete del biometano. Con motivi aggiunti ha impugnato ulteriori deliberazioni e determinazioni del Comune di Teramo concernenti l'approvazione e validazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, l'individuazione della centrale unica di committenza e la determina a contrarre, deducendo violazione della disciplina sui rifiuti e delle prescrizioni dell'AIA, incoerenza tra i livelli progettuali, carenza di istruttoria e motivazione, incompetenza degli organi comunali e illegittimità derivata. Le amministrazioni e la società controinteressata hanno eccepito, tra l'altro, il difetto di legittimazione e di interesse ad agire dell'associazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di riunione con altro ricorso, ritenendo non dimostrata una connessione sostanziale tale da imporre una decisione uniforme e rilevando che la riunione avrebbe frustrato la celerità del rito speciale applicabile agli interventi finanziati dal PNRR. Ha poi accolto l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione ad agire e ha dichiarato inammissibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, senza esaminare i vizi dedotti contro l'AIA e gli atti comunali. Il Collegio ha distinto la legittimazione ex lege delle associazioni iscritte nell'elenco previsto dalla l. 349/1986 dalla legittimazione riconoscibile in concreto alle associazioni non iscritte, subordinata al possesso cumulativo di un fine statutario non occasionale di tutela ambientale, di adeguata rappresentatività e stabilità organizzativa e di effettivo collegamento territoriale con il bene collettivo inciso. Ha ritenuto non sufficiente, nel caso concreto, la previsione statutaria solo marginale della tutela ambientale, in assenza di specifiche attività ambientali contemplate dallo statuto; ha inoltre rilevato la mancata prova di una stabile attività organizzativa ambientale ulteriore rispetto alla partecipazione procedimentale e alle iniziative giudiziarie, nonché l'esiguo numero degli associati e la mancata dimostrazione dell'effettiva ammissione dei nuovi aderenti. La partecipazione procedimentale dei portatori di interessi diffusi è stata ritenuta distinta dalla legittimazione processuale e non idonea, da sola, a fondarla. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa dell'autorizzazione integrata ambientale impugnata.
art. 29-sexies d.lgs. 152/2006
Richiamato quale base normativa del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022, convertito dalla l. 108/2022
Rilevante per il rito applicabile agli interventi finanziati dal PNRR e per la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; la sua esigenza di celerità ha concorso al rigetto della richiesta di riunione.
Prevede l'elenco delle associazioni ambientaliste cui è riconosciuta la legittimazione ex lege; l'associazione ricorrente non vi rientrava.
Richiamato insieme all'art. 18, comma 5, per individuare la legittimazione ex lege delle associazioni ambientaliste riconosciute.
Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessun può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui
Esprime la regola generale della legittimazione ad agire in nome proprio per la tutela di posizioni altrui, applicabile al processo amministrativo tramite il rinvio esterno.
Consente l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile per quanto non disciplinato dal codice del processo amministrativo, fondando il richiamo all'art. 81 c.p.c.
Riconosce ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati la possibilità di partecipare al procedimento, ma tale facoltà non implica automaticamente la legittimazione a proporre ricorso.
art. 118, comma 4, Cost.
Richiamato quale fonte costituzionale a sostegno dell'orientamento secondo cui la stabilità temporale dell'associazione non è requisito necessario per la legittimazione processuale.
artt. 2, 3 e 9 Convenzione di Aarhus del 1998
Richiamati quali fonti internazionali che ostano alla necessità della stabilità temporale dell'associazione quale requisito autonomo di legittimazione.
Richiamato quale fonte primaria a sostegno dell'irrilevanza della mera stabilità temporale dell'associazione, ferma la necessità degli altri requisiti sostanziali.
Invocato dalla ricorrente per contestare la disponibilità dell'area da parte del soggetto attuatore; il motivo non è stato esaminato per la definizione in rito.
Invocato dalla ricorrente in relazione al vincolo di immodificabilità delle aree boschive percorse dal fuoco; il motivo non è stato esaminato.
Massime di principio
- Le associazioni ambientaliste non iscritte nell'elenco previsto dalla l. 349/1986 possono agire in giudizio per la tutela di interessi ambientali solo se dimostrano cumulativamente il perseguimento non occasionale di una finalità statutaria ambientale, un'adeguata rappresentatività e stabilità organizzativa e un effettivo collegamento territoriale con il bene collettivo inciso.
- La stabilità temporale dell'associazione, intesa come durata della sua esistenza, non costituisce di per sé requisito necessario per la legittimazione ad agire, purché siano dimostrati gli altri requisiti sostanziali di finalità statutaria ambientale, stabilità organizzativa e stabilità territoriale.
- La previsione meramente marginale della tutela ambientale tra una pluralità di finalità associative, accompagnata dalla mancata indicazione di specifiche attività ambientali e dall'assenza di prova di una stabile attività organizzativa in materia, non dimostra il perseguimento non occasionale dello scopo ambientale né fonda la legittimazione processuale.
- La partecipazione procedimentale riconosciuta ai portatori di interessi diffusi ai sensi dell'art. 9 l. 241/1990 ha funzione collaborativa e difensiva, ma non attribuisce automaticamente la legittimazione ad agire in giudizio, che richiede una situazione giuridica qualificata.
- L'esiguità della base associativa e la mancata prova dell'effettiva ammissione dei nuovi aderenti possono escludere l'adeguata rappresentatività e stabilità organizzativa necessarie per impugnare provvedimenti incidenti su interessi ambientali collettivi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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