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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17107/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2000, con il quale l'Ufficio ha imputato al socio di una società a responsabilità limitata, in proporzione alla sua quota di partecipazione, utili extrabilancio accertati nei confronti della società a seguito della vendita di un immobile. In primo grado il contribuente ha ottenuto l'annullamento dell'atto; in appello la CTR aveva inizialmente rigettato la pretesa erariale, ma la sentenza è stata cassata con rinvio. Nel giudizio di rinvio la CTR ha rigettato il ricorso originario del contribuente, ritenendo vincolante il giudicato interno/esterno formatosi su alcune questioni e dichiarando inammissibili alcune deduzioni difensive come nuove. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: ha censurato la qualificazione della presunzione di distribuzione degli utili ai soci come presunzione legale anziché semplice; la dichiarazione di novità e inammissibilità delle prove contrarie; l'omesso esame della deduzione secondo cui mancava prova del pagamento del corrispettivo alla società; la violazione delle norme sull'accertamento induttivo; l'erronea affermazione di un giudicato interno sui costi; l'erronea ritenuta opponibilità al socio del giudicato formatosi sulla società; e, infine, l'interpretazione dell'avviso di accertamento quanto all'importo del maggior reddito accertato, che la CTR aveva ritenuto frutto di mero errore materiale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR non ha attribuito natura assoluta alla presunzione di distribuzione degli utili; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché le deduzioni erano state correttamente considerate nuove e, in ogni caso, esaminate nel merito; ha dichiarato inammissibili il terzo, il quarto e il quinto motivo, osservando che nel giudizio di rinvio erano precluse contestazioni che tendevano a rimettere in discussione il fatto storico e l'oggetto della controversia definiti dalla precedente cassazione con rinvio; ha dichiarato inammissibile il sesto motivo perché fondato su un giudicato esterno non risultante dalla sentenza impugnata né dagli atti richiamati; ha ritenuto il settimo motivo in parte inammissibile e comunque infondato, poiché la CTR aveva legittimamente interpretato l'avviso di accertamento e qualificato come mero errore materiale l'indicazione dell'importo inferiore. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate. La Corte ha inoltre rilevato che la dichiarazione di adesione alla rottamazione ter prodotta dal ricorrente non era sufficiente a definire il giudizio, non essendo dimostrato il pagamento delle rate né la riferibilità immediata delle cartelle all'atto impugnato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ.

    Indica il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ.

    Indica il vizio di omesso esame di fatti decisivi dedotto in cassazione.

  • art. 384 c.p.c.

    artt. 384 e 394 cod. proc. civ.

    Nel giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione.

  • art. 394 c.p.c.

    artt. 384 e 394 cod. proc. civ.

    Il giudizio di rinvio è chiuso e non consente nuove difese o richieste che alterino il tema decisorio già delimitato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova sulla distribuzione degli utili extrabilancio e sulla prova contraria.

  • art. 2929 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova dell'effettiva corresponsione del corrispettivo e al tema probatorio.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    artt. 39, 40 e 41 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dal ricorrente in tema di accertamento e presupposti della ricostruzione del reddito.

  • art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973

    artt. 39, 40 e 41 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dal ricorrente in tema di accertamento e presupposti della ricostruzione del reddito.

  • art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973

    artt. 39, 40 e 41 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dal ricorrente in tema di accertamento e presupposti della ricostruzione del reddito.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione al giudicato e alla sua opponibilità tra società e socio.

  • artt. 1, 3, 5, 6, 11 d.P.R. n. 598 del 1973

    artt. 1, 3, 5, 6, 11 d.P.R. n. 598 del 1973

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sul giudicato interno e sulla disciplina del reddito societario.

  • art. 112 c.p.c.

    artt. 112, 113 e 346 cod. proc. civ.

    Richiamato per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 113 c.p.c.

    artt. 112, 113 e 346 cod. proc. civ.

    Richiamato per contestare la decisione della CTR sull'errore materiale nell'avviso.

  • art. 346 c.p.c.

    artt. 112, 113 e 346 cod. proc. civ.

    Richiamato, ma ritenuto non pertinente perché l'onere di riproposizione riguarda l'appellato, non l'appellante.

  • art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992

    corrisponde l’art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel rito tributario corrisponde all'art. 346 c.p.c. quanto all'onere di riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 3 d.l. n. 119 del 2018

    dichiarazione di adesione alla rottamazione ter di cui all’art. 3 d.l. n. 119 del 2018

    La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata non è stata ritenuta sufficiente a definire il giudizio in mancanza di prova del pagamento e della riferibilità delle cartelle all'atto impugnato.

  • l. n. 136 del 2018

    conv. in l . n. 136 del 2018

    Norma di conversione del decreto sulla rottamazione ter richiamata solo in relazione alla dichiarazione depositata dal ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio le parti non possono introdurre difese o contestazioni nuove che alterino il tema deciso dalla precedente pronuncia di cassazione; il giudice di rinvio deve attenersi ai limiti del principio di diritto e del fatto storico già cristallizzati.
  • In materia di accertamento dei redditi di società a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, anche in assenza di rapporti di parentela tra i soci, restando salva la prova contraria del contribuente.
  • La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non ha natura di presunzione legale assoluta: il contribuente può contrastarla con prova contraria, ma le deduzioni difensive devono essere tempestive e non precluse dal perimetro del giudizio di rinvio.
  • Nel processo tributario l'atto impositivo delimita la pretesa sostanziale dell'Amministrazione; la sua interpretazione da parte del giudice di merito è un apprezzamento di fatto censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizi logici specificamente dedotti.
  • La censura in cassazione che invochi un giudicato esterno deve confrontarsi con la sua effettiva risultanza dagli atti e dalla sentenza impugnata; non è ammissibile dedurre un giudicato non emergente dal provvedimento oggetto di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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